Delibera AGCM 25/8/2000 ADSL TIN.IT – Pubblicità ingannevole

Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato

Delibera del 25/8/2000

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
NELLA SUA ADUNANZA del 10 agosto 2000;
SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 [1], come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTE le proprie delibere del 1° e del 15 marzo 2000, con le quali sono state rigettate le istanze di sospensione provvisoria della pubblicità;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:


1. Richieste di intervento
Con richieste di intervento pervenute in data 10 e 24 febbraio 2000, l’Adusbef(Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali e Assicurativi),in qualità di associazione di consumatori, e l’Assoprovider (AssociazioneProvider Indipendenti), in qualità di associazione di imprese concorrenti,hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi dei Decreto Legislativo n.74/92, dei messaggi pubblicitari volti a promuovere il servizio di accesso ad Internet con tecnologia ADSL, diffusi dalla società Telecom Italia S.p.A. suiquotidiani “Corriere della Sera” del 27 gennaio 2000 e 9l Sole 24 Ore” del 28gennaio 2000 e sul sito Internet http://adsl.tin. it.
Sia nella richiesta di intervento dell’Adusbef che in quella dell’Assoprovider si evidenzia che i messaggi segnalati sarebbero ingannevoli, in quanto presenterebbero le prestazioni ottenibili attraverso le tecnologie ADSL/ATMin termini di velocità di trasmissione dati con caratteri di assolutezza. In realtà,tali prestazioni potrebbero realizzarsi solo quando il servizio è acquistato da un numero esiguo di clienti o, come sottolineato dall’Assoprovider, al più nellatratta che collega la sede dell’utente e la centrale telefonica Telecom sulla qualel’utente è attestato, mentre nelle ulteriori tratte tali prestazioni sono direttamente dipendenti dal traffico generato sulla rete di dati urbana in tecnologia ATM e, soprattutto, dalla capacità trasmissiva garantita della bandadi cui l’Internet Service Provider dispone. Inoltre, l’Assoprovider ha evidenziato che i messaggi diffusi sulla stampa quotidiana ometterebbero di indicare che, per poter usufruire del servizio pubblicizzato, il consumatore deve necessariamente dotarsi di speciali apparecchiature (modem ADSL),non comprese nell’offerta.


2. Messaggi
I messaggi oggetto delle richieste di intervento pubblicizzano con grande enfasi le prestazioni ottenibili mediante la sottoscrizione del servizio offerto da Tin.it,divisione di Telecom Italia S.p.A., denominato “FAST INTERNET ADSL”.
In particolare, i messaggi pubblicati sui quotidiani “Corriere della Sera” del 27gennaio 2000 e ‘Il sole 24Ore” del 28 gennaio 2000, identici per contenuto e per presentazione grafica, occupano un’intera pagina e riportano, con caratteri cubitali, “@DESSO!”, e sotto, con corpo minore, all’interno di un riquadro che appare riprendere una schermata della home page di Tin. it, “FAST INTERNET ADSL” “640 tin. it” A partire dalla seconda metà della pagina,con grande evidenza, appare la scritta “DA OGGI PUOI AVERE FAST INTERNET ADSL: LA NUOVA TECNOLOGIA CHE FA NAVIGARE L’ITALIA FINO A 10 VOLTE PIU’ VELOCE.” Infine, al di sotto di tale scritta, con corpo e caratteri minori, appaiono tre colonne esplicative dei servizio offerto, recanti:
– “A COSA SERVE E COSA TI DA'” e, con caratteri e corpo minori, “Fast Intemet ADSL è la nuova tecnologia del 2000 che ti permette di raggiungere una velocità di navigazione elevatissima. Cosa vuol dire ? Che potrai scaricare10 N1B da Internet, impiegando anche meno di 3 minuti, vedere filmati in tempo reale, sfruttare al massimo le potenzialità della videoconferenza. ADSL dà l’accesso a 640 Kbit/s in ricezione e fino a 128 Kbit/s in trasmissione,l’abbonamento premium ed il traffico Internet incluso, 10 caselle e-mail per l’invio e la ricezione di file fino a 10 N1B ciascuno e 30 N1B di spazio Web. Ilservizio è attivo attualmente in 25 città. Per informazioni, anche sulla copertura del servizio all’interno delle singole città, visita il sito http://www.tin. it”.
– “PERCHE’ CONVIENE” e, con caratteri e corpo minori, esponendo alcune caratteristiche economiche e prestazionali dei servizio si afferma, tra l’altro, che”Perché ti permette di navigare fino a 10 volte più veloce del collegamento ISDN fino a 64 Kbit/s, consentendoti di sfruttare davvero tutto quello che Internet oggi offire.-
– “QUANTO COSTA E DOVE LO TROVI” e, con caratteri e corpo minori,’11 contributo di attivazione è di Lit. 250.000 + IVA, il canone bimestrale è diLit. 291.700 + IVA, comprende la connessione 24 ore su 24 e include i costi della connessione Internet. Fino al 29/2 il canone del primo bimestre ègratuito, e l’installazione viene effettuata gratuitamente a domicilio da parte ditin. it (servizio Tin Easy Way). […]”.

Il messaggio pubblicato sul sito Internet http://adsl.tin.it in data 12 febbraio2000 consta di una pagina web principale che presenta la possibilità, mediante richiami ipertestuali, di accedere alle diverse pagine del sito, contenenti approfondimenti relativi alla tecnologia, alle caratteristiche dei servizio, alle condizioni economiche dello stesso, ai requisiti, ecc..
Nella pagina dedicata alla tecnologia (http://adsl.tin.it/pgs/tecnologia.htm),dopo una sintetica spiegazione del significato di ADSL e degli impieghi possibili di tale tecnologia, si legge:
– “Qual è la banda disponibile ?
– L’offerta Fast Internet ADSL 640 consente di ottenere una velocità fino a640 kbits in ricezione (downstream), superiore di circa 10 volte a quellad isponibile con una linea digitale ISDN.
– Quali sono i vantaggi offerti dall’ADSL ?
La velocità di connessione è elevata, sino a 10 volte quella di una linea digitaleISDN, per la navigazione e il trasferimento di file.
L’accesso e la fuizione di contenuti multimediali sono garantiti ad elevata qualità”.
Successivamente, nella pagina dedicata alle opportunità(http://adsl.tin.it/pgs/opportunita.htm), si rileva, sotto la scritta “Il nuovo nomedi Internet è Fast Internet ADSL 640 di TIN.IT”:
[…]
Tin it ti offre una velocità fino a 10 volte superiore a quella fino ad oggiconsentita per navigare liberamente sul Web e scaricarti dalla rete in pochiminuti dati, filmati, musica, animazioni tridimensionali.
Tutto questo oggi è possibile grazie al nuovo collegamento a 640Kbit/s per ildownloading ed a 128Kbit/s per l’invio di informazioni dal tuo PCmultimediale a tutto il mondo, garantito da Tin.it. La tecnologia ADSL(Asymmetrical Digital Subscriber Line) consente di sfruttare al meglio le capacità del normale collegamento telefonico (ovvero il doppino in rame già presente nell’abitazione), aumentando la capacità di banda disponibile.
Questa soluzione trasforma la tua linea telefonica in un accesso “privilegiato”alla rete di fibra ottica a larga banda di Telecom Italia, tramite la quale puoicollegarti alla Big Internet, direttamente dalla tua “autostrada personale”.
Nella pagina dedicata all’abbonamento (http://adsl. tin.it/pgs/abbonamento.htm) al punto “Cosa ti offre
l’abbonamento Fast Internet ADSL 640”, nel richiamare tutte le caratteristiche tecniche del servizio, si ribadisce “Accesso ADSL “fino a 640 Kbit/s in ricezione e 128 Kbit/s in trasmissione” e al punto “Ma quanto costa?”
“1l costo di attivazione del servizio Fast Internet ADSL 640 è di lire 250.000(Euro 129.11) + IVA.
Il costo annuale è di lire 1.750.000 (Euro 903.80) + IVA comprensivo diaccesso ADSL e Internet (escluso il modem),, che potrai pagare in comode rate bimestrali da lire 291.700 (Euro 150.65) + IVA.
[…]
Successivamente, nella pagina dedicata ai requisiti(http://adsl.tin.itlpgslrequisiti.htm), al punto “Cosa verificare per abbonarti alservizio Fast Internet ADSL 640”, una volta edotto il consumatore in merito atutte le condizioni necessarie per l’attivazione del servizio, quali la copertura geografica dei servizio e le caratteristiche del PC, appare l’avvertenza “Inoltre dovrai dotarti di un apposito modern ADSL, con caratteristiche dipendenti dal tuo PC.
Infine, nella pagina dedicata alle promozioni(http://adsl.tin.it/pgs/promozioni.htm), al punto “Accedi a Fast Internet ADSL640 di TIN.it!” “Fino al 29 febbraio 2000 la prima rata, comprensiva delcosto di attivazione è di sole 250.000 lire (Euro 129.11) + IVA. anziché542.000 lire (Euro 280) + IVA . E se ti abbonerai entro questa data, potraiusufruire del servizio “TIN Easy Way” e potrai così disporre di un tecnicospecializzato dei supporto di “TIN Easy Way” direttamente a casa tua , che tiaiuterà a configurare senza difficoltà il tuo PC, GRATIS!”.

3. Comunicazioni alle parti
In data 18 febbraio è stato comunicato all’Adusbef, in qualità di segnalante, ea Telecom Italia S,p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74192, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta diintervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt 1, 2, e 3, lettera a), delcitato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche del servizio di accesso ad Internet con tecnologia ADSL offerto all’operatore pubblicitario,con particolare riguardo alla velocità di connessione al proprio Internet Service,Provider e di navigazione sulla rete Intemet.
In data 3 marzo 2000 tale comunicazione di avvio è stata integrata,informando l’Adusbef e l’Assoprovider, in qualità di segnalanti e la società Telecom Italia S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi segnalati sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt1, 2, e 3, lettera a), del citato Decreto Legislativo, in relazione ai profili già precedentemente comunicati, nonché relativamente ai messaggi diffusi mediante stampa in relazione al nuovo profilo segnalato, riguardante l’idoneità dell’omissione circa la necessità di dotarsi di speciali apparecchiature (quali ad esempio il modem) ad indurre in errore i consumatori in ordine alle condizioni di fruizione del servizio.

4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla sua integrazione è stato richiesto a Telecom Italia S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, al sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 ,di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti, tra l’altro, la struttura, le caratteristiche e il funzionamento della tecnologia ADSL, con specifiche indicazioni relative alla massima velocità di trasmissione dei dati;
le condizioni di utilizzazione del servizio che consentano al consumatore finale di raggiungere la velocità di trasmissione dei dati riportata nei messaggi,specificando quali accorgimenti l’operatore pubblicitario abbia adottato al finedi garantire il conseguimento delle prestazioni promesse o, eventualmente, una velocità di trasmissione minima per ciascun utente; le apparecchiature non comprese nell’offerta (modem ADSL), delle quali il consumatore debba necessariamente dotarsi per poter fruire del servizio, precisandone il prezzo.
Con memorie pervenute in data 25 e 29 febbraio, 13, 14 e 31 marzo 2000 econ le comunicazioni dei 1 e del 14 marzo 2000 la società Telecom ItaliaS.p.A. ha evidenziato quanto segue:


la tecnologia di modulazione ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) faparte del più ampio genus delle tecnologie xDSL, che consentono la trasmissione di applicazioni multimediali a larga banda attraverso la connessione ad alta velocità nel tratto utente-centrale (il cosiddetto ‘ultimo miglio’); le velocità di collegamento della tecnologia ADSL sono asimmetriche:la velocità di ricezione (‘downstream’) è maggiore della velocità di trasmissione(‘upstream’);
i parametri di configurazione della linea ADSL del cliente, per l’offerta diTelecora Italia agli Internet Service Provider (‘offerta wholesale’) consentono una velocità di trasferimento dati netta di 640Kb/s downstream e 128Kb/upstream;
il dimensionamento del servizio di collegamento Internet con tecnologia ADSL viene realizzato in considerazione di criteri di contemporaneità diaccesso degli utenti al servizio e di contemporaneità degli utenti stessinell’attività di navigazione; a tal fine, vengono presi in esame dei modellistatistici di comportamento dei potenziali fruitori del servizio;
tra i molteplici vantaggi in termini di prestazioni è possibile riscontrare unariduzione dei tempi di latenza e download resa possibile da una velocità trasmissiva pari a circa 10 volte quella di un accesso ISDN base e a circa 20volte quella di un modem convenzionale e una maggiore sicurezza edisponibilità della connessione dovuta all’assegnazione all’utente di risorse dedicate. Infatti, le prove condotte da Telecom Italia S.p.A. prima della commercializzazione dei servizio hanno evidenziato che la banda statisticamente a disposizione di ciascun cliente risulta 50 volte superiore aquella assegnata, pari a 10Kb/s; ovvero è possibile affermare che la banda media disponibile per l’utente è pari a circa 500Kb/s in luogo dei 50Kb/s disponibili per un utente ISDN, confermando per questa via che la velocità di collegamento con ADSL può essere superiore fino a 10 volte quella conseguita attraverso la tecnologia ISDN. A sostegno di tale affermazionel’operatore ha prodotto le misurazioni effettuate dallo CSELT (Centro Studi controllato da Telecom Italia) nel 1999 relativamente al fattore di contemporaneità del collegamento degli utenti a Internet ed alla “velocità media di trasferimento” dal modem d’utente all’Internet Service Provider (d’ora in avanti ISP);
la velocità di collegamento consentita da una connessione ADSL può effettivamente giungere a 640 kbit/s se ci si mantiene nella rete Interbusiness e consente prestazioni anche superiori a quelle di un sistema ISDN quando si naviga su Internet. Occorre però precisare che esiste un insieme di condizioni necessarie affinché ciò si realizzi e che, considerato che Internet è un insieme eterogeneo di reti, la presenza di un collo di bottiglia in qualsiasi parte di tale insieme condiziona la velocità massima di downloading, anche se ciò non può essere imputato alla connessione alla rete. A sostegno di tali affermazioni la parte ha prodotto i risultati medi realizzati dallo CSELT su 9 e 10 prove,effettuate in un caso tra le 14,30 e 15,30 su file di dimensioni comprese tra i100KB e i 2NM e con risultati variabili tra i 198 kb/s e i 629 kb/s e nel secondo caso, realizzate tra le 20,00 e le 20,30, con risultati variabili intorno a640 kbit/s ed, infine, nel terzo caso effettuate scaricando file di varie dimensioni da diversi siti con risultati variabili in funzione delle caratteristiche del sito stesso. Infine, Telecom Italia ha prodotto le rnisure di velocità effettuate dallo CSELT in data 30 marzo 2000 nello scaricamento file da alcuni siti americani utilizzando un collegamento FAST INTERNET 640ADSL. Da tali misure risulta che le prestazioni apicali pubblicizzate di640Kbit/s si realizzano attivando contemporaneamente tre diverse sessioni di scaricamento e sommandone i risultati. Il complesso di tali misurazioni consente di sostenere che le affermazioni relative ai picchi delle prestazioni sono veritiere, in quanto le velocità con picchi fino a 10 volte superiori a quelli raggiungibili con tecnologia ISDN sarebbero state raggiunte dallo CSELT sia sulla rete Tin.it, sia su server estranei alla rete Tin.it ubicati in Italia e sia su server ubicati in USA;
il costo del modem ADSL necessario per fruire dei servizi pubblicizzati é di lire 499.000 +IVA e non è incluso nel costo di attivazione del servizio, né in alcuna offerta promozionale. Tale circostanza è segnalata in maniera chiara nel sito Internet. Considerato che il messaggio, per l’elevato costo del servizio, è diretto per lo più a potenziali utenti professionali che sono spesso già degli utenti ISDN, si ritiene che gli stessi siano dotati di opportune cognizioni tecniche e dei necessari strumenti per acquisire informazioni e che, comunque,la lacuna informativa può essere ragionevolmente colmata nel corsodell’approccio al servizio stesso. D’altro canto lo stesso messaggio rimanda,per quanto concerne le informazioni relative alla copertura geografica del servizio, al sito Internet, per cui l’utente avrebbe ben potuto acquisire anchel’informazione relativa alla necessità di acquistare un modem non compreso nelprezzo pubblicizzato;
la campagna stampa è stata prima sospesa e successivamente emendata mediante l’introduzione nel messaggio di elementi esplicativi, quali la non inclusione nel prezzo dei modem, e l’avvertenza che in condizioni di congestione della rete Internet o del server al quale ci si collega è possibile che non si riesca a raggiungere le velocità apicali. Anche il sito Internet è stato sottoposto a restyling;


Con memoria pervenuta in data 23 marzo 2000, l’Associazione Provider Indipendenti ha ribadito l’ingannevolezza dei messaggi segnalati in relazione all’assolutezza con cui sono state presentate le prestazioni raggiungibili con tecnologia ADSL, anche attraverso la comparazione con tradizionali servizi offerti dagli ISP mediante la rete telefonica pubblica commutata (ISDN e PSTN). Infatti, il miglioramento delle prestazioni su una sola delle tratte di cuisi compone il collegamento tra l’utente e Internet non è di per sé sufficiente agarantire un miglioramento complessivo dell’intera connessione. Tale risultato è, invece, funzione di numerose variabili tra le quali la capacità trasmissiva della banda di cui dispone l’ISP e il grado di congestione della rete ATM di Telecom Italia. In particolare, l’Assoprovider ritiene che affinché l’offerta alla clientela finale effettuata dalla business unit di Telecom Italia Tim. it permetta di recuperare i costi della fonitura all’ingrosso dell’accesso ADSL sia necessario suddividere la capacità di banda su un numero molto elevato di utenti, così producendo una congestione del servizio e la conseguente assegnazione a ciascun utente di capacità di gran lunga inferiori a quelle pubblicizzate. I messaggi segnalati sarebbero ingannevoli in quanto presenterebbero come incondizionatamente raggiungibili prestazioni che in realtà possono essere raggiunte solo con il concorso di molte altre condizioni, in gran parte indipendenti dalla sottoscrizione da parte dell’utente di un abbonamento ADSL.
In data 19 maggio 2000 è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire ulteriori informazioni in merito:


– al numero dei lotti ed alla distribuzione dimensionale dei lotti a disposizione della Business Unit Tim. it;
– al numero dei contratti attivati e al numero degli utenti attestati su ciascun lotto di diverse dimensioni;
– al tasso di occupazione dei lotti dalla data di diffusione dei messaggi ad oggi, eventuali impegni in merito al tasso di occupazione dei lotti;
– alla banda minima garantita e all’MCR (minimum celi rate) garantito ai singoli utenti finali;
– alla percentuale di overbooking effettivamente praticata sui lotti di diversa dimensione,
– alla possibilità, per gli utenti configurati su un determinato lotto, di usufruire della banda residua di altri lotti;
– al tipo di informazioni che vengono fornite alla clientela finale prima della sottoscrizione del contratto.

Con memoria pervenuta in data 2 giugno 2000, la società Telecom ItaliaS.p.A. ha sostenuto quanto segue:


– il tasso di occupazione (numero attivazioni su numero massimo di utentiattestabili sul complesso dei lotti all’ingrosso acquisiti da Telecom. Italia) della capacità totale per ognuna delle 25 città sulle quali è attivato il servizio è, al 31marzo 2000, inferiore al 50%. Tali valori salgono nei mesi di aprile e di maggio2000 fino al 69%. Inoltre non sono stati presi impegni di qualsivoglia natura con la clientela in merito al tasso di occupazione dei lotti;
– ogni aspetto relativo alla banda minima garantita deve considerarsi del tutto irrilevante ai fini del procedimento in corso, visto che Telecom Italia non garantisce, né contrattualmente né nel messaggio oggetto di valutazione, la velocità e la banda per l’utenza finale. Né il messaggio può essere decodificato nel senso di fornire alcuna garanzia in merito alle prestazioni del servizio. Comunque, i contratti wholesale con Telecom Italia prevedono per Tin.it per ogni singolo lotto di 100 clienti un MCR di 512Kb/s. L’MCR è pari a 0,quindi non esistono garanzie di banda. Ma giacché l’insieme dei clienti facenti parte dei lotti relativi ad una determinata area urbana hanno la possibilità di condividere la banda complessiva aggregata, di fatto tale parametro si attesterebbe intorno ai 5kb/s.;
– considerato che FMCR è pari a 0 e che l’overbooking si realizza allorché la somma dei MCR dei clienti di un singolo lotto eccede la capacità di MCR del lotto, Tin.it non realizza alcun overbooking;
– gli utenti configurati su un determinato lotto hanno la possibilità di usufruiredella banda residua di altri lotti della medesima area urbana, purché essi siano omogenei (ovvero con le medesime caratteristiche in termini di PCR edMCR);
-le informazioni che vengono fornite’ alla clientela finale prima della sottoscrizione del contratto coincidono con quelle contenute nel sito Internet di Tin.it;
– il messaggio deve essere decodificato nel senso di pubblicizzare genericamente una disponibilità obiettiva di un collegamento veloce, qualequello offerto dalla tecnologia ADSL, e non è necessario per la fruizione dicontenuti multimediali audio e video la costanza di tale collegamento veloce maè necessario solo un collegamento medio sufficiente allo scaricamento dei dati.Sarà poi compito del programma di riproduzione effettuare una memorizzazione locale al fine di garantire l’omogeneità della riproduzioneanche in presenza di congestione.


5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso amezzo stampa ed Internet, in data 8 giugno 2000 è stato richiesto il parereall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5,del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 12 luglio 2000, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole
ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:


– i messaggi in esame, enfatizzando le prestazioni in termini di velocità ottenibilitramite la tecnologia ADSL ed, in particolare, attribuendo tali vantaggiall’intera attività di navigazione in Internet, sono idonei ad indurre i consumatori a ritenere che è possibile ottenere un sostanziale miglioramento delleprestazioni generali del servizio rispetto ai collegamenti in modalità dialup,quando, in realtà, la concreta possibilità di navigare alle velocità indicate
nei messaggi (‘fa navigare l’Italia fino a 10 volte più veloce ‘, o “con fast Internet viaggi ad una velocità supersonica, dieci volte superiore a quella tradizionale “) è limitata soltanto al tratto di rete che collega gli utenti al server dell’ISP di riferimento, mentre per le ulteriori tratte la velocità raggiungibile è condizionata, come nei collegamenti tradizionali (linea telefonica commutata elinea telefonica commutata ISDN) dai numerosi fattori di congestione dellarete mondiale;
– tale induzione in errore è idonea a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori, in quanto questi ultimi possono essere indotti a sceglierel’offerta FAST INTERNET DI TELECOM ITALIA sulla base dell’erratoconvincimento che attraverso l’impiego della tecnologia ADSL possa essere ottenuto un servizio con prestazioni superiori all’attività di navigazionenell’intera rete Internet, rispetto a quelli che usano i tradizionali sistemi di collegamento;
– i messaggi diffusi a mezzo stampa , infine, risultano ingannevoli in quanto omettono di specificare che per usufruire del servizio FAST INTERNET ADSL è necessario installare presso l’utente speciali apparecchiature modem,il cui costo non è ricompreso in quello dell’offerta.


6. Valutazioni conclusive

a) Decodifica dei messaggi
I messaggi su carta stampata in esame pubblicizzano un servizio denominato”FAST INTERNET ADA ” e riportano con caratteri di grande evidenza la scritta “640 tin.it” Tali messaggi, tramite specifici riferimenti relativi ai claim prestazionali, lasciano, quindi, intendere che con il servizio in  questione è possibile navigare complessivamente su Internet ad una velocità fino a 10 volte superiore rispetto a quella di un normale collegamento ISDN, ovvero fino alla velocità 640Kbit/s. Tale decodifica è, peraltro, rafforzata dalla circostanza che all’interno della colonna denominata “A COSA TI SERVE E COSA TI DA”si fa riferimento esplicito alla “velocità di navigazione enfatizzando i valori apicali delle prestazioni laddove si afferma “ti dà l’accesso fino a 640Kbitls in ricezione e fino a 128Kbitls in trasmissione”. Inoltre, il riferimento ad una serie di esempi pratici appare idoneo ad ingenerare nell’utenza non specialistica la ragionevole aspettativa che sarà ordinariamente possibile raggiungereprestazioni quali, ad esempio, lo scaricamento di IOMB da Internetimpiegando meno di 3 minuti e vedere filmati in tempo reale.
In considerazione di tale decodifica, non appare rilevare ai fini dellavalutazione dell’ingannevolezza dei messaggi in esame la distinzione operatadalla parte resistente tra velocità di accesso e velocità di navigazione suInternet, in quanto i messaggi non operano chiaramente tale distinzione e ilconsumatore non è interessato ad una prestazione parziale (quale potrebbeessere la velocità di connessione alla rete), quanto a quelle complessiverichiamate a titolo esemplificativo negli stessi messaggi.
Giova, peraltro, rilevare che tale decodifica è largamente estendibile anche almessaggio apparso sul sito http://adsl.tin.it, in quanto l’utente che è in grado dinavigare su Internet non possiede necessariamente le cognizionitecnico-ingegneristiche necessarie ad una decodifica del messaggio di tipospecialistico.

b) L’ingannevolezza dei messaggi

i) Le caratteristiche prestazionali del servizio
Per quanto concerne la portata decettiva dei messaggi in relazione alla velocitàdi navigazione su Internet, occorre rilevare che le espressioni “fino a 10 voltepiù veloce” e “fino a 640 Kbit/s” indicano come ragionevolmente raggiungibileun valore massimo, frutto di un modello teorico, lasciando intendere che ordinariamente non ci si allontana significativamente da tale limite. Giacché,come rilevato dalla stessa Telecom. Italia, Internet è un insieme eterogeneo direti e la presenza di un collo di bottiglia in qualsiasi parte di tale insieme condiziona la velocità massima di navigazione, tali affermazioni sono daritenersi non veritiere, a nulla rilevando se tale circostanza possa essere imputata alla connessione alla rete o ad altra parte defla rete stessa. Infatti,come d’altra parte mostrato anche dalle rilevazioni effettuate dallo CSELT per conto della parte resistente, tale velocità può scendere significativamente infunzione delle caratteristiche dei siti visitati, dell’orario e, in generale, delle caratteristiche di congestione e tecniche dei tratti di rete percorsi. Quindi,anche qualora dovessero essere ritenuti conclusivi gli elementi probatori addotti dalla resistente volti a confermare che la velocità di collegamento consentita da una connessione ADSL può effettivamente giungere a 640kbit/s, se, ad esempio, ci si mantiene neua rete Interbusiness, e consentire prestazioni anche superiori a quelle di un sistema ISDN quando si naviga suInternet, i messaggi sono da ritenersi fuorvianti. Ciò in quanto presentano come incondizionatamente raggiungibili prestazioni che in realtà possonoessere ottenute solo con il concorso di molte condizioni, in gran parte indipendenti dalla sottoscrizione da parte dell’utente di un abbonamento ADSL.
Tra i fattori determinanti dell’ingannevolezza dei messaggi in esame deve,infatti, essere annoverata l’omissione di ogni avvertenza in merito all’esistenza di un insieme di condizioni necessarie affinché la prestazione apicalepubblicizzata corrisponda alla performance effettivamente riscontrabile dall’utente firiale. In tal senso, la presenza di esempi concreti nel contesto del messaggio in questione ne accresce la portata fuorviante, in quanto nelladecodifica operata dall’utente non rileva solo il dato tecnico, ma anche la prestazione concreta promessa. Nel caso di specie, dal momento che si attribuisce grande enfasi alle performance ottenibili in termini di velocità di navigazione, l’omissione di un’indicazione chiara circa il fatto che tale parametro può essere significativamente ridotto, e pari a quello di un qualsiasi collo di bottiglia della rete, è da considerarsi significativa.
Parimenti fuorviante è l’aver enfatizzato la velocità di connessione, lasciando intendere che essa sarebbe estesa alla navigazione su Internet e omettendo le possibili e statisticamente significative disfunzioni per il collegamento a Internet. Infatti, data la complessità tecnica e la numerosità dei fattori che incidono sulla qualità complessiva del servizio pubblicizzato e considerato che alcune dellevariabili difficilmente sono portate a conoscenza degli operatori, stante il loro carattere spesso riservato, risulterà difficile per un comune consumatore disporre di informazioni chiare ed esaustive ai fini della scelta del tipo di servizio e dell’operatore più adeguato alle sue esigenze.
Ne consegue che, se le informazioni pubblicitarie fanno leva su aspetti nondirettamente collegati alle prestazioni proposte e, quindi, enfatizzano comepeculiari dati che lo sono solo in parte (come nel caso di specie l’enfasi postasulla sola velocità raggiungibile nella fase di accesso, senza peraltro precisare nè le condizioni, né che questa non caratterizza anche la navigazione Internet), i messaggi possono avere l’effetto di alterare il corretto processo decisionale del potenziale utente.
La portata decettiva di tali messaggi è, inoltre, tanto più rilevante in considerazione del fatto che tale campagna pubblicitaria accompagna il lanciodi servizi innovativi, tecnicamente molto sofisticati. Ne consegue la presenza di un’elevata asimmetria informativa tra l’Internet Service Provider ed il potenziale utente non solo al momento della sottoscrizione dei contratto, ma anche nelperiodo di vigenza dello stesso, stante la difficoltà per l’utente sia di valutareappieno l’adeguatezza delle prestazioni del servizio offerto (infatti velocità dellaconnessione e della navigazione sono difficilmente rilevabili in maniera disgiuntae con esattezza da parte di un’utenza non specialistica), sia di attribuire ad unacausa specifica le eventuali disfunzioni del servizio riscontrate.
Al riguardo, nel messaggio si enfatizza il limite di velocità di accesso previsto dalla tecnologia, senza nulla indicare circa le prestazioni effettivamente fornite(quali potrebbero essere ad esempio la banda minima garantita – MCR il tasso di concentrazione della banda aila data di diffusione del messaggio o, più ingenerale, che la classe di servizio configurata nell’offerta wholesale di TelecomItalia non prevede una velocità costante di trasmissione sicché non sononecessariamente disponibili alcune prestazioni promesse, quali ad esempio lavisione di filmati in tempo reale). Il pregiudizio arrecato al consumatore è tantomaggiore in quanto la durata del contratto è annuale, sicché l’utente ha elevaticosti di tnigrazione verso servizi alternativi. Occorre, inoltre, rilevare che laprestazione è ftirizione, tra gli altri fattori, della congestione della rete e quindidella dotazione infrastrutturale, nonché dei numero di utenti attuali e attivabilinel corso della vigenza del contatto. Li definitiva, le stesse politichecommerciali adottate dall’operatore sono in grado di influenzare laperformance rilevata nel corso della vigenza del contratto.
Considerato che il fornitore non ha assunto alcuna obbligazione in merito aduno standard qualitativo stabile della prestazione fornita all’utente, sicché nonrisulta in alcun modo tenuto all’adeguamento delle infrastrutture in relazione alledomande di attivazione, l’omissione di indicazioni chiare circa il fatto che taleparametro può essere significativamente ridotto, e pari a quello di un qualsiasicollo di bottiglia della rete, e delle performance medie attribuibili al servizio diaccesso, nel momento in cui si enfatizza la velocità massima raggiungibile,appare costituire un elemáo rilevante ai fini di un giudizio di ingannevolezza deimessaggi stessi.
Infatti, sebbene l’informazione relativa alla performance teorica massima delservizio di navigazione su Internet e di accesso sia, comunque, utile per ilconsumatore nel momento in cui esso si trovi a dover effettuare una scelta tradiversi servizi con caratteristiche solo parzialmente omogenee, dai messaggi inoggetto, per come sono formulati, si desume che tali prestazioni sianoincondizionatamente raggiungibili in virtù delle caratteristiche del servizio diaccesso fornito. Tale opinione dei consumatore viene rafforzata dalla mancataindicazione di elementi informativi ulteriori, quali ad esempio l’indicazione deilimiti ai quali le performance dei servizio possono andare incontro e leperformance medie registrate dal servizio’,’
Infine, si rileva che l’induzione in errore che deriva dai messaggi in oggetto divalutazione è idonea a pregiudicare il comportamento economico deidestinatari, con conseguente lesione anche dei concorrenti, in quanto puòindirizzare la scelta dei potenziali acquirenti verso un servizio, FASTINTERNET ADSL, e un operatore, TIN.it, sulla base della convinzione chetale Service Provider fornisca un servizio incondizionatamente migliore diquello raggiungibile sottoscrivendo un contratto per una diversa tecnologia diaccesso. Inoltre, sulla base delle caratteristiche indicate nei messaggi, ilconsumatore potrebbe essere indotto a preferire i servizi ADSL offerti da Tin.it rispetto a quelli offerti da un operatore concorrente.

ii) Le condizioni economiche di fornitura del servizio
Nella colonna denominata “QUANTO COSTA E DOVE LO TROVI’  ilmessaggio tabellare lascia intendere che per l’attivazione del servizio non sia necessario sostenere costi diversi dal contributo di attivazione di lire 250.000+ IVA e il canone bimestrale di lire 291.700 + IVA. Tale decodifica apparerafforzata allorché si fa riferimento all’offerta promozionale servizio Tiri EasyWay, giacché si afferma che l’installazione viene effettuata gratuitamente adomicilio da parte di Tin.it. L’elemento di difformità dei messaggi apparsi sucarta stampata rispetto a quello apparso sul sito http://adsl.tin.it consiste nella corretta pubblicizzazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio,in quanto nella pagina web dedicata all’abbonamento, nell’esporre il costo delservizio, si precisa che “Il costo annuale è di lire 1. 750. 000 (Euro 903.80) +IVA comprensivo di accesso ADSL e Internet (escluso il modem) che potraipagare in comode rate bimestrali da lire 291.700 (Euro 150.65) + IVA. “. Inquesta maniera viene esplicitata la necessità di dotarsi di un’apparecchiaturamodem non compresa nel prezzo.
Peraltro, il rimando alla possibilità di visitare il sito, pur presente in calce aimessaggi su carta stampata, in quanto effettuato in relazione alla coperturageografica dei servizio, non appare idoneo a sanare il messaggio dai rilievi inmerito all’omissione dell’indicazione che il modem non è compreso nel prezzo.
Inoltre, non rileva ai fini della valutazione dei messaggi in oggetto l’argomentazíone della parte istante secondo la quale il target preferenziale ditale messaggi sarebbe un’utenza di tipo professionale che ha già esperienza di Internet e che quindi avrebbe ben potuto avere accesso all’informazione,contenuta sul sito Internet, che il modem non era compreso nel prezzo. Il messaggio infatti, per il tipo di mezzo di diffusione prescelto, è suscettibile di raggiungere un’utenza residenziale, il comportamento economico della quale sarebbe stato pregiudicato qualora avessero sottoscritto un contratto per la fornitura di tale servizio sulla base di una ingannevole prospettazione dei suoi costi di attivazione,

RITENUTO,

pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono da considerarsi ingannevoli, in quanto omettendo informazioni indispensabili in ordine ai fattori che influenzano le prestazioni, nonché in ordine alle performance medie raggiungibili dai servizi pubblicizzati, ingenerano nei destinatari aspettative non rispondenti alla realtà, con conseguente alterazione delle loro scelte economiche e pregiudizio dei concorrenti;

RITENUTO,

pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzienelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono da considerarsi ingannevoli, in quanto omettendo informazioni indispensabili in ordine ai costi effettivi dell’attivazione dei servizi pubblicizzati, sono idonei ad indurre in errore i consumatori, con conseguente pregiudizio delle loro scelte economiche;


DELIBERA


che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento,diffusi dalla società Telecom Italia S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degliartt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11 [3], del Decreto Legislativo n. 74/92,entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

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