Delibera AGCM 21-9-2000 Kataweb/Amadeus – mancata comuncazione di concentrazione

Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato

Delibera del 21/9/2000

Provvedimento n. 8694 ( C3955 ) KATAWEB-AMADEUS MARKETING ITALIA/KATAMA

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 settembre 2000;

SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, gli artt. 5, comma 1, lettera b); 16, comma 1; 19, comma 2, e 31;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II;

VISTO l’atto della società KATAWEB Spa, pervenuto in data 17 aprile 2000;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 5 maggio 2000 alla società KATAWEB Spa e la lettera di risposta pervenuta in data 22 maggio 2000;

VISTA la propria delibera del 14 giugno 2000, con la quale è stato disposto l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti delle società KATAWEB Spa e AMADEUS MARKETING ITALIA Spa, per la mancata ottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva dell’operazione di costituzione di un’impresa comune;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTE le memorie prodotte dalle società KATAWEB Spa e AMADEUS MARKETING ITALIA Spa, in data 20 luglio 2000;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che nel corso dell’istruttoria sono emersi i seguenti elementi:

I. Le parti

1. KATAWEB Spa (di seguito KATAWEB) è una società che svolge attività di commercializzazione, vendita e distribuzione di spazi pubblicitari per conto proprio o di terzi con tutte le modalità disponibili, inclusa la rete Internet. La società è attiva, inoltre, nella realizzazione e commercializzazione di programmi software, pagine web e siti Internet.
La società KATAWEB, costituita nel 1999, è interamente controllata dal Gruppo Editoriale L’Espresso Spa, a sua volta controllato dalla Cofide Compagnia Finanziaria De Benedetti Spa, società finanziaria di cui fanno parte le imprese del gruppo De Benedetti.
Il fatturato realizzato da KATAWEB nel 1999 è stato di 3,7 miliardi di lire, mentre il fatturato consolidato realizzato nello stesso anno dal Gruppo Editoriale L’Espresso Spa è stato di 1.642 miliardi di lire.

2. AMADEUS MARKETING ITALIA Spa (di seguito AMADEUS) è una società interamente controllata dalla AMADEUS TRAVEL DISTRIBUTION Sa, e cura il marketing di quest’ultima in Italia. AMADEUS TRAVEL DISTRIBUTION S.A opera nella fornitura di sistemi elettronici di prenotazione di biglietteria aerea – prevalentemente rivolti alle agenzie di viaggio e alle compagnie aeree – tramite il sistema Global Travel Distribution System. Questo sistema integrato e
completamente computerizzato, permette di fornire servizi di informazione turistica, di comunicazione, di prenotazione e di vendita di biglietti su scala mondiale alle società che operano nei settori del trasporto aereo, alberghiero, del noleggio auto e del turismo in generale.
Nel 1999 AMADEUS ha realizzato un fatturato di circa 14,7 miliardi di lire. Nel complesso, il fatturato della AMADEUS TRAVEL DISTRIBUTION S.A è stato, nel 1999, di circa 2.600 miliardi di lire, di cui circa 25 miliardi realizzati in Italia.

II. Descrizione dell’operazione

3. L’operazione comunicata consiste nella costituzione da parte di KATAWEB e AMADEUS di un’impresa comune, originariamente denominata KATAMA Spa, partecipata al 50% dalle due società madri. L’assemblea straordinaria di KATAMA Spa ha deliberato, nell’aprile 2000, di modificare la propria denominazione sociale in EVIAGGI.COM Spa (qui di seguito, EVIAGGI.COM).
EVIAGGI.COM ha per oggetto la progettazione, sviluppo e gestione di un sito commerciale web e di servizi informatici on-line per la distribuzione e la commercializzazione di servizi relativi al settore viaggi (vendita di pacchetti di viaggi, di biglietti aerei, di soggiorni alberghieri, ecc.).

4. EVIAGGI.COM sarà soggetta al controllo congiunto delle imprese madri. I patti parasociali prevedono, infatti, che il consiglio di amministrazione sia formato da quattro membri, la cui nomina spetta, per metà, a ciascuna delle società madri. Per il primo anno di attività il consiglio di amministrazione nomina il Presidente, mentre per gli anni successivi la nomina è rimessa, alternativamente, alle imprese madri. La nomina dell’Amministratore delegato della società spetta al consiglio di amministrazione di EVIAGGI.COM. Per alcune decisioni, specificamente individuate nei patti parasociali, la decisione deve essere presa a maggioranza dei 3/4 dei voti. Ove tale maggioranza non si riesca a formare, la valutazione viene rimessa direttamente alle imprese madri, le quali, ove non raggiungano una determinazione
comune, procedono allo scioglimento dell’impresa comune.
I patti parasociali prevedono che le imprese madri definiscano il bilancio preventivo per il primo anno ed il programma di attività del primo biennio dell’impresa comune.

5. I patti parasociali statuiscono che lo scopo perseguito tramite la costituzione di EVIAGGI.COM è quello di consentire a KATAWEB e AMADEUS di cumulare le proprie rispettive capacità e know-how nel settore dell’editoria turistica e della organizzazione elettronica dei viaggi aerei, creando un’agenzia di viaggi virtuale, che operi tramite Internet e fornisca servizi di varia natura per l’organizzazione di viaggi turistici.
A questo fine KATAWEB si è impegnata, tra l’altro, ad effettuare pubblicità all’attività di EVIAGGI.COM, a fornire quest’ultima del materiale editoriale prodotto nel settimanale “I viaggi di Repubblica” ed in altre riviste del gruppo L’Espresso, ed a fornire all’impresa comune l’uso del segno distintivo del quotidiano “La Repubblica”. AMADEUS, invece, è tenuta a consentire ad EVIAGGI.COM l’accesso al proprio motore di ricerca – al fine di consentirle di prenotare on line voli aerei, alberghi ed auto a noleggio ai prezzi più favorevoli – ed ai servizi di call center offerti da una propria società controllata, tramite i quali l’impresa comune può effettuare attività di agenzia turistica anche via telefono. AMADEUS, inoltre, si impegna, tra l’altro, a mettere le proprie infrastrutture ed il know-how acquisito per lo sviluppo del commercio elettronico nel settore turistico a disposizione di EVIAGGI.COM, a creare a favore di quest’ultima rapporti con i principali fornitori, a livello mondiale, di servizi di viaggio ed a consentirle l’uso dei propri segni distintivi.
EVIAGGI.COM si impegna a fornire alle imprese madri adeguata informazione circa l’andamento della gestione economica e strategica.
Le parti si impegnano, inoltre, a non offrire direttamente od indirettamente gli stessi servizi offerti da EVIAGGI.COM ai consumatori finali.

III. Le argomentazioni delle parti

6. Le società KATAWEB e AMADEUS hanno fornito informazioni integrative sull’operazione nella lettera del 16 maggio 2000 e, successivamente all’avvio di istruttoria, hanno espresso la propria linea difensiva nella memoria presentata in data 20 luglio 2000.
In primo luogo, le parti sostengono che l’operazione in esame consisterebbe più propriamente nella costituzione di un’impresa comune di natura cooperativa piuttosto che concentrativa, come originariamente prospettato nella comunicazione effettuata all’Autorità.
A sostegno dell’interpretazione proposta, KATAWEB e AMADEUS evidenziano come dai patti parasociali relativi alla costituzione di EVIAGGI.COM emerga che quest’ultima non rappresenti propriamente un’entità economica autonoma, né sia caratterizzata da un’assoluta mancanza di coordinamento con le imprese madri. Le parti sottolineano, in tal senso, come le imprese madri si siano impegnate a comunicare costantemente all’impresa comune il proprio know-how, il quale costituisce una risorsa essenziale ed indispensabile per l’attività di quest’ultima. La natura cooperativa di EVIAGGI.COM viene, inoltre, argomentata dall’esistenza di un potere, in capo alle imprese madri, di decidere gli investimenti e la politica di gestione dell’impresa comune, redigendo il bilancio preventivo ed il programma di attività della stessa, e di deciderne lo scioglimento ove si verifichi una perdurante condizione di stallo in relazione all’assunzione di deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata. Secondo le parti, pertanto, “il trasferimento delle conoscenze dalle imprese madri all’impresa comune, nonché l’interferenza delle medesime nella vita di quest’ultima” rendono EVIAGGI.COM “economicamente dipendente da KATAWEB e AMADEUS e frutto del coordinamento tra le madri e tra le medesime e l’impresa comune”.
Le parti ritengono, inoltre, che l’impresa comune non sia dotata delle risorse umane, finanziarie ed economiche necessarie per svolgere i propri compiti in via duratura.
Alla luce delle predette considerazioni, le parti ritengono che la comunicazione della concentrazione presentata ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 287/90 fosse il frutto di un’errata valutazione, dovendo invece intendersi la notifica come comunicazione d’intesa.

7. In subordine, ove l’Autorità non concordi con la tesi prospettata della natura cooperativa dell’impresa comune, KATAWEB e AMADEUS evidenziano alcune circostanze idonee a ridurre la responsabilità delle stesse nella tardiva comunicazione dell’operazione di concentrazione. Detta comunicazione è stata, infatti, da esse spontaneamente effettuata nel momento in cui l’impresa comune ha cominciato concretamente ad operare, ossia nell’aprile 2000, in quanto, precedentemente a tale data, essa non aveva un’organizzazione ed una struttura tali da svolgere l’attività per cui essa è stata preposta.
Le parti sottolineano, inoltre, come nella valutazione relativa alla gravità e durata dell’infrazione debba tenersi conto del fatto, da un lato, che la concentrazione in esame non ha prodotto effetti anticoncorrenziali sul mercato e, dall’altro lato, che esse hanno puntualmente cooperato con l’Autorità, fornendo le informazioni richieste. KATAWEB, inoltre, ha regolarmente comunicato le precedenti operazioni di concentrazione in cui essa è stata coinvolta.

IV. Valutazione delle risultanze istruttorie

8. Sulla base di quanto acquisito nel corso della presente istruttoria e avuto riguardo alle osservazioni presentate dalle parti, si rileva quanto segue.
Le considerazioni avanzate dalle parti per escludere la qualificazione quale impresa comune a pieno titolo di EVIAGGI.COM non appaiono fondate. Ciò vale, in primo luogo, per le osservazioni relative alla dipendenza di EVIAGGI.COM rispetto alle imprese madri, determinata dai poteri decisionali di queste ultime in relazione all’attività dell’impresa comune. La circostanza, infatti, che le imprese madri determinino il bilancio preventivo ed il piano di investimenti, in quanto limitata al periodo di avviamento iniziale dell’attività di EVIAGGI.COM, non pregiudica la natura di impresa comune a pieno titolo di quest’ultima. Analogamente, non è incompatibile con tale qualificazione il potere di AMADEUS e KATAWEB di deliberare ove il Consiglio di amministrazione di EVIAGGI.COM non esprima le maggioranze richieste 11 Cfr. par. 15 della comunicazione della Commissione, del 2 marzo 1998 (n. 98/C 66/01), relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di un’entità economica autonoma. . Del resto, l’esistenza di un’influenza determinante da parte delle imprese madri sul comportamento dell’impresa comune
costituisce l’essenza del controllo congiunto, e non può costituire di per sé prova del suo carattere cooperativo.
Alla valutazione circa l’autonomia funzionale dell’impresa comune non osta la circostanza che le imprese madri trasferiscano ad essa parte dei propri diritti di proprietà intellettuale o il proprio know-how. Per essere a pieno titolo, infatti, l’impresa comune deve disporre di risorse, tra le quali rientrano i diritti di proprietà intellettuale ed il know-how trasferiti dalle imprese madri, né tale trasferimento impedisce a EVIAGGI.COM di operare sul mercato come entità indipendente22 Cfr., da ultimo, Commissione, decisione n. M/1751, Shell/Basf – Project Nicole, 29 marzo 2000. .
E, del resto, la struttura di EVIAGGI.COM appare idonea a consentirle di svolgere un ruolo attivo sul mercato, come le altre imprese che operano in esso, a lungo termine o a tempo indeterminato. A tal fine va segnalata l’esistenza di organi di direzione di EVIAGGI.COM che si occupano della gestione quotidiana delle relative attività, nonché la disponibilità di mezzi finanziari, di personale e di attività al fine di esercitare durevolmente la propria attività economica. In tal senso, il conferimento ad EVIAGGI.COM, da parte delle imprese fondatrici, delle risorse fondamentali per la propria attività rappresenta un ulteriore indice della volontà delle parti di mantenere durevolmente in attività l’impresa comune33 Cfr. Cfr. par. 15 della comunicazione della Commissione, del 2 marzo 1998, cit. .

CONSIDERATO, pertanto,

che l’operazione in esame ha comportato la costituzione di un’impresa comune che costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che tale operazione era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della predetta legge, essendo il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate superiore al limite previsto dal suddetto articolo;

CONSIDERATO
che nel formulario per la comunicazione delle operazioni di concentrazione tra imprese, di cui all’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, è stabilito che, nel caso di costituzione di un’impresa comune, l’obbligo di comunicazione grava distintamente su tutte le imprese che acquisiscono il controllo;

CONSIDERATO che detta operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, può infliggere all’impresa acquirente sanzioni amministrative pecuniarie fino all’uno per cento del fatturato dell’anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO che l’erronea interpretazione dei requisiti richiesti ai fini dell’obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 287/90 non può ritenersi un errore scusabile in base a una diligente lettura della norma citata;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti di KATAWEB E AMADEUS all’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATI, ai sensi dell’articolo 11 della legge 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi:
i) per quanto concerne i requisiti della gravità, occorre nel caso di specie tener conto della circostanza che le parti hanno provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l’operazione in oggetto;
ii) in ordine alle condizioni economiche dei responsabili dell’omissione, si osserva che nell’esercizio 1999 KATAWEB ha realizzato un fatturato di circa 3,7 miliardi di lire e AMADEUS ha realizzato un fatturato di 14,7 miliardi di lire;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 19, comma 2, a carico di KATAWEB nella misura dello 0,0015% del fatturato realizzato dalla società nel 1999 (pari a lire 5.550.000), e a carico di AMADEUS dello 0,0015% del fatturato realizzato dalla società nel 1999 (pari a lire 22.050.000);

ORDINA

a) a KATAWEB di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva e cumulativa di lire 5.550.000;

b) a AMADEUS di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva e cumulativa di lire 22.050.000;

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al Concessionario del servizio della Riscossione, oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Dell’avvenuto pagamento della stessa, deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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