COM(1999)427 def. Proposta modificata di DIRETTIVA relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COM(1999)427 def.
98/0325 (COD)
Proposta modificata di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno
(presentata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 547,
paragrafo 2, l’articolo 55 e l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

(1) considerando che l’Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale; che, secondo l’articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento; che lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei;

(2) considerando che lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell’informazione offre grandi opportunità per l’occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese; che esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell’innovazione e che esso è tale da rafforzare la competitività dell’industria europea a condizione che Internet sia accessibile a tutti;

(2bis) considerando che il diritto comunitario e le caratteristiche dell’ordinamento giuridico comunitario costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli operatori europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal commercio elettronico; che la presente direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell’informazione;

(2ter) considerando che la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione può in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista all’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che è stata ratificata da tutti gli Stati membri; considerando, per questo motivo, che le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi della società dell’informazione devono assicurare che questa attività possa essere svolta liberamente alla luce di tale articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo e all’articolo 46, paragrafo 1, del trattato;

(2quater) considerando che la definizione di “servizi della società dell’informazione” già esiste nel diritto comunitario, nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998; che la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato contiene già un rinvio a tale definizione prevista dalla direttiva 98/34; che tale definizione ricopre qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante attrezzature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; che i servizi di cui all’elenco indicativo figurante nell’allegato V della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, non essendo forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati, non sono compresi in tale definizione;

(3) considerando che i servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche, consistenti anche nella vendita su rete (on-line) di merci; che non sempre si tratta di servizi preceduti da contratti stipulati su rete ma, poiché si tratta di un’attività economica, anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, come quelli consistenti nell’offrire informazioni o comunicazioni commerciali su rete o quelli che forniscono strumenti che consentono la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati; che i servizi della società dell’informazione riguardano anche i servizi consistenti nel trasmettere informazioni mediante una rete di comunicazione, nel fornire accesso a una rete di comunicazione o nell’ospitare informazioni fornite da un destinatario di servizi; che la radiodiffusione televisiva, ai sensi della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, e la radiodiffusione sonora non sono servizi della società dell’informazione perché non sono prestati a richiesta individuale; che i servizi trasmessi “da punto a punto”, quali i servizi video a richiesta o l’invio di comunicazioni commerciali per posta elettronica, sono invece servizi della società dell’informazione;

(4) considerando che lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali da scoraggiare o rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi; che gli ostacoli derivano da divergenze tra le legislazioni nazionali, nonché dall’incertezza giuridica dei regimi nazionali applicabili a tali servizi; che in assenza di un coordinamento e di adeguamento delle legislazioni nei settori interessati gli ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e che non vi è certezza del diritto sull’ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro;

(4bis) considerando che è importante assicurare che il commercio elettronico benefici pienamente del mercato interno e pertanto che, così come con la direttiva 89/552, venga raggiunto un alto livello di integrazione comunitaria;

(5) considerando che è opportuno, tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 43 e 49 del trattato e del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli coordinando talune legislazioni nazionali e chiarendo una serie di concetti giuridici a livello comunitario, in misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno; che la presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato;

(5bis) considerando che, per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro ed uniforme per taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno;

(6) considerando che, in conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo del buon funzionamento del mercato interno; che la presente direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica; che secondo l’articolo 152 del trattato la tutela della salute è una componente essenziale delle altre politiche della Comunità; che la presente direttiva non mette in causa la disciplina della fornitura dei beni propriamente detta né quella relativa alle prestazioni di servizi che non costituiscono servizi della società dell’informazione;

(6bis) considerando che le norme relative alla protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE 8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la direttiva 97/66/CE 9 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, sono integralmente applicabili ai servizi della società dell’informazione; che dette direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della protezione dei dati personali e che pertanto non è necessario includere tale aspetto nella presente direttiva per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei dati tra gli Stati membri; che l’applicazione della presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il regime di responsabilità per gli intermediari; che la presente direttiva non può impedire l’utilizzazione anonima di reti aperte quali Internet;

(7) considerando che con la presente direttiva non vengono introdotte regole speciali di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi e giurisdizioni e che essa non si sostituisce alle relative convenzioni internazionali;

(8) considerando che il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività e che è pertanto necessario garantire che l’autorità competente assicuri questa tutela non soltanto per i cittadini del suo paese ma anche per tutti i cittadini della Comunità; che, inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono essere sottoposti soltanto alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito; che per migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è indispensabile specificare chiaramente questa responsabilità dello Stato membro in cui i servizi hanno origine;

(9) considerando che il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; che il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti Internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile; che, se esistono più sedi di uno stesso fornitore, lo Stato membro competente è quello in cui questi ha il centro d’attività; che, per l’ipotesi in cui fosse particolarmente difficile determinare lo Stato membro in cui ha sede il prestatore, devono essere previsti meccanismi di cooperazione tra Stati membri e la convocazione d’urgenza di un comitato consultivo per esaminare tali difficoltà;

(9bis) considerando che la definizione di “destinatario di servizi” copre ogni tipo di impiego dei servizi della società dell’informazione, sia da parte di persone che forniscono informazioni su reti aperte quali Internet, sia da parte di persone che cercano informazioni su Internet per motivi privati o professionali;

(10) considerando che le comunicazioni commerciali sono essenziali per il finanziamento dei servizi della società dell’informazione e per lo sviluppo di un’ampia gamma di nuovi servizi gratuiti; che nell’interesse dei consumatori e della correttezza delle operazioni, le comunicazioni commerciali, come gli sconti, le offerte e i giochi promozionali, devono ottemperare a numerosi obblighi di trasparenza e che l’applicazione di tali obblighi deve far salvo il disposto della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; che parimenti la presente direttiva deve far salvo il disposto delle direttive vigenti relative alle comunicazioni commerciali, in particolare la direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco;

(11) considerando che l’invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate può risultare inopportuno per i consumatori e per i fornitori di servizi della società dell’informazione e perturbare il buon funzionamento delle reti interattive; che la questione del consenso dei destinatari di talune forme di comunicazione commerciale non sollecitata non è disciplinata dalla presente direttiva bensí, in modo particolare, dalla direttiva 97/7/CE e nella direttiva 97/66/CE; che negli Stati membri che autorizzano l’invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate dovrebbero essere incoraggiate e agevolate appropriate iniziative di filtraggio da parte delle imprese; che, inoltre, le comunicazioni commerciali non sollecitate devono in ogni caso essere chiaramente identificabili in quanto tali al fine di promuovere la trasparenza ed agevolare il funzionamento di tali iniziative; che l’invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate non dovrebbe dar luogo a costi supplementari per il destinatario;

(12) considerando che, per sopprimere gli ostacoli allo sviluppo dei servizi transnazionali nella Comunità che possono essere offerti dalle professioni regolate sull’Internet, è necessario garantire il rispetto a livello comunitario delle regole professionali, in particolare quelle a tutela dei consumatori o della sanità pubblica; che i codici di condotta a livello comunitario sono lo strumento privilegiato per enunciare le regole deontologiche sulla comunicazione commerciale e che occorre innanzitutto incoraggiare la loro elaborazione, o il loro eventuale aggiornamento, piuttosto che precisarle nella presente direttiva; che le attività professionali regolate di cui alla presente direttiva vanno intese ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

(13) considerando che gli Stati membri devono adeguare le parti della propria legislazione relative soprattutto ai requisiti di forma che potrebbero ostacolare il ricorso ai contratti per via elettronica, fatte salve tutte le misure comunitarie che potrebbero essere prese in materia tributaria in relazione alla fatturazione elettronica; che l’esame delle legislazioni che richiedono tale adeguamento deve essere sistematico e comprendere tutte le fasi e gli atti necessari alla formazione del contratto, compresa l’archiviazione del medesimo; che il risultato di tale adeguamento deve rendere realmente ed effettivamente possibile, di fatto e di diritto, i contratti per via elettronica; che l’effetto giuridico delle firme elettroniche è disciplinato dalla direttiva 99/ … /CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a regole comunitarie sulle firme elettroniche] ; che è necessario chiarire il momento della conclusione di un contratto per via elettronica; che l’esecuzione di un pagamento su rete può costituire accettazione del contratto da parte del destinatario del servizio; che la ricevuta di ritorno di un prestatore può essere costituita dalla prestazione su rete di un servizio remunerato;

(14) considerando che in particolare la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori sulle clausole abusive, e la direttiva 97/7/CE costituiscono un’acquisizione essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e che esse devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell’informazione; che fa anche parte dell'”acquis communautaire la direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole, modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa, la direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso, e la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori; che la presente direttiva deve far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, adottata nell’ambito del mercato interno e delle altre direttive sulla protezione della sanità pubblica, in particolare della direttiva 92/28/CEE del Consiglio concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;

(15) considerando che la riservatezza dei messaggi elettronici è assicurata dall’articolo 15 della direttiva 97/66/CE; che, in base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza dei messaggi elettronici da parte di chi non sia il mittente o il destinatario e astenersi dal proibire o limitare l’impiego di metodi o di strumenti crittografici per proteggere la confidenzialità o assicurare l’autenticità delle informazioni trasmesse o memorizzate;

(16) considerando che la divergenza delle normative e delle giurisprudenze nazionali, esistenti o emergenti, nel campo della responsabilità civile e penale dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impedisce il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e introducendo distorsioni della concorrenza; che, in taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali; che il disposto della presente direttiva deve costituire la base adeguata per l’elaborazione di sistemi rapidi e affidabili idonei a ritirare le informazioni illecite e a renderle inaccessibili; che è opportuno che tali sistemi siano pattuiti tra tutte le parti interessate e siano incoraggiati dagli Stati membri; che è nell’interesse di tutte le parti attive nella prestazione di servizi della società dell’informazione istituire e applicare tali sistemi; che quanto disposto dalla presente direttiva sulla responsabilità non deve ostacolare lo sviluppo e l’uso effettivo, da parte dei vari interessati, di sistemi tecnici di protezione e di identificazione, nonché di strumenti tecnici di sorveglianza resi possibili dalla tecnologia digitale, entro i limiti fissati dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE;

(16bis) considerando che è importante che la direttiva … /… /CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione 24 e la presente direttiva entrino in vigore secondo un calendario simile, affinché venga istituito un quadro normativo chiaro a livello comunitario in materia di responsabilità degli intermediari per le violazioni dei diritti d’autore e dei diritti connessi;

(16ter) considerando che la direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard industriali;

16quater) considerando che l’esercizio effettivo delle libertà del mercato interno rende necessario garantire alle vittime un accesso efficace alla soluzione delle vertenze; che i danni che possono verificarsi nell’ambito dei servizi della società dell’informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica; che, stante questa peculiarità oltre che la necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non rimettano in questione la mutua fiducia che esse devono accordarsi, la presente direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano la possibilità di azioni giudiziarie appropriate; che gli Stati membri dovrebbero esaminare la necessità di dare accesso ai procedimenti giudiziari mediante appropriati strumenti elettronici;

(17) considerando che deve essere compito degli Stati membri adeguare, se necessario, le parti della propria legislazione che possono ostacolare l’uso, attraverso le vie elettroniche appropriate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie; che il risultato di tale adeguamento deve rendere realmente ed effettivamente possibile, di fatto e di diritto, il funzionamento di tali strumenti, anche in contesti transnazionali; che gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo devono rispettare alcuni principi fondamentali, illustrati nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

(17bis) considerando che, nonostante il principio del controllo alla fonte dei servizi della società dell’informazione, sembrerebbe legittimo, in alcune circostanze, che gli Stati membri adottino misure per limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione; che, tuttavia, tali misure devono essere adottate nel rispetto del diritto comunitario e devono essere necessarie per raggiungere uno dei seguenti obiettivi d’interesse generale: tutela dell’ordine pubblico, in particolare la tutela dei minorenni, lotta contro l’incitamento all’odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità; protezione della salute pubblica o della sicurezza pubblica; tutela dei consumatori; che tali misure devono comunque essere rigorosamente proporzionate all’obiettivo perseguito e non devono andare oltre quanto richiesto per realizzarlo;

(18) considerando che è necessario escludere dal campo d’applicazione della presente direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi non può essere garantita dal trattato o dal diritto comunitario derivato in vigore; che questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che sarebbero necessari per il buon funzionamento del mercato interno; che la materia fiscale, soprattutto l’IVA che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva, deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva e che, riguardo a ciò, la Commissione ha anche l’intenzione di estendere l’applicazione del principio dell’imposizione all’origine della prestazione di servizi all’interno del mercato interno, per assicurare in tal modo la coerenza dell’approccio complessivo;

(19) considerando che, per quanto riguarda la deroga prevista dalla presente direttiva per le obbligazioni derivanti da contratti conclusi dai consumatori, queste devono essere interpretate come inclusive delle informazioni sugli elementi essenziali del contenuto del contratto, compresi i diritti dei consumatori, che influiscono in modo determinante sulla decisione di sottoscriverlo;

(20) considerando che la presente direttiva non deve applicarsi ai servizi di prestatori stabiliti in un paese terzo; che, tuttavia, data la dimensione mondiale del commercio elettronico, è opportuno garantire la coerenza del quadro comunitario con quello internazionale; che la presente direttiva deve far salvi i risultati delle discussioni in corso presso le organizzazioni internazionali (tra le altre, OMC, OCSE, UNCITRAL) sugli aspetti giuridici, né quelle in seno al Global Business Dialogue lanciato sulla base della comunicazione della Commissione, del 4 febbraio 1998, “Globalizzazione e Società dell’informazione – La necessità di rafforzare il coordinamento internazionale;

(20bis) considerando che, nonostante la natura globale delle comunicazioni elettroniche, il coordinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello di Unione europea è necessario allo scopo di evitare la frammentazione del mercato interno e di istituire un idoneo quadro normativo europeo; che tale coordinamento contribuirebbe anche a creare una forte posizione comune di negoziato nelle sedi internazionali;

(20ter) considerando che, per assicurare uno sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico, il quadro giuridico deve essere chiaro e semplice, prevedibile e coerente con le regole vigenti a livello internazionale, in modo da non pregiudicare la competitività dell’industria europea e da non impedire l’adozione di misure innovative in questo settore;

(20quater) considerando che il funzionamento effettivo del mercato per via elettronica in un contesto di mondializzazione esige la concertazione tra l’Unione europea e le principali aree non europee al fine di rendere compatibili le legislazioni e le procedure;

(20quinquies) considerando che in materia di commercio elettronico andrebbe rafforzata la cooperazione con paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all’adesione e con i principali partner commerciali dell’Unione europea;

(21) considerando che nell’attuazione degli atti comunitari nel diritto interno gli Stati membri devono provvedere a prendere le misure necessarie affinché il diritto comunitario venga applicato con la stessa efficacia e lo stesso rigore con cui viene applicato il diritto interno;

(22) considerando che l’adozione della presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni socioculturali inerenti all’avvento della società dell’informazione, né ostacolare le misure di politica culturale passibili di essere adottate, soprattutto in campo audiovisivo, dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, tenuto conto delle loro diversità linguistiche, delle specificità nazionali e regionali e del loro patrimonio culturale; che lo sviluppo della società dell’informazione dovrà garantire in ogni caso l’accesso dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in un ambiente digitale;

(22bis) considerando che la communicazione elettronica offre agli Stati membri uno strumento eccellente per fornire servizi pubblici nei campi della cultura, dell’istruzione e della linguistica;

(23) considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 19 gennaio 1999 sulla dimensione del consumo della società dell’informazione, ha sottolineato che la tutela dei consumatori merita particolare attenzione nell’ambito di quest’ultima; che la Commissione studierà se e in che misura le norme vigenti a tutela dei consumatori non forniscono adeguata tutela rispetto alla società dell’informazione e identificherà, se necessario, possibili lacune normative e gli aspetti per i quali potrebbero essere necessarie misure supplementari; che la Commissione formulerà, se necessario, proposte specifiche supplementari per colmare le lacune così individuate;

(24) considerando che la presente direttiva deve far salvo il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3089/93; (25) considerando che il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti e la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 prevedono diversi obblighi a carico dei vettori aerei in merito alla fornitura di informazioni ai loro passeggeri, tra l’altro circa la loro responsabilità; che la presente direttiva deve far salva la loro applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Obiettivi e campo d’applicazione
1. La presente direttiva mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il regime del mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.
3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società dell’informazione facendo salvo l’attuale livello di tutela della sanità pubblica e dei consumatori, garantiti dagli strumenti comunitari, compresi quelli adottati ai fini del funzionamento del mercato interno.

Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) “servizi della società dell’informazione”: i servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998;
b) “prestatore”: ogni persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
c) “prestatore stabilito”: prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile. La presenza o l’uso di mezzi tecnici e di tecnologie per effettuare il servizio non costituiscono uno stabilimento del prestatore;
d) “destinatario di servizi”: la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, anche per ricercare o rendere accessibili delle informazioni;
e) “comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita un’attività commerciale, industriale, artigianale o di libera professione. Non sono comunicazioni commerciali: – le indicazioni necessarie per accedere direttamente all’attività di tale impresa, organizzazione o persona, come un nome di campo o un indirizzo di posta elettronica, – le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente, e in particolare a titolo gratuito;
f) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
g) “ambito regolato”: i requisiti dei prestatori di servizi della società dell’informazione e dei servizi della società dell’informazione.

Articolo 3 – Mercato interno
1. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel territorio, rispettino le disposizioni nazionali che in detti loro Stati membri si applicano all’ambito regolato dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono, per motivi relativi alla regolamentazione del settore della presente direttiva, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.
3. Il paragrafo 1 si applica agli articoli 9, 10 e 11 solo in quanto la legge dello Stato membro sia applicabile in virtù delle sue norme di diritto internazionale privato.

Capitolo II – Principi

SEZIONE 1 – REGIME DI STABILIMENTO E DI INFORMAZIONE

Articolo 4 – Assenza di autorizzazione preventiva
1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l’accesso all’attività di prestatore di un servizio della società dell’informazione non sia soggetto ad autorizzazione o preventiva o ad altri requisiti che subordinino l’accesso a decisioni, provvedimenti o comportamenti particolari di un’autorità.
2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione, o i sistemi di cui alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 5 – Informazioni generali da fornire
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla direttiva 97/7/CE, gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i servizi della società dell’informazione consentano al destinatario e alle competenti autorità un accesso facile, diretto e permanente alle seguenti informazioni:
a) il nome del prestatore;
b) l’indirizzo dove il prestatore è stabilito;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) qualora il prestatore sia iscritto in un registro del commercio, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione;
e) qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione, le attività oggetto dell’autorizzazione ottenuta dal prestatore e i dati relativi all’autorità che ha concesso tale autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolate:
– l’ordine professionale, o istituzione analoga, alla quale il fornitore è iscritto, qualora sia effettivamente iscritto a tale ordine o istituzione;
– il titolo professionale rilasciato nello Stato membro di stabilimento, le norme professionali vigenti in quest’ultimo nonché gli Stati membri nei quali vengono regolarmente prestati i servizi della società dell’informazione;
g) se il prestatore esercita un’attività sottoposta all’IVA, il numero di partita IVA con cui è registrato presso la sua amministrazione tributaria.
2. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che, ogni qualvolta i servizi della società dell’informazione facciano riferimento ai prezzi e ad altre clausole e condizioni essenziali, questi siano indicati in modo preciso ed inequivocabile e includano tutti i costi supplementari.

SEZIONE 2 – COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Articolo 6 – Informazioni da fornire
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla direttiva 97/7/CE, gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che la comunicazione commerciale rispetti le seguenti condizioni:
a) la comunicazione commerciale deve essere chiaramente identificabile come tale;
b) deve essere chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale;
c) qualora siano autorizzate dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentate in modo preciso e inequivocabile;
d) qualora siano autorizzati dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, concorsi o giochi promozionali devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione devono essere facilmente accessibili e presentate in modo preciso ed inequivocabile.

Articolo 7 – Comunicazione commerciale non sollecitata
1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che la comunicazione commerciale non sollecitata per posta elettronica sia identificata come tale, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario la riceve.
2. Fatte salve la direttiva 97/7/CE e la direttiva 97/66/CE, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate consultino regolarmente e rispettino i registri in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.

Articolo 8 – Professioni regolate
1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione sulla comunicazione commerciale delle professioni regolate che la prestazione di servizi della società dell’informazione sia autorizzata nel rispetto delle regole professionali sull’indipendenza, la dignità, l’onore della professione, il segreto professionale e la lealtà verso clienti e colleghi.
2. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano le associazioni e le organizzazioni professionali a elaborare codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di prestazione di servizi della società dell’informazione, nel rispetto del paragrafo 1.
3. Ove necessario per il buon funzionamento del mercato interno e ai fini dei codici di condotta a livello comunitario, la Commissione può precisare, secondo la procedura di cui all’articolo 23, le informazioni previste dal paragrafo 2.

SEZIONE 3 – CONTRATTI PER VIA ELETTRONICA

Articolo 9 – Disciplina dei contratti per via elettronica
1. Gli Stati membri provvedono a che la loro legislazione renda possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, provvedono a che la normativa sulla formazione del contratto non osti all’uso effettivo dei contratti elettronici né li privi di efficacia e validità giuridica in quanto stipulati per via elettronica.
2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi ai seguenti contratti:
a) contratti che richiedono l’intervento del notaio;
b) contratti la cui validità è subordinata alla registrazione presso un’autorità pubblica;
c) contratti nell’ambito del diritto di famiglia;
d) contratti nell’ambito del diritto di successione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco completo delle categorie di contratti oggetto della deroga di cui al paragrafo 2.

Articolo 10 – Informazioni da fornire
1. Gli Stati membri prevedono che, salvo che sia stato pattuito altrimenti da parti che siano professionisti, il prestatore illustri in modo chiaro ed inequivocabile, prima della conclusione del contratto, le modalità della formazione del contratto per via elettronica. Le informazioni da fornire riguardano, in particolare, quanto segue:
a) le varie fasi della conclusione del contratto;
b) l’archiviazione o meno del contratto concluso e la sua accessibilità;
c) i mezzi che consentono di correggere gli errori di manipolazione.
2. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che le varie fasi della conclusione di un contratto per via elettronica debbano garantire il consenso pieno e consapevole delle parti.
3. Gli Stati membri prevedono che, salvo che sia pattuito altrimenti da parti che siano professionisti, i prestatori indichino gli eventuali codici di condotta cui sottostanno nonché il modo per accedere a tali codici per via elettronica.

Articolo 11 – Momento della conclusione del contratto
1. Gli Stati membri prevedono che, qualora si chieda al destinatario del servizio di manifestare il suo consenso usando mezzi tecnici, come cliccare su un’icona, per accettare l’offerta di un fornitore, il contratto sia concluso quando il destinatario del servizio ha ricevuto dal prestatore, per via elettronica, l’avviso di ricevimento dell’accettazione del destinatario del servizio.
Si applicano i seguenti principi, salvo che sia pattuito altrimenti da parti che siano professionisti:
(a) l’avviso di ricevimento si considera pervenuto quando il destinatario del servizio ha la possibilità di accedervi;
(b) il prestatore ha l’obbligo di inviare immediatamente l’avviso di ricevimento.
2. Gli Stati membri prevedono, salvo che sia pattuito altrimenti da parti che siano professionisti, che il prestatore metta a disposizione del destinatario del servizio mezzi adeguati, efficaci e accessibili, che gli consentano di riconoscere e correggere i propri errori di manipolazione e le operazioni accidentali prima della conclusione del contratto. Le clausole e le condizioni generali del contratto comunicate al consumatore devono essere messe a sua disposizione in un modo che gli permetta di memorizzarle e riprodurle.

SEZIONE 4 – RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI INTERMEDIARI

Articolo 12 – Semplice trasporto (“mere conduit”)
1. Gli Stati membri prevedono che, in caso di prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, o nella fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non sia responsabile, tranne il caso di provvedimenti inibitori, delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
a) non sia all’origine della trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni né modifiche le informazioni oggetto della trasmissione.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all’esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.

Articolo 13 – Forma di memorizzazione detta “Caching”
Gli Stati membri prevedono che, in caso di prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tale informazione effettuata al solo scopo di rendere più efficace il suo successivo inoltro ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta, a condizione che egli:
a) non modifichi l’informazione;
b) si conformi alle condizioni di accesso all’informazione;
c) si conformi alle norme di aggiornamento dell’informazione, indicate in un modo che sia coerente con le norme industriali,
d) non interferisca con la tecnologia, coerente con le norme industriali, usata per ottenere dati sull’impiego dell’informazione, e
e) agisca prontamente per ritirare l’informazione, o per renderne impossibile l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza di uno dei fatti seguenti:
– l’informazione è stata ritirata dal luogo dove si trovava inizialmente sulla rete,
– l’accesso all’informazione è stato reso impossibile,
– un’autorità competente ha disposto il ritiro dell’informazione o ne ha proibito l’accesso.

Articolo 14 – Memorizzazione
1. Gli Stati membri prevedono che, in caso di prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività è illecita e, riguardo un’azione di risarcimento, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali l’illegalità dell’attività è apparente, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per renderne impossibile l’accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

Articolo 15 – Assenza dell’obbligo di sorveglianza
1. Per la prestazione dei servizi di cui agli articoli da 12 a 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Il paragrafo 1 fa salva qualsiasi attività di sorveglianza, mirata e temporanea, richiesta dalle autorità giudiziarie nazionali conformemente alla legislazione nazionale, allorché ciò sia necessario per salvaguardare la sicurezza dello Stato, la difesa, la pubblica sicurezza nonché a fini di prevenzione, ricerca, scoperta e punizione di reati.

Capitolo III – Applicazione

Articolo 16 – Codici di condotta
1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:
a) l’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all’efficace applicazione degli articoli da 5 a 15,
b) la trasmissione dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario alla Commissione, la quale ne esamina la compatibilità con il diritto comunitario;
c) l’accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie;
d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della valutazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico;
e) l’elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana.
2. Per le materie che possono riguardarle, le associazioni dei consumatori sono coinvolte nel processo di elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 17 – Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione consenta, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario di un servizio della società dell’informazione, l’uso efficace, anche per vie elettroniche adeguate, di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie relative al consumo applichino, nel rispetto del diritto comunitario, principi di indipendenza, di trasparenza, del contraddittorio, di efficacia del procedimento, di legalità della decisione, di libertà per le parti e di rappresentanza.
3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni da essi prese riguardo ai servizi della società d’informazione nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.

Articolo 18 – Ricorsi giurisdizionali
1. Gli Stati membri prevedono che le attività dei servizi della società dell’informazione possano essere oggetto di ricorsi giurisdizionali efficaci che consentano di prendere, in brevissimo tempo e per direttissima, provvedimenti atti a correggere le violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa.
2. Gli atti contrari alle norme nazionali di attuazione degli articoli da 5 a 15 e che ledono gli interessi dei consumatori costituiscono infrazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 19 – Cooperazione tra autorità
1. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti dispongano di adeguati poteri di controllo e di indagine ai fini dell’efficace applicazione della presente direttiva e a che i prestatori comunichino a dette autorità le informazioni necessarie.
2. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti collaborino con le autorità nazionali degli altri Stati membri. A tal fine essi designano una persona di riferimento, i cui estremi comunicheranno agli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri forniscono quanto prima, anche per via elettronica, l’assistenza e le informazioni richieste dall’autorità di un altro Stato membro o dalla Commissione.
4. Gli Stati membri istituiscono nelle loro amministrazioni dei punti di contatto accessibili per via elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari e fornitori di servizi ai seguenti fini:
a) ottenere informazioni sui propri diritti ed obblighi in materia contrattuale,
b) ottenere gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali i destinatari del servizio possono ottenere informazioni sui loro diritti o presentare reclami,
c) ottenere assistenza in caso di controversie con un prestatore.
5. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti informino la Commissione delle decisioni amministrative e giudiziarie prese nel loro territorio riguardo a controversie sui servizi della società informazione nonché su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
6. Le modalità della cooperazione tra autorità nazionali di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono precisate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 23.
7. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di convocare d’urgenza il comitato di cui all’articolo 23 per esaminare le difficoltà di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 20 – Collegamenti elettronici
La Commissione può adottare provvedimenti, secondo la procedura di cui all’articolo 23, per assicurare il buon funzionamento dei collegamenti elettronici tra Stati membri previsti dall’articolo 17, paragrafo 1, e dall’articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Articolo 21 – Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all’articolo 25, paragrafo 1, nonché quanto prima, le modificazioni che le riguardano.

Capitolo IV – Esclusioni dal campo di applicazione e deroghe

Articolo 22 – Deroghe
1. La presente direttiva non si applica:
a) in materia tributaria;
b) alla materia disciplinata dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
c) alle attività dei servizi della società dell’informazione di cui all’allegato I. L’elenco delle attività può essere modificato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 23.
2. L’articolo 3 non si applica alle materie di cui all’allegato II.
3. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2 e fatte salve le azioni giudiziarie, le autorità competenti degli Stati membri possono limitare la libera circolazione di un servizio della società dell’informazione, rispettando il diritto comunitario e quanto segue:
a) le limitazioni devono:
i) essere necessarie per una delle seguenti ragioni:
– ordine pubblico, come la tutela dei minori o la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso od etnico,
– tutela della salute,
– pubblica sicurezza,
– tutela del consumatore;
ii) riguardare un servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto (i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
iii) essere proporzionata a tali obiettivi.
b) Lo Stato membro deve aver preventivamente:
– chiesto allo Stato membro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di prendere provvedimenti senza reazioni da parte di quest’ultimo oppure senza che tali provvedimenti si siano rivelati sufficienti;
– notificato alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore la sua intenzione di prendere provvedimenti.
c) gli Stati membri possono prevedere nella loro legislazione che, in caso d’urgenza, non si applichino le condizioni di cui alla lettera b). I provvedimenti vanno allora immediatamente notificati alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore insieme ai motivi che fanno considerare urgente la situazione.
d) la Commissione può decidere della compatibilità con il diritto comunitario dei provvedimenti di limitazione. In caso di decisione negativa, lo Stato membro si asterrà dall’adottarli o sospenderà immediatamente quelli già adottati.

Capitolo V – Comitato consultivo e disposizioni finali
Articolo
23 – Comitato
La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 24 – Riesame
1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione della presente direttiva, contenente dati statistici e accompagnata, se necessario, da proposte per adeguarla all’evoluzione del settore delle tecnologie digitali e dei servizi della società dell’informazione.
2. Tale relazione esamina la necessità di adeguamento, alla luce degli sviluppi tecnici ed economici e della giurisprudenza emergente negli Stati membri. La relazione analizza, segnatamente, la necessità di proposte relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di motori di ricerca, agli obblighi in materia di notifica e all’attribuzione della responsabilità a seguito del ritiro del contenuto.

Articolo 25 – Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 26 – Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 27 – Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Attività escluse dal campo di applicazione della direttiva
Attività dei servizi della società dell’informazione, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, non disciplinate dalla presente direttiva:
– le attività di notaio;
– la rappresentanza e la difesa di un cliente in giudizio;
– i giochi d’azzardo pecuniari, esclusi quelli organizzati a scopo di comunicazione commerciale.

ALLEGATO II
Settori, di cui all’articolo 22, paragrafo 2, cui non si applica l’articolo 3:
– i diritti d’autore, quelli affini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale;
– l’emissione di moneta elettronica da parte di istituzioni per le quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva …/…/CE;
– l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE;
– l’articolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE, il titolo IV della direttiva 92/96/CEE, gli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE e l’articolo 4 della direttiva 90/619/CEE;
– le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
– la comunicazione commerciale non richiesta per posta elettronica o mediante una comunicazione individuale equivalente.

Possibly Related Posts: