L’evoluzione normativa dell’information communication technology in Italia

di Andrea Monti – CopyrightSomediaEcommercing 29 aprile 2000

Con il passare del tempo e il crescere del volume degli scambi sulla rete, le problematiche giuridiche confinate a lungo nelle discussioni accademiche hanno cominciato ad interessare anche le aule di giustizia. I provvedimenti giudiziari emanati negli ultimi anni – fino a ieri, si potrebbe dire – sono di contenuto abbastanza vario. A sentenze che forniscono inquadramenti nitidi e precisi di questioni lungamente controverse (come in materia di duplicazione abusiva di software) fanno eco provvedimenti (come la recente ordinanza emanata dal Tribunale di Viterbo in materia di nomi a dominio)
di minore lucidità. Si è registrato un aumento vertiginoso di indagini in materia di duplicazione abusiva di software e violazioni della legge sul diritto d’autore, mentre per quanto riguarda la pirateria informatica non sembrano esserci novità significative. Ma il tema giuridico del momento è sicuramente quello della tutela giuridica del nome a dominio, reso di scottante attualità dalla corsa alla “registrazione selvaggia” partita a seguito della liberalizzazione nella gestione degli indirizzi.


Volendo schematizzare dunque i temi oggetto di questa relazione, si possono individuare come segue le aree di maggior interesse

Duplicazione abusiva di software e violazioni del diritto d’autore

Su questo argomento si sono verificate novità di grande interesse.

La legge sul diritto d’autore punisce – ai sensi dell’art.171 bis – la duplicazione abusiva di software se è commessa a scopo di lucro.

L’interpretazione più restrittiva “sponsorizzata” dalle lobby di settore aveva diffuso la convinzione che il reato si commetteva anche semplicemente scambiando software a scopo personale, o installando più copie di quelle che si avrebbe il diritto di utilizzare.

Nel novembre 1996 una storica sentenza emanata dalla Pretura di Cagliari, ufficializzò un’interpretazione diversa e più coerente con lo spirito della direttiva comunitaria che aveva condotto all’emanazione della legge. Stabilisce infatti il giudice che la duplicazione abusiva è penalmente rilevante solo quando è finalizzata all’ottenimento di un vantaggio patrimoniale. In altri termini, il reato si commette solo se si “vendono” copie.

Questa sentenza è stata fortemente criticata, ma ha fissato un principio di diritto che ha trovato ampi consensi anche nella dottrina.

Un altro provvedimento di analogo tenore risale alla fine di gennaio 2000, quando il Tribunale di Taranto assolse il gestore di un BBS dal reato di duplicazione abusiva di software, perché il fatto non costituisce reato.

Anche sotto il profilo delle indagini di polizia si registra qualche significativo mutamento nelle procedure adottate. Mentre in passato qualsiasi occasione era buona per sequestrare indiscriminatamente computer, stampanti, monitor (e in alcuni casi anche tappetini dei mouse), un’ordinanza recentemente emanata dal Tribunale penale di Torino afferma esplicitamente che quando si ha a che fare con informazioni digitalizzate, è inutile sequestrare il computer e basta acquisire una copia dell’hard disk. Un procedimento analogo a quello usato nel 1997 dalla Procura della Repubblica di
Pescara, che nel corso di alcune indagini provvedeva ad effettuare una copia dei supporti sospetti, criptando l’originale sul disco dell’indagato.

Queste rondini, tuttavia, non fanno primavera, perché la prassi barbara del sequestro di computer è ancora ben radicata e diffusa.

Diffamazione

Uno dei reati che ha preso piede più degli altri è la diffamazione on line. Convinti (falsamente) di essere irraggiungibili e anonimi, molti hanno scoperto il “piacere” di rovinare la reputazione altrui diffondendo messaggi di dubbio “gusto”.

I problemi posti da questo tipo di reati, al momento, riguardano essenzialmente il modo in cui vengono acquisite le prove e il valore da attribuire a fonti come i log di sistema e i contenuti di un computer. Anche in questi casi, i processi stanno per celebrarsi (alcuni si definiranno entro il 2000) e finalmente si avrà un qualcosa di concreto e documentato sui cui riflettere.

Accessi abusivi e pirateria informatica

Stranamente, non ostante il fatto che le cronache riportano di continuo notizie di attacchi più o meno distruttivi a danno di questo o quel sito istituzionale o commerciale, non risultano ancora emanate sentenze né disposti rinvii a giudizio. Dal che si può concludere che o – in Italia – il problema non esiste, oppure che chi se ne occupa sta “guardando dall’altra parte”

La legge sui dati personali

Dalla sua entrata in vigore, la legge sui dati personali (volgarmente nota come legge sulla privacy) è diventata un vero e proprio spauracchio per imprese ed enti, sui quali grava l’onere di adempiere a difficoltose e inutili procedure burocratiche e la pressione di non poter muovere un passo senza l’autorizzazione dell’onnipresente Autorità garante.

Il 2 settembre 1999, la I sez. Civile del Tribunale di Milano ha emanato un provvedimento che limita fortemente l’ambito di applicabilità di questa normativa ai soli dati finalizzati all’archiviazione.

Questo significa – se l’interpretazione dei giudici milanesi fosse corretta (e lo è) – che buona parte dei dati che costituiscono l’oggetto del lavoro quotidiano non è soggetta a rallentamenti o appesantimenti di gestione.

Pubblicità ingannevole

La diffusione dei Free Internet Provider ha posto interessanti problemi in relazione ai contenuti dei messaggi pubblicitari che promuovono questi servizi. Questo è l’oggetto di un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che il 7 marzo 2000 ha dichiarato ingannevole la pubblicità di un provider (Infostrada) che qualificava come gratuito il servizio “Libero”, senza contemporaneamente specificare che l’utente era contrattualmente obbligato a consentire la profilazione delle proprie sessioni di navigazione, al fine di ricevere posta pubblicitaria.

Domain grabbing

Dal 15 dicembre 1999 è caduto il vincolo che limitava ad uno il numero dei nomi a dominio registrabili da un soggetto. Questa liberalizzazione ha dato il via ad una vera e propria “corsa all’oro” che ha visto protagonisti da un lato persone che hanno richiesto l’assegnazione di nomi comuni ma fortemente evocativi “frigorifero”, “telefonino”, dall’altro soggetti che hanno ottenuto domini corrispondenti a marchi famosi (senza esserne i titolari) o a nomi e cognomi.

In realtà la liberalizzazione non ha fatto altro che amplificare un fenomeno, quello del domain grabbing già presente da tempo in Italia.

La causa più “antica” risale addirittura al 1996 e fu decisa da un’ordinanza del Tribunale di Pescara che per primo dichiarò l’applicabilità della normativa sui segni distintivi e sulla concorrenza sleale ai nomi a dominio. Gli fecero seguito i Tribunali di Roma e Milano (entrambi si sono pronunciati nel 1997) e poi quello di Genova (1999), che hanno confermato la validità dell’orientamento espresso dal Tribunale abruzzese. L’ultima ordinanza cautelare (gennaio 2000) che si iscrive in questo filone è del Tribunale di Viterbo, ma che risulta fortemente discutibile per gli altri principi di diritto enunciati (che non riguardano direttamente l’internet e pertanto esulano dal raggio d’azione di questo documento).

In sintesi, dunque, nella misura in cui un nome a dominio coincida o sia confondibile con un marchio altrui (meglio se registrato) si può ottenere nell’immediato l’inibitoria dell’uso da parte del concorrente, procedendo poi – nella fase di merito – alla identificazione e quantificazione dei danni.

Le tendenze

Se questo è lo stato di fatto, non significa che le questioni da affrontare siano già esaurite. Rispetto alle possibili evoluzioni delle problematiche giuridiche delle attività on line, possono essere infatti già individuate con ragionevole certezza alcune tendenze:

  • Frodi nei servizi di e-commerce

  • Traffico e “furto” di dati

  • Concorrenza sleale

  • Turbativa dei mercati finanziari

  • Furto di identità

  • Valore giuridico dello scambio di manifestazioni di volontà via e-mail

Bibliografia di riferimento

L.Rose NetLaw McGraw-Hill, 1995

S.Chiccarelli – A.Monti Spaghetti Hacker Apogeo, 1997

C.Giustozzi – A.Monti – E. Zimuel Segreti, spie, codici cifrati Apogeo, 1999

S.Garfinkel Database Nation MIT Press, 2000

A.Ambrosini La tutela del nome di dominio Simone, 2000

G.Livraghi La coltivazione dell’internet Il Sole24Ore, 2000

Indirizzi internet

http://www.securityfocus.com

http://www.andreamonti.net

http://www.interlex.it

http://gandalf.it

http://www.wmtools.com

http://www.alcei.it

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