Legge 31 dicembre 1996 n. 676

Legge 31 dicembre 1996 n. 676
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

(Supplemento ordinario alla G. U. – serie generale – dell’8 gennaio 1997)

(Testo vigente dopo il decreto legislativo n. 123 del 9 maggio 1997)

ART. 1. (Delega per l’emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad ernanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d’Europa, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse, finalità;

b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell’ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d’Europa:

1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;

2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di direct marketing;

3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;

5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali in relazione a quello previsto dall’ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo il tendenziale criterio dell’uniformità a parità di responsabilità costituzionale;

d) individuare i presupposti per l’attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, sentita l’Autorità per I’informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;

e) stabilire le modalità e i termini per l’aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell’esercizio dei diritti delI’interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;

f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all’estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all’articolo 686 del codice di procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all’interessato, ferma restando l’applicabilità delle altre disposizioni di legge;

g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;

h) estendere l’applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuità l’attività di pubblicista o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall’applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:

1) pieno recepimento dei princìpi medesimi

2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenz¡one n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d’Europa;

3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti;

4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

5) particolare considerazione per trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di un danno all’interessato;

6) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

l) prevedere norme che favoriscano lo sviiuppo dell’informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l’autorità giudiziaria e per l’autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

m) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la protezione dei dati personali e quelle dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l’armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;

n) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;

o) individuare i casi in cui, all’atto della comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.

ART. 2.
(Delega per l’emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persorne e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e nelle materie di sua competenza l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all’evoluzione tecnica del settore.

ART. 3. (Esercizio della delega).

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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