Legge 24 ottobre 1977, n. 801

Legge 24 ottobre 1977, n. 801

(Gazz. Uff., 7 novembre, n. 303)

Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

Art. 1.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell’interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla l’applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Art. 2.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativae di sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l’interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l’industria e per le finanze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi Articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.

Art. 3

E’ istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS)

E’ compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall’art. 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell’attività dei Servizi previsti dai successivi Articoli 4 e 6; l’analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l’elaborazione delle relative situazioni. é altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell’amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all’art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi Articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.

Art. 4 E’ istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell’indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione

Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di contro spionaggio. Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l’ordinamento e ne cura l’attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1. Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull’ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all’art. 2. Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all’art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art. 5 I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all’ambito della singola forza armata o corpo

Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI

E’ abrogata la lettera g) dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Art. 6.

E’ istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa delloStato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione. Il Ministro per l’interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l’ordinamento e ne cura l’attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1. Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull’ordinamento sono nominati dal Ministro per l’interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all’art. 2. Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l’interno e al Comitato dicui all’art. 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisie le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art. 7.

Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli Articoli 4 e 6 e del Comitato di cui all’art. 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente

In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti. La consistenza dell’organico del Comitato di cui all’art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l’interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all’art. 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro

Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all’art. 3 e dei Servizi di cui agli Articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego. Il Comitato e i Servizi istituiti agli Articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l’interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato. Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.

Art. 8.

Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all’art. 3 e ai Servizi di cui agli Articoli 4 e 6, persone che, per comportamento od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.

Art. 9.

Gli appartenenti al Comitato di cui all’art. 3 e ai Servizi di cui agli Articoli 4 e 6 non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l’obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l’interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramiteil Comitato di cui all’art. 3. I direttori dei Servizi istituiti dagli Articoli 4 e 6 hanno l’obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementidi prova relativi a fatti configurabili come reati. L’adempimento dell’obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l’esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

Art. 10.

Nessuna attività comunque idonea per l’informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto ocomunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti. Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli Articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell’interno (SID e SdS). Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l’interno e per la difesa, nei Servizi istituiti dagli Articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite.

Art. 11.

Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull’applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge. A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all’art. 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell’attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente. In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Art. 12.

Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale.

Art. 13.

Le parole <<segreto politico o militare>> contenute nel primo e nel secondo comma dell’art. 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole <<segreto di Stato>>. Le parole <<provvede a norma del secondo capoverso dell’art. 352>> contenute nel secondo comma dell’art. 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole <<provvede a norma dell’art. 352>>.

Art. 14

La rubrica dell’art. 351 del codice di procedura penale è così modificata:<<Diritto d’astenersi dal testimoniare e divieto di esa me determinati dal segreto professionale o di ufficio>>. Il primo comma dell’art. 352 del codice di procedura penale è inserito, quale secondo comma, nell’art. 351 dello stesso codice.

Art. 15

L’art. 352 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:<<Dovere d’astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre e non debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato. Se l’autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei Ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all’art. 372 del codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, l’autorità procedente dichiara di non doversi procedere nell’azione penale per l’esistenza di un segreto di Stato>>.

Art. 16.

Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi dell’art. 352 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’art. 11 della presente legge

Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 17

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà comunicazione alle Camere con la relativa motivazione di ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi degli

Articoli 11 e 15 della presente legge.

Art. 18

Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli

Articoli 1 e 12 della presente legge.

Art. 19

Le spese relative al Comitato di cui all’art. 3 e quelle dei Servizi istituiti dagli Articoli 4 e 6 sono iscritte in apposita rubrica denominata <<Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza>> da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, determina, con propri decreti, le somme da assegnare al CESIS per spese di organizzazione e di funzionamento e al SISMI e al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per speseriservate da iscrivere, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della difesa e dell’interno. Il Ministro per il tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione. In sede di prima applicazione confluiscono nell’anzidetta rubrica gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell’interno e della difesa

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio che, ove necessario, potranno interessare anche il conto dei residui passivi.

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