Il calvario della legge sul diritto d’autore

di Andrea Monti – PC Professionale n. 146

Un decreto legislativo estende ai supporti per la memorizzazione dati il principio dei compensi per i danni causati da copie private. Aumentano i prezzi di Cd-R, Dvd, Dvhs.

Il 28 marzo 2003 è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo che modifica per l’ennesima volta la legge sul diritto d’autore attuando la contestata direttiva 2001/29/CE, altresì nota come “EUCD” (European Unione Copyright Directive). Si tratta di un provvedimento che ha suscitato svariate e tardive polemiche, in particolare per l’estensione del cosiddetto “equo compenso” previsto dalla L.93/1992 anche alle memorie di massa non dedicate esclusivamente allo storage di contenuti audiovisivi.

Per “ripagare” gli aventi diritto (che non sono sempre gli autori) del “danno” causato dalla copia privata – quella, cioè, effettuata senza avere acquistato il supporto originale – il legislatore aveva stabilito che il prezzo di audio/video cassette, Cd audio e apparati di registrazione fosse aumentato di una quota da “stornare” appunto ai titolari del diritto d’autore. Con questo decreto legislativo il principio in questione – e dunque l’aumento di prezzo – viene esteso anche ai supporti “non dedicati” a contenere riproduzioni audio/video. Cioè a quelli normalmente impiegati per la memorizzazione di dati.

E’ evidente la inaccettabilità culturale, ancora prima che giuridica di questa posizione: il legislatore ha scelto di considerare – con buona pace della presunzione di innocenza – tutti i cittadini e le aziende come “potenziali duplicatori” se non abusivi, quantomeno irregolari. E dunque pubbliche amministrazioni, enti pubblici, banche, assicurazioni, giornali, università – e in generale tutti coloro che non effettuano copie private – si troveranno a dover pagare per una “colpa” che non hanno commesso. Non consola la considerazione che saranno proprio le società discografiche e cinematografiche a contribuire consistentemente al pagamento di questo equo compenso. Considerato che, per ovvie ragioni, si tratta di aziende che usano grandi quantità di questi prodotti.

E’ l’articolo 71 septies della legge sul diritto d’autore a stabilire l’entità degli aumenti che – stando all’ultima versione “ufficiosa” del testo del decreto legislativo circolata in prossimità dell’emanazione – sono quantificati come segue:
> a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
> b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, Cd-R audio e Cd- Rw audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
> c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali Cd-R dati e Cd-Rw dati: 0,23 euro per 650 megabyte.
> d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte;
> e) supporti video analogici: 0,29 euro per ogni ora di registrazione;
> f) supporti video digitali dedicati quali Dvhs, Dvd-R video e Dvd-Rw video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
> g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali Dvd Ram, Dvd-R e Dvd-Rw: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
> h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore. A meno di modifiche intervenute all’ultima ora, questo articolo può essere interpretato estensivamente fino a ricomprendere anche hard disk, eprom e persino Ram.

La norma in questione, infatti, parla di supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, Cd-R e Dvd sono solo un esempio, quindi nulla osterebbe all’applicazione della “tassa” anche sui dischi rigidi. Non resta che aspettare di leggere il testo definitivo per avere la certezza dell’emanazione di norme così ingiustamente repressive. E per il futuro, converrà tenersi a distanza di sicurezza dalle “opere dell’ingegno”. Con l’aria che tira potrebbero anche esplodervi fra le mani.

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