La legge sull’editoria. Ancora un colpo di mannaia sulla libertà della rete

di Andrea Monti – PC Professionale n. 122

La legge 62/01, da poco entrata in vigore, detta “nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali”. Cioè dovrebbe essere diretta a regolamentare le attività di chi opera o intende operare professionalmente nel settore dell’informazione (cartacea ed elettronica). Non si sa se per svista, ignoranza o malafede, però, il testo licenziato dalle Camere è in grado di provocare delle ricadute molto pesanti anche su chi – come gli utenti dell’internet – con l’informazione professionale non hanno e non vogliono avere nulla a che fare. In effetti questa legge si applica anche alla rete e detta alcune indicazioni obbligatorie che dovrebbero essere presenti sui siti web e su tutto ciò che costituisce “prodotto editoriale”.

Si è anche “sparsa la voce” – sbagliata – che con l’entrata in vigore della legge tutti i siti web dovrebbero trasformarsi in testata giornalistica. In realtà basta fornire solo alcune informazioni sull’autore dei contenuti diffusi al pubblico.

Tanto rumore per nulla, quindi?

No. Anche se la situazione non è così drammatica come si è detto e scritto, sicuramente la superficialità e la scarsa preparazione tecnica di questa legge creano parecchi problemi. A partire dalla nozione stessa di “prodotto editoriale” che, quando si parla dell’internet, potrebbe significare tutto e niente. Se, infatti, è abbastanza semplice capire quando un web ha le caratteristiche di un giornale e quando no, ben più complicato è decidere “cosa sia” un sito FTP, un newsgroup o una mailing list o una sessione di IRC o ICQ.

D’altra parte una distinzione deve pur esserci, perché altrimenti la conseguenza paradossale sarebbe che per dire online le stesse cose che potrei dire senza alcuna autorizzazione in una pubblica piazza, dovrei diventare giornalista o lavorare per un giornale. E’ ovvio che – se si vuole far dire questo alla legge – ci si dovrà aspettare un intervento radicale e deciso della Corte costituzionale che “cancelli” una simile mostruosità giuridica.

In attesa di questo evento, però, è comunque utile avere delle linee guida per cercare di adempiere, per quanto possibile al dettato normativo.

In sintesi, quindi, devono registrarsi presso il tribunale soltanto gli operatori che:

– contraddistinguono il proprio servizio con una “testata” (tipo: “La Repubblica” o “Il Corriere della Sera”)

– diffondono informazioni con periodicità regolare (quotidiana, settimanale ecc.)

Ne consegue che i soggetti che non soddisfano entrambe le caratteristiche stabilite dalla legge (cioè chi non ha una testata o chi non “esce” con periodicità regolare) possono limitarsi a indicare esplicitamente:

– l’autore dei contenuti

– il provider che offre l’hosting

– luogo e data della pubblicazione

E’ opportuno rendere immediatamente visibili queste informazioni, che possono essere localizzate sulla home page o – se questioni di grafica, layout o spazio lo impediscono, su una pagina apposita, linkata dalla home. Il tutto, inserendo la dicitura: “informazioni rese ai sensi della legge 62/01”

Possibly Related Posts: