Cass. Sez. V penale – Sent. Ord. 21 giugno 2006

Art. 595 c.p. – pubblicazione di pagine web – consumazione del reato – percezione da parte dei terzi dei contenuti – presunzione – sussiste.
La diffamazione, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato. La diffusione del messaggio pubblicato via internet si presume fino a prova contraria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOSCARINI Bruno – Presidente
Dott. CALABRESE Renato Luigi – Consigliere
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania – Consigliere
Dott. FUMO Maurizio – Consigliere
Dott. COLONNESE Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) C.R., N. IL (OMISSIS);
2) D.N.C.;

avverso SENTENZA del 11/01/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;

udito il P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto: 1) annullamento senza rinvio in ordine al capo relativo alle spese cui è stato condannato l’imputato;
2) annullamento con rinvio in ordine alla entità della liquidazione dell’onorario del difensore di P.C.;
3) dichiarazione di inammissibilità nel resto per quanto riguarda il ricorso dell’imputato;

udito il difensore di P.C., avv. E. Baffi, che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento, chiedendo al contempo dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato;

udito il difensore dell’imputato, avv. MULTEDO F., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

OSSERVA

Quanto segue: Il Tribunale di Napoli, con sentenza 3.8.2003, condannò C. R. alla pena ritenuta di giustizia (con la continuazione, il riconoscimento di attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale), oltre al risarcimento danni in favore della P.C., giudicandolo colpevole del reato di cui all’art. 595 c.p. (per avere offeso la reputazione dell’avv. D.N.C., aprendo un sito internet a nome del predetto, indicato come (OMISSIS) sul quale apparivano immagini di adolescenti intenti a compiere atti sessuali) e per quello ex artt. 476, 482 e 485 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perchè, allo scopo di commettere il predetto reato di diffamazione, apponeva la falsa firma del D. N. in calce al modulo di richiesta apertura dei siti web (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

La Corte di appello, con sentenza 11.1.2005, ha confermato la pronunzia di primo grado (affermando tuttavia in motivazione di concedere al C. il beneficio della non menzione), condannando l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali e al rimborso di quelle sostenute dalla P.C. in secondo grado, spese che ha liquidato in Euro 1.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..

Ricorre il difensore dell’imputato e deduce erronea applicazione della legge processuale con riferimento alla difformità tra motivazione e dispositivo della sentenza, erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento all’art. 595 c.p. e della legge processuale penale con riferimento all’art. 192 c.p.p., nonchè difetto di motivazione con riferimento alla applicazione di tale ultimo articolo.

Argomenta come segue.

a) La Corte ha riformato la sentenza di primo grado (concedendo la non menzione), ma ha poi erroneamente condannato l’appellante alle spese processuali.
b) La Corte afferma che il contenuto diffamatorio delle notizie e immagini inserite sul sito web è stato certamente percepito da terzi, dal momento che l’imputato inviò una lettera anonima a un giornalista, invitandolo a visitare i siti pornografici. Orbene, è evidente che, con l’avvisare il giornalista, certamente il mittente della lettera intendeva far avvisare il D.N., ma il giudice di secondo grado confonde la lettera inviata al giornalista con altra lettera inviata al D.N., con la quale lo si rendeva edotto della presenza sul web delle notizie e immagini sopra indicate. Sulla base di tale equivoco, i giudicanti ricostruiscono (errando) la natura dolosa della condotta ascritta all’imputato.
c) Nei procedimenti di natura indiziaria devono ovviamente trovare applicazione i commi 1 e 2 art. 192 c.p.p..

Ebbene la Corte di merito non ha adeguatamente motivato in ordine al secondo motivo di gravame col quale si contestava la riconducibilità al C. del fatto accertato. Erroneamente si sostiene infatti in sentenza che la difesa dell’imputato non contesta che l’attivazione dei siti sarebbe stata effettuata ad opera del ricorrente e dunque non si comprende donde il giudicante abbia tratto il suo convincimento che sia stato proprio l’imputato l’autore della falsificazione documentale di cui al capo di imputazione.

Invero l’esame di tutti gli elementi ritenuti indiziari non ha consentito di raggiungere la certezza della concordanza tra gli indizi predetti, atteso che essi rinviano alla condotta di soggetti diversi dal ricorrente ( B.G., M.C., C.C., C.F.). A ben vedere, dunque, i pretesi indizi non sono neanche precisi e univoci.

La motivazione tenta di sopperire, facendo menzione di un presunto malanimo dell’imputato nei confronti del D.N. per essere stato quest’ultimo avvocato della PHILIPS in una controversia civile che la aveva opposta al C.. La circostanza è quantomeno equivoca, atteso che anche gli altri soggetti sopra indicati risultano essere stati coinvolti nella ricordata vicenda giudiziaria.

Nessun ulteriore elemento di convincimento può poi essere tratto dal presunto astio che l’imputato avrebbe nutrito nei confronti di un magistrato che, in funzione di GE, si occupò di un’esecuzione immobiliare in danno del ricorrente, posto che in tale vicenda non risulta a nessun titolo coinvolto il D.N..

In realtà l’unico elemento concreto emerso consiste nel fatto che la Polposta ebbe ad accertare che i siti furono “attivati” attraverso un’utenza telefonica nella presunta disponibilità dell’imputato. Detta utenza in realtà è intestata alla sorella del C. e nulla prova che fosse in uso esclusivo al ricorrente.

Ricorrono inoltre, congiuntamente, il D.N. e il suo difensore, avv. E. Baffi, i quali deducono violazione di legge (D.M. n. 127 del 2004, art. 1 in relaz. all’art. 4, capitolo I, che stabilisce gli onorari minimi e i diritti previsti per le prestazioni professionali del difensore) e lamentano che la liquidazione operata dal giudice di secondo grado, risulta, da un lato, del tutto priva di motivazione, dall’altro, comunque inferiore al minimo stabilito, appunto, per legge.

Tanto premesso, questo Collegio rileva che la sentenza di secondo grado reca, come premesso, nella parte motiva, la indicazione della concessione dell’ulteriore beneficio della non menzione al C. (“la completa incensuratezza dell’imputato consente la concessione del beneficio della non menzione”), mentre di tanto non è traccia nel dispositivo.

Orbene poichè – ai sensi delle risalenti pronunzie della Corte Cost.le 225/75 e 155/84 – l’art. 175 c.p., comma 1 va necessariamente interpretato nel senso che può concedersi la non menzione anche in presenza di pene per reati anteriormente commessi, purchè dette pene, cumulate con quella da irrogare, non superino il limite dei due anni, ne consegue che il C., in astratto e nonostante la precedente condanna già riportata, potrebbe fruire del beneficio richiesto. Il contrasto tra dispositivo e motivazione non è dunque irrilevante.

L’errore della Corte di appello (aver affermato che l’imputato era incensurato) e l’omissione compiuta (nel dispositivo, rispetto alla motivazione) impongono l’annullamento con rinvio per nuovo esame (ovviamente ad altra sezione della medesima Corte), in accoglimento, nei termini appena chiariti, della prima censura del ricorso C..

Va da sè che all’eventuale concessione del beneficio (e dunque, sostanzialmente, all’accoglimento del primo motivo di appello, dovrebbe corrispondere una conseguente statuizione in ordine alle spese per il giudizio di secondo grado, come richiesto dalla difesa del C..

La seconda censura è manifestamente infondata. Questa Corte, proprio con riferimento a un caso di “diffamazione telematica”, ebbe ad affermare (ASN 200004741- RV 217745) che la diffamazione, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato. Coerentemente dunque la Corte territoriale ha fatto riferimento alla missiva ricevuta dal giornalista (e dunque resa inevitabilmente nota a più persone operanti nella redazione del quotidiano), il quale, proprio a seguito di essa, si collegò con il sito e prese visione del suo contenuto, comunicandolo poi al D.N.. Che quest’ultimo sia stato, poi, a sua volta, destinatario di altra lettera di analogo contenuto è del tutto irrilevante.

Al proposito, oltretutto, va chiarito che, quando una notizia risulti immessa sui cc.dd. media, vale a dire nei mezzi di comunicazione di massa (cartacei, radiofonici, televisivi, telematici ecc.), la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di “pubblicazione” impone, deve presumersi, fino a prova del contrario.

Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l’accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), di talchè la immissione di notizie o immagini “in rete” integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e dunque implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di utenti.

La terza censura è, a sua volta, manifestamente infondata, atteso che essa presuppone una errata lettura e una non corretta comprensione della trama argomentativa posta dalla Corte a supporto della decisione assunta. I giudici del merito, infatti, muovono dal dato certo, consistente nel fatto che i siti in questione furono “caricati” da un’utenza telefonica, istallata presso il laboratorio di riparazione TV dell’imputato. Dunque, anche se l’utenza in questione era intestata a C.F., osserva la Corte d’Appello, l’utente abituale era certamente il fratello Raffaele.

Accanto a tale primo elemento, tuttavia, i giudici di merito considerano anche il fatto che l’imputato aveva un valido movente per un’azione ritorsiva nei confronti del D.N. (vedasi quanto esposto in narrativa a proposito del fatto che la P.O. era il legale della PHILIPS, che intentò azione civile contro il C.). E’ dunque esatto che anche altri soggetti avrebbero potuto avere motivi di astio nei confronti del D.N., ma è anche esatto che l’utenza telefonica in questione era istallata presso il laboratorio del C. e non degli altri “sospettabili”.

“Dall’incrocio” degli elementi sopra indicati, la Corte giunge, con procedimento certamente non illogico, alla conclusione che autore della diffamazione (e del falso strumentale ad essa) altri non poteva essere stato se non l’imputato. I canoni del processo indiziario risultano dunque puntualmente osservati.

Consegue la inammissibilità delle censure sub b) e c).

La censura recata dal ricorso B.- D.N. appare, viceversa, fondata, atteso che, a seguito di mera operazione di raffronto/riscontro, è agevole accertare che quanto liquidato dal giudice di secondo grado costituisce somma inferiore ai minimi stabiliti per legge.

L’impugnata sentenza va dunque annullata con rinvio (come si è detto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli), limitatamente:
1) al diniego della non menzione in favore di C. R.,
2) alla liquidazione delle spese in favore della PC, nel giudizio di appello.

Nel resto il ricorso del C. va dichiarato inammissibile.

L’imputato va condannato al ristoro delle spese sostenute dalla P.C. in questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte annulla la impugnata sentenza limitatamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna e all’entità della liquidazione delle spese di parte civile, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell’imputato e condanna il ricorrente C. al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro duemilatrecento (2.300,00), di cui duemila (2.000,00) per onorario.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006

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