Trib. Arezzo – Sent. 442/03

Associazione culturale senza fine di lucro avente a oggetto la creazione di una mediateca a disposizione dei soli soci – violazione dell’art.171 quater L.633/41 – non sussiste
Associazione culturale senza fine di lucro avente a oggetto la creazione di una mediateca a disposizione dei soli soci – violazione dell’art.171 quater L.633/41 – presunzione di simulazione di noleggio – non sussiste

N. 718/02 RG Trib. – N. 4775/01 RG NR – N. 442/03 Sentenza

TRIBUNALE DI AREZZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Arezzo, Sezione Penale, in composizione monocratica, in persona del Dr. Elisabetta SBRAGI Magistrato Onorario
All’udienza del 18/4/03 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:
DEL TORO FABIO, nato a Castiglione del Lago il 20/9/1963, residente in Cortona N.A. Appalto, 44 – LIBERO PRESENTE
Difensore di fiducia Avv. Corrado Brilli del Foro di Arezzo.
DEL TORO MARCO, nato ad Arezzo il 4/11/1972, residente in Cortona, N.A. Appalto, 44 – LIBERO PRESENTE
Difensore di fiducia Avv. Corrado Brilli del Foro di Arezzo.
IMPUTATI
del reato p. e p. dall’art. dagli artt. 81 cpv, 113 c.p., 171 quater L. 633/41 e successive modificazioni perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in cooperazione colposa tra di loro, del Toro Marco quale Presidente dell’Associazione culturale Sing-Sing con sede in Arezzo via Filzi n. 12, Del Toro Fabio quale segretario di detta associazione e gestore della sede distaccata sita in Siena via Mazzini n. 17, a fine di lucro, abusivamente concedevano a noleggio e comunque concedevano in uso dietro pagamento di somma di denaro variabile da lire 2000 a lire 3000 compact-disc musicali lecitamente ottenuti da opere tutelate dal diritto di autore.
In Arezzo il 22/7/1999.

Conclusioni:
P.M.: per entrambi chiede la condanna ad € 3.500 di Ammenda, considerando la continuazione per ogni imputato e concesse le attenuanti generiche per l’incesuratezza.

Difensore: per entrambi chiede l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste.

Motivazione
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna è stato emesso dal Gip decreto di giudizio immediato nei confronti di Del Toro Marco e Del Toro Fabio in atti generalizzati, chiamati a rispondere del reato indicato in rubrica.
All’udienza del 12/07/02, dopo la verifica della rituale costituzione delle parti, dichiarata la contumacia del solo imputato Del Toro Marco, il P.M. ha esposto sinteticamente i fatti e chiesto l’ammissione dei testi di cui alla propria lista; il difensore ne ha chiesto il controesame e l’audizione dei testi di cui alla propria lista e del consulente tecnico.

Il Giudice ha ammesso le prove testimoniali e documentali richieste ai sensi dell’art. 495 c.p.p., e si è proceduto all’escussione dei testi di cui alla lista.

Si è quindi esaurita l’istruttoria dibattimentale e le parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte sinteticamente a verbale e riprodotte in epigrafe.

Risulta dalla deposizione dei testi escussi che tutti erano soci dell’associazione culturale Sing-Sing, con sede in Arezzo Via Filzi n. 12 con Del Toro Marco in qualità di presidente mentre Del Toro Fabio segretario e gestore della sede distaccata sita in Siena Via Mazzini n. 17, dove potevano usufruire dei c.d. sia in sede che a domicilio; altri servizi dell’associazione erano postazioni di internet, riviste culturali, corsi di aggiornamento, una biblioteca multimediale, un giornale dell’associazione a cui i soci partecipano attivamente scrivendo articoli e scambiando informazioni e assemblee periodiche. I soci spiegano che vi è una quota ordinaria ed una straordinaria: la prima è annuale e la seconda, è stato ripetutamente confermato dai testi escussi, è un obbligo morale e non giuridico e serve come garanzia quando gli utenti portano a domicilio i cd; è una sorta di cauzione per ogni eventuale danno. Considerata obbligo morale perché gli associati sanno bene che se non aiutassero l’associazione con delle quote volontarie il circolo culturale e tutta la sua attività si fermerebbe perché priva di fondi per i vari aggiornamenti che un tale circolo culturale richiede.

Le risultanze probatorie acquisite nel dibattimento consentono di addivenire ad una pronuncia di assoluzione nei confronti degli odierni imputati in ordine al reato contestatogli e pertanto questo Giudice, all’esito del dibattimento, ritiene di emettere sentenza di assoluzione nei confronti degli odierni imputati perché il fatto ascrittogli non sussiste alla luce delle seguenti considerazioni. Non è stata dimostrata la simulazione di questa società che si basa su un atto costitutivo e su uno statuto di cui ogni socio viene reso edotto spiegandogli analiticamente punto per punto.

Oggetto dello statuto è lo sviluppo e la diffusione di cultura musicale; art. 2 dello statuto: “la società non ha scopo di lucro ed i fondi vengono utilizzati per il sostentamento e lo sviluppo della società stessa”; art. 1: “i fondi non possono essere suddivisi tra gli associati, gli amministratori svolgono la propria attività in modo gratuito”. Le quote associative sono di due tipi ordinaria e straordinaria: “la prima è obbligatoria per far parte del circolo, la seconda (ex art. 19 dello statuto) viene versata come impegno morale l’associato potrà versare contributi straordinari”. Pertanto non è stata dimostrata la simulazione assoluta e trattasi di una società con natura effettiva che ha finalità culturali senza scopo di lucro.

Ammettendo pure, come sostiene l’accusa, che trattasi di simulazione relativa dove esiste e dove è dimostrata che trattasi di impresa commerciale? Infatti, l’imputazione prevede anche un abuso di noleggio che non sussiste perché il singolo associato fruisce dei beni comuni e quindi anche da ciò si evince che non è dimostrata la simulazione relativa perché appunto manca la possibilità di configurare un noleggio. Infatti, ciò che l’associazione dà agli associati è semplicemente un bene, nel nostro caso l’usufruire di un cd, che appartiene anche al singolo associato, in altre parole l’associato porta a casa qualcosa (un cd) che appartiene anche a lui.

Manca di dimostrazione anche il fine di lucro perché i contribuenti, come si evince dalle dichiarazioni del commercialista, vengono impiegati per affrontare le spese di luce, acqua e per pagare i commessi; tutto ciò che resta, dopo aver pagato tutte le spese per il mantenimento dell’associazione, viene impiegato per incrementare il patrimonio dell’associazione cioè: comprare nuovi cd per essere sempre aggiornati, investire nel giornale dell’associazione, comprare riviste per aggiornamenti musicali, comprare nuove postazioni internet, aggiornare la biblioteca multimediale ecc. pertanto trattasi solo di associazione culturale che usufruisce di queste quote volontarie per mantenersi in vita e migliorarsi, come accade ad un parrocchia o ad un partito politico che vivono e progrediscono grazie soprattutto ai contributi volontari dei propri associati.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p. assolve Del Toro Marco e Del Toro Fabio, in relazione al capo di imputazione ascritto, perché il fatto non sussiste. Visto l’art. 544, co. 3 c.p.p. indica il termine per il deposito della motivazione della sentenza in giorni novanta.

Arezzo, 18 aprile 2003

Il cancelliere
Sandro Corvi Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Sbragi
Depositato in cancelleria
Arezzo, 21/8/03

Il cancelliere

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