Dalla Camera di commercio di Milano arrivano gli usi della Rete

PC Professianle n.130 – gennaio 2002

Dalla Camera di commercio di Milano arrivano gli usi della Rete

di Andrea Monti

La Camera di commercio di Milano è la prima ad avere messo xnero su bianco x i cosiddetti xusi x relativi ai contratti per la fornitura di servizi internet. Si tratta di un evento molto importante perché gli xusi x rappresentano una vera e propria fonte di interpretazione delle norme contrattuali quando non ci sono altri elementi che consentano di xdare un senso x al testo di una o più clausole.

Le regole dell’interpretazione giuridica, infatti, stabiliscono che il primo passo è interpretare le parole secondo il loro significato proprio, dopo di che se questo e gli altri rimedi non sortiscono alcun effetto ci si dovrà rivolgere appunto agli usi. Cioè alla raccolta delle abitudini contrattuali oramai diventate patrimonio comune degli operatori di un certo settore in una certa zona. Così, chi si trovasse ad affrontare un contenzioso con un internet provider che opera sotto la giurisdizione della Camera di commercio di Milano sa che può trovare aiuto proprio in questa raccolta di prassi contrattuali.

Vengono recepiti alcuni punti fermi dei contratti di accesso alla rete, come gli obblighi di custodia, in capo all’utente, delle password di accesso ai servizi (art.4), l’esclusiva responsabilità dell’utente per i contenuti e le informazioni pubblicate online (art.6), l’impegno, da parte dello stesso, di dotarsi degli strumenti hardware e software necessari alla fruizione del servizio, nonchè della loro installazione e configurazione (art.8). Fra gli obblighi del provider (art.5) spiccano l ximpegno a custodire i dati del cliente con la massima riservatezza e diligenza, e la tenuta dei log per i soli fini di gestione del contratto.

Se, tuttavia, è certamente più che apprezzabile l’iniziativa camerale, è anche doveroso esprimere qualche perplessità sui contenuti fissati dagli estensori della raccolta. Perché in più di un articolo si riscontrano ambiguità terminologiche sia dal punto di vista giuridico, sia da quello tecnologico. Il che potrebbe creare più problemi di quanti ne risolva. L’art.1 definisce il contratto di fornitura di servizi internet come il contratto col quale una parte, il provider, concede a un’altra, il cliente, l’accesso alla rete Internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un corrispettivo x. In realtà il servizio di accesso è fornito non alla rete interne ma alla rete del provider il quale si dota di un gateway verso altre reti. La differenza è sottile ma sostanziale, perchè garantire xl xaccesso all internet è praticamente impossibile ed espone comunque il provider a responsabilità molto maggiori.

Infatti, nel successivo art.7 fra gli esoneri di responsabilità del provider non figura l’indisponibilità del servizio per blocco o malfunzionamento di reti, router e quant altro al di fuori del suo diretto controllo (ipotesi che non automaticamente potrebbe rientrare nei casi di forza maggiore). Va anche detto, ad onore di questi xusi x, che viene recepita all’art.2 la necessità che la stipulazione del contratto online sia seguita da una conferma cartacea (requisito necessario per la corretta tutela dei diritti dei consumatori) e, all’art.10, la non automatica xcommerciabilità dei dati personali del cliente.

In altri termini, si ribadisce che profilazione delle attività degli utenti e la rivendita di queste informazioni devono essere esplicitamente autorizzate. Nessun cenno, e questa forse è la maggior lacuna, alla necessità di adozione di misure di sicurezza sia lato provider, sia lato utente.

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