I DVD, Netflix, il copyright e le VPN. La storia si ripete

Netflix blocca i collegamenti in VPN che aggirano le barriere geografiche imposte dal copyright e che consentono anche a chi vive fuori dagli USA di guardare programmi “vietati” al resto del mondo
di Andrea Monti – PC Professionale Aprile 2016

Vi segnaliamo che l’attuale commercializzazione di DVD avviene – in Italia ma anche nel resto del mondo – con modalità distorsive della libera concorrenza. Pregiudicando sia i diritti delle imprese che operano nel settore della commercializzazione dei suddetti supporti (che non possono reperire film più recenti o a prezzi più vantaggiosi), sia i diritti dei consumatori (che sono totalmente esclusi dalla fruizione dei prodotti di un certo mercato, subiscono l’aggravio di maggiori prezzi e non sono liberi di effettuare copie di riserva di quanto da loro legittimamente acquistato, ex art. 64 ter L.633/41).
In conseguenza chiediamo di adottare tutti i provvedimenti per eliminare queste distorsioni commerciali e ripristinare i diritti dei consumatori. … Tutti i produttori di apparati … e di film … impiegano un sistema che per pure ragioni commerciali fa si che un DVD legittimamente acquistato negli USA e nel Canada sia riproducibile solo ed esclusivamente da un lettore acquistato negli stessi paesi e non altrove. … Recentemente, per contrastare la diffusione di lettori DVD universali in grado di leggere supporti codificati in una qualsiasi delle sei zone alcune imprese … hanno adottato degli ulteriori sistemi basati sulla tecnologia RCE (Region Control Enhancement) che impediscono l’impiego dei DVD Regione 1 su questi lettori.
Questa strategia commerciale è un grave pregiudizio per i consumatori che sono costretti a comprare un lettore per ogni zona (posto poi di avere il televisore compatibile) o a modificare il proprio lettore, spendendo somme spesso consistenti, perdendo ogni garanzia sul prodotto e, in certi casi, violando anche involontariamente norme di legge. … Nell’economia globale, è inaccettabile che un consumatore non possa scegliere il miglior prezzo per lo stesso prodotto. Con ciò attribuendo ingiustificati vantaggi commerciali ad alcuni operatori e a scapito degli altri.
Ma il rischio più grave è per la diffusione della cultura. Il DVD è uno strumento utilissimo per veicolare espressioni artistiche della più varia natura. Impedire – per mere questioni di interesse commerciale – di poter vedere un film o una rappresentazione teatrale realizzati in America, che mai sarebbero “tradotte” nella zona europea (o viceversa), significa tagliare fuori le persone da importanti esperienze di arricchimento culturale.

Questo scriveva l’associazione ALCEI nel 2002 in un esposto  all’Autorità antitrust, che nel novembre 2003 rispondeva:

si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, …, ha ritenuto che, stante gli accertamenti svolti, allo stato degli atti, non risultano emergere in relazione alla fattispecie segnalata elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare un intervento ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n.287, recante norme a tutela della concorrenza e del mercato, e ne ha, pertanto, disposto l’archiviazione. In particolare lo standard in questione deriva da un accordo internazionale fra produttori di DVD e supporti audiovisivi che non appare avere un effetto significativo sul territorio italiano ai sensi della L.287/90. Infatti, in ragione dell’incidenza delle normative internazionali in tema di diritto d’autore e del limitato rilievo delle vendite di DVD “regionalizzati” in lingua originale su Internet, l’impatto di tali pratiche sul territorio nazionale appare comunque modesto.

Sostituite “DVD” con “streaming”, “zone” con “IP” e “DVD dezonati” con “VPN” e vi troverete oggi esattamente nella stessa situazione nella quale si trovavano quindici anni fa quegli utenti paganti (non “pirati”, dunque) che pur non volendo violare la legge sul diritto d’autore venivano palesemente discriminati dalle lobby del copyright nell’indifferenza delle istituzioni.
Il cardine attorno al quale ruota l’intera vicenda del controllo geografico sui contenuti audiovisivi è quello della moltiplicazione (e l’aumento del costo) dei diritti. Il modello tradizionale del diritto d’autore prevede che il proprietario dell’opera (che non sempre, anzi quasi mai è l’autore) possa “licenziare” i diritti a terze parti e vivere di rendita. E’ evidente che il proprietario dell’opera ha interesse a “licenziare” il suo prodotto al maggior numero di soggetti, e dunque ci si è inventati il concetto di “licenza territoriale”. Grazie a questo escamotage legale, è possibile, letteralmente, moltiplicare pani e pesci (pardon, musica e film) perché lo stesso identico oggetto viene venduto singolarmente, paese per paese, con l’impegno che ciascun licenziatario si astenga dal rendere disponibile l’opera al di fuori dei confini dei paesi per i quali ha acquistato i diritti.
E’ chiaro che se invece di accedere a canali televisivi nazionali posso collegarmi direttamente a quelli del proprietario dell’opera, non ha più senso la vendita dei diritti televisivi e tutti gli operatori del settore perdono soldi. Il proprietario dell’opera, perché nessuno compra più la sua merce; le emittenti nazionali perché nessuno compra abbonamenti per vedere trasmissioni già disponibili (magari a prezzo più contenuto) direttamente alla fonte.
Di conseguenza, no, non è legale utilizzare VPN per “uscire” verso Netflix con un IP americano: questo vi trasformerebbe in pericolosi “pirati” e, come tali, soggetti a perquisizioni alle sei di mattina, sequestri hardware, mouse compresi (si, accade ancora) e accuse di pentiti (è espressamente previsto dalla legge sul diritto d’autore).

Possibly Related Posts: