Non esiste, ad oggi, uno standard prestabilito per la metodologia di trattamento ed analisi delle prove informatiche, in relazione alle quali l’unico principio cogente è quello relativo al mantenimento della integrità e non alterazione delle tracce fisiche dei dati informatici, i quali devono essere acquisiti al processo ed analizzati attraverso la copia degli stessi ottenuta tramite una procedura che ne assicuri la conformità. Tali principi sono stati ora inseriti nel codice di procedura penale con la modifica all’art. 244 c.p.p., comma 2 e la nuova fattispecie di cui all’art. 254 bis c.p.p., introdotte dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 che ha ratificato la Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa Continue reading “Cass. Sezione feriale penale – Sent. 44851/12”
Possibly Related Posts:
- La presenza di truppe cinesi in Ucraina è un rischio per la cybersecurity europea?
- La Svezia torna al contante per timore di attacchi cyber
- ReArm Europe fra indipendenza e sovranità tecnologica
- Adesso è scontro tra Apple e Londra sull’accesso ai dati dei cittadini. Perché è importante
- La resa di Apple al governo inglese rimette in discussione il senso dei servizi cloud?