La localizzazione mediante it sistema di rilevarnento satellitare (c.d. gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all’attività d’intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l’applicabilità delle disposizioni di cui agli art. 266 seg. c.p.p.
L’acquisizione dei tabulati telefonici può avvenire sulla base della semplice autorizzazione del p.m. Leggi tutto “Cass. penale sez. V – Sent. 9667/10”
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