Italia a rischio di sanzioni

di Andrea Monti – Nova Ilsole24ore del 28 maggio 2009

Il 25 maggio 2009 il Garante dei dati personali ha comunicato i risultati dell’indagine sulla banca dati del DNA creata dal Raggruppamento Investigativo Speciale dei Carabinieri e ha evidenziato problemi, in particolar modo sull’accesso alle informazioni; tanto che al RIS è stato ordinato di adottare misure di sicurezza per tracciare con certezza l’identità di chi usa il database . Il provvedimento del Garante ricalca l’impostazione del disegno di legge che il Senato sta per approvare e che istituisce anche in Italia la banca dati nazionale del DNA. E questo DDL dimostra le stesse debolezze culturali che sono costate all’Inghilterra una recente condanna emessa dalla Corte europea dei diritti umani per avere il Regno Unito conservato nel proprio database del DNA anche i profili di persone riconosciute innocenti. Inoltre, ratificando la scelta del RIS (e del DDL) di conservare anche i campioni biologici delle persone coinvolte invece dei soli profili, il Garante ha posto le basi per la più massiccia e invasiva violazione di Stato della privacy dei cittadini. I metodi attuali di profilazione basati sui marker SNP, infatti, possiedono una risoluzione sufficientemente profonda per identificare una persona senza dover ripetere a posteriori l’estrazione del profilo dai tessuti. Decidere di conservare ugualmente i campioni biologici, contro questo dato scientifico, significa accettare la possibilità concreta che analisi di ben altro tipo vengano compiute sul codice genetico di chi abita la biobanca, e che dunque il vaso di Pandora possa, un giorno nemmeno troppo remoto, essere scoperchiato.

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Non serve un giornalista per gestire un blog

di Andrea Monti – PC Professionale n. 218 maggio 2009

Una sentenza della Corte di cassazione fa chiarezza sul regime giuridico della pubblicazione online. Solo i siti di informazione professionale devono essere registrati in tribunale e devono avere un direttore responsabile.

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Difficile espandere il modello Sarkozy

di Andrea Monti – Nova Ilsole24ore del 21 maggio 2009

L’approvazione della cosiddetta Legge Sarkozy, in contrasto con le indicazioni del Parlamento europeo che ha bocciato il “Pacchetto Telecom” proprio su questioni legate alla tutela dei diritti d’autore ha evidenziato un vero e proprio strappo che non è più soltanto politico, ma anche e soprattutto sociale.

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Trib. Milano – Sez. spec. prop. ind. e int. – Sent. 8787/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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Bio-informazioni garantite

di Andrea Monti – Nova IlSole24Ore del 14 maggio 2009
Il 6 maggio 2009 il National Center for Biotechnology Information statunitense ha pubblicato le sequenze genetiche dei virus dell’influenza suina. A stretto giro, le informazioni sono state pubblicate su BioHealthBase e su altri sistemi online per la ricerca di sequenze relative ad agenti patogeni. A partire da queste sequenze di influenza, i ricercatori possono analizzarle e – per esempio – compararle con quelle di altri ceppi influenzali. La rapida e libera disponibilità di queste informazioni è di grande utilità sia per i ricercatori medici, sia per chi deve assumere decisioni politiche ed economiche. Ed è evidente la centralità che riveste, in questo ambito, la convergenza fra ricerca biologica, bioinformatica, tecnologia dei database ed efficienza della rete di accesso. Senza la possibilità di acquisire, elaborare e ridistribuire le (bio)informazioni, infatti, sarebbe stato più lento e difficile – nel caso dell’influenza suina – individuare la natura della minaccia e valutarne la effettiva portata, rischiando di agevolare l’innesco di ondate di isteria collettiva con le conseguenze che è facile immaginare.
Ancora una volta, l’internet e le tecnologie dell’informazione hanno giocato un ruolo fondamentale in questa partita, aiutate proprio da quel principio di neutralità che è sempre più spesso messo in discussione sui tavoli regolamentari e normativi. L’impiego di informazioni basate su standard condivisi e non proprietari consente infatti di massimizzare la loro diffusione e aumentare considerevolmente la quantità di ricercatori che possono dedicarsi alle attività di analisi. Ma il concetto di neutralità riguarda anche le (bio)informazioni in quanto tali. A poco servirebbe una rete aperta e “neutra” se le informazioni critiche destinate alla circolazione sono a disposizione di pochi soggetti, che controllano i diritti di proprietà intellettuale su formati digitali e applicazioni per la loro gestione. Purtroppo anche l’informazione biologica, una volta digitalizzata, ricade nelle logiche sempre più anguste del copyright, dando vita a un vero e proprio paradosso, che consentirebbe di imporre il diritto d’autore sui dati genetici. Una prospettiva sicuramente da evitare.

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L’autore resta l’unico proprietario

di Andrea Monti – IlSole24Ore 14 maggio 2009

Un ripensamento delle norme sulla protezione del diritto d’autore – specie per via dei nuovi scenari disegnati dall’evoluzione tecnologica e dalla moltiplicazione delle possibilità di fruizione dell’opera creativa – deve basarsi su principi giuridici stabiliti in ambito europeo e italiano. Il primo – non solo in ordine di esposizione – è che l’autore è l’unico “proprietario” dell’opera che crea (art. 6 L.633/41). Non si può quindi obbligare un artista a gestire i propri diritti esclusivamente tramite le royalty collecting agency (come la SIAE, per quanto riguarda l’Italia), o attribuire a queste ultime funzioni di controllo che si estendono anche nei confronti di chi non richiede i loro servizi. Il secondo, è che il fruitore (legale) di un’opera ha dei diritti che non gli possono essere sottratti, come quello alla copia di riserva (art. 64 ter L.633/41) o – pur con qualche discutibile limitazione – alla copia privata (art. 71 sexies L. 633/41). Il terzo, è che la protezione degli interessi dei titolari dei diritti di sfruttamento economico delle opere ha un limite nel rispetto dei diritti fondamentali. Da un lato, dunque, il diritto d’autore non può costituire un freno al diritto di cronaca e a quello di manifestazione del pensiero. Dall’altro, non può essere interpretato o applicato in modo da alterare le dinamiche di mercato nella prestazione di servizi di distribuzione dei contenuti da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti. La conseguenza di questi presupposti, in termini di tutele e sanzioni per la diffusione e la commercializzazione non autorizzata di opere protette, è innanzi tutto l’impossibilità di considerare il fornitore di servizi di accesso alla rete pubblica di comunicazioni, come automaticamente (co)responsabile per le azioni illecite commesse dagli utenti, o come destinatario di obblighi di controllo preventivi e generalizzati (dir. 31/00/CE – artt. 14 e seguenti D.lgs. 70/2003). La scelta, infine, di attribuire alla magistratura ordinaria il compito di decidere sugli illeciti civili e penali (artt. 171 e segg. L.633/41), esclude la possibilità di attribuire competenze analoghe o alternative a organismi istituzionali di altro tipo.

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Autori in rete all’europea

di Andrea Monti – Nova Ilsole24ore del 7 maggio 2009

L’approvazione in sede comunitaria del cosiddetto “pacchetto telecom” è una pietra miliare nell’evoluzione di un comparto industriale tanto critico quanto criticato. L’insieme di misure  esaminate dal Parlamento europeo disegna lo scenario regolamentare nel quale gli attori del mercato – e gli utenti – dovranno recitare la propria parte, rappresentando interessi troppo spesso presentati come contrapposti. Anima il dibattito sui contenuti del pacchetto la possibile ondata repressiva dei diritti individuali provocata dalla pressione delle lobby del copyright e che si è tradotta, a livello di singole nazioni, in proposte più o meno concrete la più nota delle quali è sicuramente quella francese. Il dato comune di queste iniziative locali è il coinvolgimento forzato dell’operatore di accesso nella catena di responsabilità per le violazioni del diritto d’autore commesse dagli utenti, e l’imposizione di una ghigliottina digitale per recidere il collegamento internet di chi viene accusato di non rispettare le norme. Ed è proprio su questa impostazione culturale che si registrano i contrasti più netti. Non solo la European Digital Rights Initiative, ma anche altre NGO internazionali attive sui diritti civili hanno espresso forti preoccupazioni per la deriva a-giudiziaria contenuta nel pacchetto telecom, e che mira a sottrarre indagini e sanzioni relative al copyright online al controllo della magistratura. Benchè alcuni parlamentari  abbiano dimostrato sensibilità sul tema, meno interesse ha suscitato il tema della devoluzione ad apposite autorità “amministrative” del contenzioso relativo al diritto d’autore in rete. Al di là delle questioni su singole norme, tuttavia, il nodo del pacchetto telecom è che oltre a generiche affermazioni di principio non si accorge di un elemento fondante per lo sviluppo della società dell’informazione. La tutela dei diritti degli utenti dagli eccessi di rigore voluti dall’altra parte, non è “solo” una questione di civiltà giuridica, ma un requisito fondamentale per lo sviluppo del mercato. I grandi casi di successo della storia economica della rete hanno un denominatore comune: il coinvolgimento degli utenti nella creazione della catena del valore. Ostinarsi a non comprendere questa elementare dinamica economica nell’emanare norme e regolamenti, significa trasformare la rete in grandi tubi pieni di nulla.

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