Cass. Sez. V penale Sent. n. 4389/98

Ritenuto in fatto

Con decreto di sequestro, conseguente a perquisizione ex art. 252 cpp, emesso dal P.M. presso le Pretura di Torino in data 2.12.1997 ed eseguito il successivo 11.12.1997 venivano sequestrate, nei confronti di Neb***, 14 “Pic-Cards”, utilizzabili per la decrittazione di sistemi protetti, oltre a computer e supporti magnetici, quale corpo di reato ovvero mezza per commettere il reato di cui all’art. 615 quater C.P..

Con il provvedimento impugnato del 23.12.1997, il Tribunale di Torino, rigettava la richiesta di riesame, confermando il decreto impugnato.
Secondo il Tribunale, le cards in sequestro sono schede contenenti anche dati di collegamento rispetto ad un archivio di natura informatica al quale la scheda medesima permette l’accesso, a prescindere dalla natura elettronica del “decoder”, verosimilmente strumentale, pur senza contenere dati informatici, alla condotta vietata.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo ex art. 325 cpp., violazione di legge in relazione all’art. 615 quater C.P. Secondo il ricorrente, gli è stato contestato di avere diffuso mezzi idonei (Pics-Cards) all’accesso ad un sistema telematico. In quanto gli stessi applicati ad un decoder, consentono di vedere programmi televisivi criptati e, cioè, secondo l’accusa, la decriptazione abusiva del sistema telematico, ritenendo in tal modo che la televisione ed i suoi programmi siano un sistema telematico.
In sostanza, gli viene contestata una decriptazione abusiva del sistema telematico, mentre la condotta posta in essere non è riconducibile alla fattispecie astratta di cui al capo di imputazione, non sussistente nel caso di specie.

Secondo il Tribunale, il fatto che le “pic-cards” possano essere utilizzate per la decrittazione di programmi via etere protetti, non deve portare a confondere la natura del sistema raggiunto e decrittato (nella specie, la televisione) rispetto al mezzo utilizzato, che pare di natura informatica e perciò tale da permettere la decrittazione di singoli sistemi informatici di collegamento, fruibili via video Internet.
Va, preliminarmente, precisato che con l’articolo 4 della legge 23.12.1993, n. 547, il legislatore ha dettato un sistema completo di norme in tema di criminalità informatica, considerando i sistemi informatici e telematici alla stregua del domicilio.
Ha, quindi, punito sia l’accesso abusivo e tali sistemi (art. 615 ter C.P.), sia la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso agli stessi (art. 615 quater c.p.), sia infine la diffusione di programmi aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, con riferimento ai dati o ai programmi in essi contenuti o ed essi pertinenti o l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento (art. 615 quinquies).

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale la norma tutela “proprio il mezzo raggiunto e non il mezzo usato”, per cui essendo stato raggiunto il sistema televisivo che non è un sistema informatico o telematico, non è possibile configurare il reato contestato, l’art. 615 quater c.p., invece, punisce proprio l’abusiva detenzione e diffusione dei mezzi usati nelle varie ipotesi di chi si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei allo scopo.
Nessun dubbio che, nella specie le “pic-cards” sequestrate siano idonee alla decriptazione di un sistema protetto, in quanto lo stesso ricorrente riconosce che il loro sistema di funzionamento è informatico, per cui la loro detenzione o diffusione abusiva d vietata e penalmente sanzionata, indipendentemente dal concreto accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Nel caso di specie, le cards sono state sequestrate ai sensi dell’articolo 253 cpp e ciò al fine di assicurare le cose necessarie all’accertamento dei fatti, per cui saranno le successive attività di indagine ad accertarne la vera natura.
Va ricordato, tuttavia, che il programma televisivo generato da una emittente può essere inviato via cavo o via satellite.

Le trasmissioni televisive terrestri del primo tipo, nelle quali il segnale viene raccolto dall’antenna televisiva ed inviato alla presa d’antenna del televisore, non prevede l’utilizzazione di appositi apparecchi di elaborazione dati basati sugli stessi principi dei calcolatori.
Le trasmissioni televisive satellitari, invece, possono essere in chiaro, ricevibili da tutti gli utenti a mezzo di parabola ricevente, convertitore e ricevitore commerciale a mezzo di segnali sia analogici che digitali, in cui il segnale televisivo viene convertite da apposite apparecchiature computerizzate da analogico a digitale e, cioè, in una serie di “bit”, oppure trasmessi in modo codificato, ricevibili da persone abilitate che, oltre e possedere gli strumenti dl cui sopra sono in possesso anche di un decoder, che può necessitare di apposita “carta elettronica”. II decoder, che utilizza lo stesso principio di funzionamento degli elaboratori e dei computer, è un apparecchio che rielabora il segnale ricevuto, utilizzando i dati digitali contenuti sulla card e ricompone il segnale in maniera che sia intellegibile dal televisore.

 

Pertanto, i sistemi di trasmissione televisivi satellitare, differiscono delle normali trasmissioni televisive terrestri, in quanto costituiti da un insieme dl apparati, in particolare trasmettitori, convertitori, satelliti, elaboratori di dati in trasmissione (encoder) e analoghi elaboratori in ricezione (decoder), ricevitori protetti da misure di sicurezza (criptazione), finalizzati alla trasmissione di dati che non sono costituiti solamente da immagini e suoni, ma anche da testi, che diffusi da centri di smistamento costituiti dalle reti televisive, permettono di raggiungere gli utenti abilitati e, cioè, in possesso di card legalmente acquisite che contengono i codici necessari alla lettura dei segnali codificati.
Ne consegue che anche sotto tale aspetto, considerati i vari sistemi di trasmissione televisiva, le cards siano idonee a permettere l’accesso a sistemi informatici e\o telematici.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 2.7.1998

Depositato in cancelleria
Addì 21 ottobre 1998

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