Trib. Bolzano – Sez. penale – Sent. n. 138/05

Art. 171 ter L.633/41 – sussumibilità del videogioco e non applicabilità dell’art. 171 bis L. 633/41 – sussiste
Art.102 quater L.d.a. – applicabilità alle modifiche di console per videogiochi – sussiste

Data Sent. 28.01.2005
Dep. il 31.03.05
N. 138/05 Reg. Sent.
N. 269/04 R.G.Dib.
N. 2059/02 RGNR PM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO – SEZIONE PENALE

In persona del Giudice
Dott.ssa Laura Briganti Vitalizi
Alla pubblica udienza del 28.01.2005 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale n. 269/04 DIB., contro
XXXX XXXX, nato il XX.X.XXXX a XXXX, residente a XXXXX, Via XXXX, XX, ove ha eletto domicilio; LIBERO – PRESENTE

IMPUTATO

Del delitto previsto dall’art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633, lett. d), per avere, nella sua qualità di socio e legale rappresentante della H.S. Distribuzione di XXXX XXXX & C. Snc, detenuto per la vendita e posto in commercio, attraverso il proprio sito INTERNET denominato www.yyyy.yyy, dei chip per modifica Playstation 2, grazie ai quali la consolle del computer può leggere i compact disk contenente giochi abusivamente duplicati così come elencati nel verbale di sequestro d.d. 17.05.2002 della Compagnia della Guardia di Finanza di Viterbo, da intendersi ai fini della presente imputazione integralmente richiamata, sistema atto ad eludere, decodificare, rimuovere le misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi, cedendoli a terze persone.
In Salorno fino alla data del sequestro.

Con la partecipazione al dibattimento del Pubblico Ministero, dei difensori di fiducia dell’imputato, Avv. Giuseppe Tomaselli del foro di Siracusa e Avv. Marcello Mancini del foro di Bolzano, nonché del difensore della parte civile Sony Computer Entertainment Europe Limited avv. Sergio Spagnolo del foro di Milano.

Le parti hanno formulato a chiusura della discussione finale le seguenti

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: chiede la condanna dell’imputato alla pena di mesi 12 di reclusione e Euro 6.000,00 di multa, ridotta per il rito scelto alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.

Il difensore della parte civile “Sony Computer Entertainment Europe Limited” Avv. Sergio Spagnolo del foro di Milano chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare l’imputato responsabile del reato a lui ascritto condannandolo alla pena che riterrà opportuna;
– condannare l’imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile costituita, che si indicano nella misura di almeno Euro 170.000.00
– dichiarare la sentenza esecutiva fra le parti nel capo attinente la condanna civile, ai sensi dell’art. 540 c.p.p., ovvero concedere una congrua provvisionale ai sensi dell’art. 539 co. 2 c.p.p., da stabilirsi nella misura di almeno Euro 30.000.00;
– in subordine la concessione dell’eventuale sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo del pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno o della provvisionale, ai sensi dell’art. 165 c.p.;
– ordinare la confisca e la distribuzione del materiale posto sotto sequestro;
– disporre l’applicazione delle pene accessorie previste dall’art. 171 ter, n. 4 lett. a) e b);
– infine condannare l’imputato al pagamento degli onorari e delle spese di costituzione di parte civile come da nota spese complessivamente Euro 7.769,04.

Il difensore dell’imputato: insiste sull’estromissione di parte civile, chiede l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste e, in subordine, perché non è stata raggiunta la prova sulla colpevolezza.
In ulteriore subordine chiede il minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
XXXX XXXX è rinviato a giudizio dal P.M. nell’ambito del procedimento n. 2059/02 R.G.N.R. assieme a Pepe Massimiliano e Pieroni Massimo e alla prima udienza dibattimentale svoltasi il 10.03.2004 ha formulato istanza di giudizio abbreviato. È stato quindi disposto il giudizio abbreviato e si è proceduto alla separazione del processo a lui relativo, con conseguente acquisizione del fascicolo del P.M.

All’udienza successiva il Giudice, accertato in base ad una lettera d.d. 7.10.2003 inviata al P.M. dalla società Sony Italia s.p.a. – individuata nel decreto di citazione a giudizio quel parte offesa – che in realtà il soggetto passivo del reato doveva identificarsi nella “Sony Computer Entertainment Italia s.p.a.”, in quanto società che commercializza nel nostro paese le Playstation2, ha dichiarato a norma del combinato disposto degli artt. 178 e 180 c.p.p. la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, disponendo di conseguenza il rinvio del processo e l’effettuazione di tale notifica.

All’udienza dl 22.09.2004 si è costituita parte civile al società londinese “Sony Computer Entertainment Europe Limited” a mezzo del procuratore legale avv. Sergio Spagnolo, provando documentalmente l’avvenuta cessione da parte della casa madre nipponica di una licenza esclusiva che prevede, tra l’altro, il trasferimento dei diritti esclusivi connessi allo sfruttamento economico delle consoles. Playstation in un’area geografica comprendente anche il territorio dello stato italiano.

Alla stessa udienza l’imputato ha riformulato istanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionandola all’acquisizione di una consulenza tecnica in ordine alla funzionalità operativa della console Playstation 2 modificata. Tale istanza è stata accolta e si è disposto il rinvio del processo al fine di permettere il deposito della consulenza tecnica da parte dell’imputato nonché il deposito della traduzione in lingua italiana dell’attestazione relativa alla cessione della licenza d’uso a favore della parte civile.

All’udienza del 28 gennaio 2005 le parti, che nel frattempo avevano provveduto al deposito della documentazione indicata, hanno concluso come sopra riportato.

ACCERTATO IN FATTO
In base alla documentazione esistente nel fascicolo del P.M. la vicenda che ha portato al sequestro del materiale rinvenuto presso la società H.S. Distribuzione di XXXX XXXX & C. s.n.c. può essere così ricostruita.

In data 27 marzo 2002 Pascucci Marco, titolare di un’attività commerciale di vendita di videogiochi e di consoles sita in Viterbo, presentò alla Guardia di Finanza di tale città un esposto nel quale denunciava la crescente diffusione di sistemi in grado di modificare la console Playstation2 al fine di permettere l’utilizzo di giochi masterizzati. Il Pascucci esponeva di essere stato destinatario di esplicite richieste da parte di suoi clienti relative alla possibilità di adottare tali modifiche e che il ricorso a giochi non originali aveva comportato la mancata vendita di programmi originali in vendita presso la sua attività. Lo stesso Pascucci indicava nell’esposto due siti internet che offrivano il materiale necessario o l’esecuzione diretta della modifica della Playstation 2, e precisamente i siti www.xxxxx.xxx e www.yyyy.yyy. (vedi il verbale di ricezione di esposto orale d.d. 27.03.2002).

La Guardia di Finanza, prendendo spunto dalle indicazioni fornite dal Pascucci, effettuò degli accertamenti nei confronti dei siti indicati e verificò che in effetti, sulle rispettive pagine web, venivano offerte in vendita modifiche per console idonee a consentire l’utilizzo di compact disc masterizzati.

I finanzieri chiesero quindi al magistrato inquirente l’emissione di un decreto di perquisizione locale nei confronti di XXXX XXXX, amministratore della “H.S. Distribuzione di XXXX XXXX & C. snc”, poiché il sito internet allo stesso intestato era risultato uno dei principali canali di diffusione dei dispositivi di modifica delle console. (vedi l’informativa d.d. 4.04.2002 a firma del capitano Mannucci Fabio).

Nel fascicolo del P.M. vi è anche la fotocopia di due pagine web del sito “XXXXX” (allegate all’informativa di reato) relative espressamente al “SERVIZIO MODIFICA CONSOLE” offerto, contenenti precise indicazioni relative sia alle tariffe delle modifiche effettuabili per corrispondenza sia alla procedura da seguire per inviare la console da modificare.

In data 29 aprile 2002 il magistrato competente emise un decreto di perquisizione personale nei confronti del XXXX, ipotizzando il reato di cui all’art. 171 ter lett. d L. n. 633/1941. (vedi la fotocopia del decreto di perquisizione d.d. 29.04.2002 a firma del dott. Axel Bisignano in atti).

Il 17 maggio 2002 la Guardia di Finanza diede esecuzione al predetto decreto di perquisizione recandosi a Salorno presso la sede della società intestata all’imputato, situata in via Trento n. 6, e presso l’abitazione dello stesso, rinvenendo tutti gli oggetti elencati nei relativi verbali e negli allegati agli stessi, tra cui tre console Playstation2 munite di chip modello “neo4” pronte per la restituzione ai clienti e munite di scheda di lavorazione. (vedi la citata documentazione in atti).

Durante le perquisizione venne esaminata dai finanzieri anche la posta elettronica ricevuta dal sito www.yyyy.yyy, riportata poi su di un apposito cd, sottoposto a sua volta a sequestro. Alcune delle e-mail vennero stampate per essere esibite al P.M. per il proseguo delle indagini e sono presenti nel fascicolo della Pubblica Accusa.

Si ritiene opportuno riportare il contenuto di alcune delle e-mail stampate, valutate rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti:

      1. messaggio inviato da §Mark§ il 1.08.2001 “Salve mi chiamo Marco e ho da diversi mesi una Playstation 2 Europea, ho visto che continuate a pubblicizzare l’uscita di nuovi chip per la modifica della play2, ma la domanda che vi porgo è questa quando uscirà una modifica che permetta di far girare tutti i giochi masterizzati sulla Playstation2, insomma una modifica come quella della prima Playstation con un solo chip che permetta di caricare i giochi masterizzati della play2 e della play One”.
      2. messaggio inviato da §Mark§ il 11.08.2001 “Salve, vi ho scritto tempo fa per chiedervi se sarebbe uscito nei mesi seguenti un chip per Play2 capace di far girare tutti i giochi masterizzati sia della prima che della seconda playstation. Voi di Hardzone mi avete risposto dicendomi che tra un mesetto forse sarebbe uscito, almeno stando alle voci di corridoio, sul vostro sito in data 31/07/01 pubblicate l’uscita di un chip con le caratteristiche che a me occorrono, almeno credo. Cosa potete dirmi, quando posso aspettarmi nei negozi che trattano modifiche per Playstation questo chip. Grazie e arrivederci.”;
      3. messaggio inviato il 13.01.2003 da Daniele “Salve, chiedo scusa ma io possiedo una PS2 e sono interessato alla modifica, come faccio a sapere che modello è? E poi come devo fare per poter vedere tutti i DVD masterizzati, CD masterizzati sia per la PS1 e PS2? Attendo vostra risposta e se mi trovate una soluzione funzionante ed economica allora acquisterò il materiale da voi…”.
      4. messaggio inviato da Iceman l’11.10.2001 “Volevo Sapere 4 cose: 1) secondo voi uscirà mai una modifica definitiva x PS2 in grado di de-regionalizzare la console, leggere game PSX, originale, masterizzati, PAL, JAP, USA, NTSC e leggere giochi PS2 originali, masterizzati, PAL, JAP,USA,NTSC senza bisogno di swoap disc? 2) se si, tra quanto? 3) i prezzi della PS2 potranno scendere a 400.000 £ entro natale? Qual è secondo voi il miglior modello PS2 (SCPH 3000)?”

Ritiene questo Giudice che, valutati i risultati dell’attività di perquisizione posta in essere dalla Guardia di Finanza e considerato il contenuto delle e-mail inviate al sito gestito dall’imputato e quanto offerto in vendita nelle pagine web dello stesso sito, che sia stato provato con assoluta certezza che XXXX XXXX, nella veste di legale rappresentate della società XXXXXXX di XXXX XXXX & C., abbia detenuto per la vendita e posto in commercio dei chip o altri sistemi idonei a realizzare modifiche di varie consoles, tra cui anche la cd. Playstation2 prodotta dalla società Sony, e abbia anche provveduto direttamente ad istallare tali chip sulle consoles inviate dai clienti.

Inequivocabile è invero quanto esposto nella pagina web relativa al “Servizio modifica console”, con indicazione analitica delle tariffe relative ai vari modelli e delle modalità addirittura di imballaggio della console!

Ulteriore prova dell’attività di modifica posta in essere dalla società rappresentata dall’imputato è il rinvenimento presso la sede di tre console Playstation2 già modificate, pronte per la spedizione. A ciò si aggiunge il possesso di copioso materiale elettronico del tipo di quello necessario per realizzare la modifica di una console.

L’imputato, in sede di interrogatorio delegato, ha dichiarato che la detenzione dei dispositivi elettronici sequestrati (i chip) era finalizzata a scopi leciti, e cioè principalmente per permettere la lettura della copia di back up, e che oltre a ciò la console poteva essere abilitata per l’utilizzo di software libero da diritti o di altre nazionalità e per la visione di album video-fotografici digitali. (vedi il verbale d.d. 29.05.2003 in atti).

Tali affermazioni però non appaiono rilevanti ai fini dell’esclusione della rilevanza penale della condotta posta in essere dall’imputato per le ragioni che verranno a breve esposte.

RITENUTO IN DIRITTO
Una volta accertato che l’imputato ha detenuto per la vendita, posto in commercio, attraverso il sito www.yyyy.yyy, nonché istallato chip in grado di modificare la console Playstation2 prodotta dalla società Sony, affinché la stessa fosse in grado di “girare” tutti i tipi giochi – anche quelle prodotte illegalmente o provenienti da altri ambiti di mercato -, si pone il problema della rilevanza penale di tale condotta, valutata anche alla luce della recente modifica introdotta dal legislatore proprio con riferimento all’art. 171ter contestato.
La Pubblica Accusa e la Difesa della parte civile hanno sostenuto la piena applicabilità della fattispecie prevista dall’art. 171 ter lett. f bis L. 633/41 alla condotta posta in essere dall’imputato, poiché l’istallazione di “mod chip” alla console comporta di per sé l’elusione delle misure tecnologiche elaborate e adottate dalla casa produttrice Sony a protezione dei propri diritti di esclusiva.
L’imputato si è invece difeso sostenendo che:

• la playstation 2 altro non è se non un personal computer caratterizzato da un design originale e inusuale;
• l’inserimento della scheda di espansione (il cd. modchip) consente l’avvio di una diversa modalità operativa alternativa all’originale, che estende la lettura a tutti i software prodotti dalla Sony o da altri;
• i prodotto informatici per console (cioè i videogiochi) devono essere considerati software con la conseguenza che al caso in esame non può trovare applicazione la normativa introdotta dal D.L.vo 68/2003, che si riferisce esclusivametne ai fonogrammi e videogrammi, bensì l’art. 171 bis.

A sostegno delle proprie affermazioni la Difesa del XXXX ha fatto riferimento alle conclusioni esposte dal proprio consulente ing. Marcello Magnini nella relazione acquisita agli atti; in tale atto invero si legge che “a seguito delle analisi e dei test effettuati posso affermare che la scheda di espansione modchip opera aggiungendo un’informazione software atta a permettere alla PS2 di eseguire altri software oltre a quelli distribuiti dalla Sony Computer E.E. ampliando, quindi, le potenzialità del prodotto stesso”.

Orbene, il primo dato delle argomentazioni esposte dalla Difesa del XXXX che questo Giudice non ritiene condivisibile attiene alla natura del prodotto tecnologico denominato console. Il consulente di parte, nell’effettuare la comparazione richiesta tra la funzionalità operativa della console Playstation 2 così come distribuita dal produttore e quella dello stesso tipo modificata, parte dalla definizione della console come “un elaboratore elettronico equiparabile sotto il profilo hardware ad un personal computer” (pag. 1 della consulenza depositata).

Diversamente si ritiene che la console sia costituita non solo da un hardware, ma anche da un software; conseguenza di ciò è che anche la console rientra nella tutela garantita dal diritto d’autore (art. 64, bis 1° comma L.d.A.) e che il trasferimento del diritto di proprietà ad essa relativo avviene nei limiti degli usi previsti dal venditore ed accettati dall’acquirente al momento dell’acquisto.

I videogiochi invece non sono costituiti da solo software (come sostenuto dalla Difesa), dato che si basano su di un programma che permette il funzionamento delle immagini, dei suoni e dei testi, ma rappresentano delle vere e proprie opere d’ingegno.

La natura di opera d’ingegno attribuita al videogioco comporta che la disposizione posta dal legislatore nazionale a tutela dello stesso non vada individuata nell’art. 171bis L.d.A., (che espressamente si riferisce ai soli programmi per elaboratore), bensì nell’art. 171 ter, lett. f bis L.d.A., che punisce chiunque per uso non personale…pubblicizza per la vendita o il noleggio, detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati per rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure….

Si ricorda invero che in materia di tutela del diritto di autore relativo ai programmi per elaboratore elettronico il D.L.vo n. 68 del 9 aprile 2003 – attuativo della direttiva comunitaria n. 29/2001 – ha introdotto alcune modifiche alla normativa contenuta nella legge 633/1941, prevedendo l’art. 102-quater, che ha riconosciuto la possibilità di utilizzare misure tecnologiche di protezione quali dispositivi di accesso, distorsione, cifratura, nonché la lettera f bis dell’art. 171-ter, che tutela le misure di protezione apposte a qualunque opera di ingegno o materiale protetto da diritti connessi.

L’art. 102 quater citato prevede che “i titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102 bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”.

La lett. f bis dell’art. 171ter lett. ha invece riscritto le condotte prima tipizzate dall’ultima parte della lettera D (che oggi quindi è limitato alle condotte aventi per oggetto supporti privi del contrassegno S.I.A.E. o dotati di contrassegno contraffato o alterato), ammettendo che il dispositivo di elusione possa avere anche altri usi legittimi, che però, ai fini dell’esclusione della rilevanza penale della condotta, devono risultare prevalenti rispetto a quello di eludere le misure di protezione.

Un tanto premesso, veniamo ora a analizzare la vicenda della Playstation 2 modificata oggetto di questo giudizio.
Dalla lettura della consulenza dell’ing. Magnini risulta che la cd “Playstation 2” è un elaboratore elettronico distribuito dalla società “Sony Computer Entertainment Europe” e finalizzato alla lettura dei soli videogiochi prodotti dalla stessa casa madre; infatti, grazie alla interazione tra il codice applicato al videogioco originale e quello apposto alla console, l’unico software eseguibile dalla console in questione è quello contenuto nei videogiochi prodotti dalla Sony per la relativa regione geografica.

A parere di questo Giudice i descritti dispositivi tecnologici utilizzati dalla casa produttrice per consentire solo la lettura di determinati videogiochi costituiscono indubbiamente “misure di protezione tecnologica” ai sensi dell’art. 102 quater L.d.A., dal momento che agiscono sulla console per impedire “atti non autorizzati dal titolare”, e cioè il riconoscimento e la lettura di videogiochi diversi da quelli originali distribuiti nella stessa area geografica ove la console è stata venduta.

Si è già evidenziato che, in base alla formulazione dell’art. 171 ter lett. F-bis, l’utilizzo o la disponibilità di un dispositivo di elusione della misura di protezione apposta dal titolare in tanto comporta conseguenze penali per l’agente in quanto la finalità elusiva, pur non essendo l’unica, ma aggiungendosi ad altre legittime, sia quella prevalente o principale.

La Difesa ha sostenuto che gli ulteriori impieghi del modchip, volti a permettere la lettura di videogiochi prodotti da altre case produttrici oppure dalla stessa Sony, ma distribuiti in altra area geografica, ovvero della copia di sicurezza del videogioco originale, oltre a consentire il pieno utilizzo quale computer della console, sarebbero prevalenti rispetto all’evidenziato impiego elusivo delle limitazioni imposte dalla Sony e come tali escluderebbero l’applicazione dell’art. 171 ter lett. f-bis L.d.A..

Anche questa affermazione non può essere condivisa.

In primo luogo si osserva che l’utilizzo della console modificata al fine di leggere dischi d’importazione come per es. quelli distribuiti dal produttore della console in aree geografiche diverse non può essere considerato legittimo, poiché l’importazione extracomunitaria di videogiochi è vietata dalla legge sul diritto d’autore (art. 17 L.d.A.).

Per quanto attiene all’asserito diritto dell’acquirente di un videogioco di farsi una copia di riserva (back up), si rileva che tale facoltà è espressamente prevista per il solo software (art. 64 ter cpv. L.d.A.), ma non per i videogiochi che ad esso non si riducono.

Certo è che ai sensi dell’art. 71 sexies L.d.A. l’acquirente del videogioco può farne una copia per fini privati, ma sempre “nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater”. Se dunque è legittima la realizzazione della copia del videogioco per fini privati, non altrettanto lo è la rimozione del dispositivo che ne impedisca la lettura sulla console.

Per quanto attiene infine all’utilizzo della console quale normale computer si osserva come questo non rientri negli usi che il produttore ha voluto inibire con l’inserimento dei codici di riconoscimento, tenuto conto che verosimilmente esso non è stato neppure preso in considerazione dalla casa produttrice.

Dalla lettura delle e-mail in precedenza riportate emerge in maniera chiara che il fine principale della modifica della console richiesta dai clienti ed attuata con l’inserimento del modchip è quello di consentire la lettura dei giochi cd. masterizzati, cioè illegalmente riprodotti e venduti a costi del tutto competitivi rispetto a quelli dei giochi originali.

Pertanto, una volta accertato che gli usi per i quali viene abilitata la console Playstation 2 in seguito all’utilizzo del modchip, sono per la maggioranza illeciti se ne trae la conseguenza che la detenzione degli stessi, la commercializzazione e l’utilizzo diretto costituiscano condotte penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 171 ter, lett. f-bis.

Per quanto riguarda poi l’elemento soggettivo del reato si osserva che le modalità con cui il servizio di modifica delle console era pubblicizzato sul sito gestito dall’imputato nonché il contenuto delle e-mail ricevute dimostrano che costui era perfettamente consapevole delle finalità di utilizzo dei modchip forniti e istallati sulla Playstation2.

Va pertanto affermata la penale responsabilità di XXXX XXXX in ordine al reato ascritto, oggi qualificato ai sensi della lett. f bis dell’art. 171 ter contestato.

QUANTIFICAZIONE DELLA PENA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI
Al XXXX possono essere riconosciute le attenuanti generiche in considerazione del fatto che lo stesso è incensurato.

Tenuto conto di tutti i criteri indicati dall’art. 133 c.p. (cd in particolare dell’elevato numero di modchip (660) rinvenuti in occasione del sequestro, dal quale si desume il notevole giro di affari gestito dall’imputato) viene ritenuta equa la pena di mesi sei di reclusione e 6000 euro di multa (pena base un anno di reclusione e 10.000 euro di multa, ridotta per le attenuanti generiche a mesi nove di reclusione e 9000 euro di multa, ridotta per il rito alla pena indicata).

La condanna comporta l’obbligo dell’imputato del pagamento delle spese processuali.

Sussistono tutti i presupposti per concedere al XXXX, incensurato, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato del Casellario Giudiziale.

A norma dell’art. 171 ter, 4° comma L.d.A. l’imputato viene dichiarato interdetto da una professione o da un’arte (art. 30 c.p.) e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art, 32bis c.p.) per la durata di mesi sei.

Si dispone inoltre che la sentenza di condanna venga pubblicata per estratto per una volta sul quotidiano “Corriere della Sera”.

Quanto si trova in giudiziale sequestro viene confiscato; le due console Playstation modificate devono essere distrutte.
XXXX XXXX viene infine condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Sony Computer Entertainment Europe Limited, la quale, in quanto titolare di tutti i diritti connessi alla console Playstation2, ha indubbiamente riportato dei danni sia patrimoniali sia d’immagine derivanti dalla condotta illecita posta in essere dall’imputato.

La stessa parte civile non ha fornito la prova certa dell’ammontare di tali danni, chiedendone la liquidazione in via equitativa, indicando in 30.000 euro l’ammontare della provvisionale.

Non si è però ritenuto opportuno addivenire ad una liquidazione equitativa di tutti i danni cagionati, non ravvedendosi parametri per la loro quantificazione, né si è ritenuta raggiunta la prova dell’ammontare della provvisionale indicata.

Per tali ragioni si è demandata la liquidazione dei danni al competente giudice civile.

L’imputato è stato infine condannato alla rifusione di tutte le spese processuali sostenute dalla parte civile, che vengono liquidate in complessivi 3.800 euro oltre I.V.A. e C.A.P. in misura di legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. e l’art. 442 c.p.p.

DICHIARA
XXXX XXXX colpevole del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo

CONDANNA
Alla pena di mesi sei di reclusione e 6000 euro di multa, spese e tassa.
Pena sospesa e non menzione della condanna.

DICHIARA
L’imputato interdetto ai sensi degli artt. 30 e 32 bis c.p. per la durata di mesi sei.

DISPONE
La pubblicazione della sentenza per estratto per una volta sul quotidiano “Corriere della Sera”.

Visto l’art. 538 c.p.p.
CONDANNA
XXXX XXXX al risarcimento di tutti i danni cagionati alla parte civile Sony Computer Entertainment Europe Limited, da liquidarsi nella competente sede civile, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute, che si liquidano in complessivi 3.800 euro oltre I.V.A. e C.A.P. in misura di legge.

ORDINA
La confisca di quanto si trova in giudiziale sequestro, con distribuzione delle console Playstation2 modificate.

Fissa per il deposito della sentenza il termine di 90 giorni. (art. 544, 3° comma c.p.p.)
Bolzano, 28.01.2005
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Briganti Vitalini

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