Trib. Arezzo – Ord. 10 agosto 1999

Circolo culturale avente a oggetto l’acquisto in contitolarità di opere protette dal diritto d’autore – aggiramento del divieto di noleggio – non sussiste
Circolo culturale avente a oggetto l’acquisto in contitolarità di opere protette dal diritto d’autore – aggiramento del divieto di noleggio – sequestro preventivo – inammissibile se risulta concretamente l’effettiva natura di ente morale

IL TRIBUNALE DI AREZZO
riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei Magistrati

Dott. Mario Bartalesi Presidente
Dott. Luciana Cicerchia Giudice
Dott. Danilo Sestini Giudice

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

Letto il ricorso per riesame presentato ex artt. 322 e 324 c.p.p. da DEL TORO MARCO avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Arezzo, in data 28.7.1999, ha disposto il sequestro preventivo di compact disc e CD-rom, di computer nonchè di documenti cartacei e cataloghi, il tutto rinvenuto nelle sedi della Associazione non riconosciuta “Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing Sing”, di cui l’odierno ricorrente è Presidente, sentite le parti all’udienza camerale del 9.8.1999, a scioglimento della reiserva in quella sede espressa;

-rilevato che il sequestro è stato operato con riferimento all’ipotesi di reato prevista
dall’art. 171 quater della L.22.4.1941 n° 633, così come modificata dal D.Lgs. 16.11.1994 n° 685, essendo indagato il Del Toro, nell’ambito del procedimento n. 4775/99 R.G.N.R per avere, abusivamente e a fini di lucro, concesso in noleggio, o comunque in uso a qualunque titolo, compact disc musicali lecitamente ottenuti da opere tutelate dal diritto d’autore;

– che in questa sede di riesame deve essere valutata la astratta configurabilità dell’ipotesi di reato contestata e l’esistenza del nesso di pertinenza alla detta ipotesi dei beni colpiti dal provvedimento di cautela reale;

– che mentre sotto quest’ultimo riguardo non può essere espresso alcun dubbio, altrettanto non pare potersi affermare con riferimento alla possibilità di ravvisare gli estremi della figura criminosa contestata;
– che infatti, dopo le modifiche apportate alla legge fondamentale 633/1941 dal decreto legislativo 685/1994 (che ha dato attuazione alla direttiva CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale), la condotta che viene oggi penalmente sanzionata attraverso la previsione di cui al menzionato art. 171 quater è quella di chi, abusivamente ed a fini di lucro, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d’autore;

– che nella concreta fattispecie in esame, risulta difettare lo specifico requisito del fine di lucro;

-che, in particolare, il Circolo di Cultura Musicale appare strutturato, conformemente a quanto risulta dallo statuto dell’associazione, come luogo ove, previa acquisizione della qualità di socio mediante versamento di una quota predefinita, è possibile realizzare,attraverso le attrezzature interne, l’ascolto di materiale musicale e fruire delle altre risorse esistenti ( CD-rom);

– che la possibilità, parimenti previste dallo statuto, che gli associati possano utilizzare i beni sociali in luoghi diversi dalla sede dell’associazione attraverso l’asporto di CD e CD-rom non vale di per sé, ad integrare, in capo al responsabile dell’associazione stessa, la condotta sanzionata dall’art. 171 quater;

– che, infatti, diversamente da quanto dedotto dal G.I.P. nel provvedimento riesaminato, nessun decisivo elemento indiziario fra quelli fin qui aquisiti depone per il fatto che la struttura associativa altro non sia che ” il meccanismo ideato per aggirare il divieto di noleggio” e che il versamento richiesto ai soci , a titolo di contribuzione straordinaria, per la fruizione privata del materiale musicale altro non rappresenti che “la simulazione del contratto di noleggio”;

– che, sotto il primo profilo, il materiale prodotto dalla difesa del ricorrente vale a confutare l’affermazione del G.I.P. , risultando che l’associazione in questione non costituisce una mera apparenza, ma è una struttura operativa che, dotata delle due sedi, aretina e senese, dei necessari supporti tecnici, appare realmente in grado di consentire la fruizione, all’interno dei propri locali, delle opere multimediali presenti nel proprio patrimonio sociale e che per quanto emerge dalle pubblicazioni bimestrali dalla stessa curate, appare effetticamente operare in sintonia con le finalità indicate nello statuto con riferimento all’oggetto sociale;

– che sotto il secondo profilo, la circostanza, pacificamente risultante dagli atti, che la fruizione dei compact disc e dei CD-rom in luoghi diversi dalla sede sociale sia subordinata al versamento da parte dei soci, di una somma (variante dalla 1.000 alle 3.000 lire) a titolo di contribuzione straordinaria ” da utilizzare per il ripristino del patrimonio associativo e della sua gestione” non vale, di per se ad integrare l’estremo del fine di lucro che, come sopra evidenziato,deve sussistere, unitamente all’estremo della abusività, perchè si possa ritenere concretizzata la figura criminosa in relazione alla quale il Del Toro risulta indagato;

– che, infatti anche a prescindere dalla problematica relativa alla possibilità di ricondurre il godimento del bene dell’associazione da parte dell’associato ad un negozio autonomo ed esterno al rapporto associativo, non risulta, nel caso di specie, che l’attività di temporanea concessione dei beni sociali sia specificamente caratterizzata dal perseguimento di un vantaggio economico o di un profitto;

– che le anzidette somme, richieste ai soci in aggiunta alla quota sociale e nelle quali si vorrebbe riconoscere, secondo l’impostazione accusatoria, il corrispettivo dovuto per il noleggio del materiale musicale, per la esiguità e per il carattere eventuale del loro incameramento da parte dell’Associazione ( lo statuto prevede che siano versate come cauzione e restituite, quindi a richiesta del socio) svolgono invece, unicamente funzione indennitaria, essendo destinate a compensare la presumibile maggior usura derivante dall’ascolto domestico rispetto a quello che si svolge nella sede sociale;

– che pertanto, il disposto sequestro preventivo del materiale appreso dalla Guardia di Finanza nel corso degli accessi compiuti nelle sedi sociali in data 22.7.1999 deve essere revocato

P.Q.M.

Revoca il sequestro preventivo disposto, con riferimento ai beni descritti nei verbali della Guardia di Finanza in data 22.7.1999, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo con provvedimento del 28.7.1999.
Dispone la restituzione dei beni sottoposti a sequestro e manda per l’esecuzione alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo.
Manda alla Cancelleria per la notifica della presente provvedimento al P.M. a Del Toro Marco e al difensore del medesimo, Avv Corrado Brilli.

Arezzo 10.8.1999

Depositato in Cancelleria 10 AGO. 1999 ore 12.50

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