Trib. Roma – Sez. spec. p.i.i. – Ord. 14 aprile 2010
14 aprile 2010
D.lgs. 70/2003 – obbligo per gli operatori di segnalare il comportamento illecito degli utenti alle autorità competenti – diffida circostanziata da parte del titolare del diritto leso – sufficienza – sussiste
Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica è obbligato in via preventiva ex lege a comunicare alla procura della Repubblica le diffide ricevute da titolari di diritti lesi, insieme a tutte le informazioni in proprio possesso, con esclusione di quelle che rivelano l’identità del presunto autore
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