DDL AS 1447 – Modifica dell’articolo 1341 del Codice Civile in materia di condizioni generali di contratto

Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
D’iniziativa del Senatore MUSSO
Modifica dell’articolo 1341 del Codice Civile in materia di condizioni generali di contratto

ONOREVOLI SENATORI! – La così definita rivoluzione digitale richiede continui adeguamenti delle regole alle nuove esigenze della tecnologia. Il presente disegno di legge – raccogliendo istanze di imprese, cittadini e operatori del settore delle tecnologie della comunicazione – propone di apportare alle modalità di stipula di alcuni contratti una modifica semplice ma di grande portata.

L’articolo 1 prevede una modifica dell’art. 1341 del Codice Civile, in modo che le clausole contrattuali richiedenti approvazione specifica possano essere approvate non necessariamente in forma scritta, ma anche con altre modalità di manifestazione del consenso che garantiscano l’esistenza dei medesimi requisiti di conoscenza. In questo modo è possibile riconoscere pieno valore legale ai contratti stipulati attraverso la rete internet, in modo da consentire l’acquisto e la vendita on line, senza la necessità di apporre una firma su un contratto cartaceo, né di utilizzare la cosiddetta firma digitale, che stenta ancora a diffondersi.

Questa misura, pur limitandosi ai contratti a forma libera (per i quali non è obbligatoria la presenza del documento cartaceo), avrebbe un impatto altamente positivo sullo sviluppo del commercio elettronico nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art.1 1. L’ articolo 1341 del Codice Civile, viene sostituito dal seguente:

” “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, ovvero con modalità tecniche di manifestazione specifica del consenso diverse dalla forma scritta e o dalla sottoscrizione, che garantiscano i requisiti di cui al precedente comma 1, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.

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