Circ. Min. interni n.557/05

Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9 – Circ. n. 557 PAS 12982D (22)
Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.

Continue reading “Circ. Min. interni n.557/05”

Possibly Related Posts:


DM Interno 16/8/05

Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (GU n. 190 del 17-8-2005)

Continue reading “DM Interno 16/8/05”

Possibly Related Posts:


Min. Salute Decr. 21 luglio 2004

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare l’art. 7, comma 1;

Continue reading “Min. Salute Decr. 21 luglio 2004”

Possibly Related Posts:


Min. innovazione Dir. 19 dicembre 2003

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale
dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante «Testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE», e
successive modificazioni (con particolare riguardo al decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive
93/36/CEE e 97/52/CE);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1997, n. 452, recante «Regolamento recante approvazione del
capitolato di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di
apparecchiature informatiche, nonche’ alla licenza d’uso dei
programmi»;
Visto l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
«Interventi correttivi di finanza pubblica», come modificato
dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573, recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di
aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia
di rilievo comunitario»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
«Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi», e successive modificazioni (con particolare riguardo al
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle
direttive 97/52/CE e 98/4/CE);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante
«Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle
procedure di appalti nei settori esclusi», e successive modificazioni
(con particolare riguardo al decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525, in attuazione delle direttive 94/22/CE e 98/4/CE);
Visto l’art. 20, comma 8, allegato 1, punto 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto l’art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di
semplificazione 1999»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di approvazione del «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003),
ed in particolare l’art. 26, comma 2, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno
2001, di nomina del Ministro senza portafoglio per l’innovazione e le
tecnologie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per
l’innovazione e le tecnologie;
Visti i significativi sviluppi delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione ed in particolare il processo di produzione,
distribuzione ed evoluzione di programmi informatici che si basa
sulla disponibilita’ del codice sorgente aperto;
Considerati gli esiti dell’indagine conoscitiva sui programmi
informatici a codice sorgente aperto svolta dalla Commissione
appositamente istituita e composta da numerosi e qualificati esperti
delle pubbliche amministrazioni, del mondo accademico e del settore
delle imprese;
Ritenuto di dover fornire un indirizzo univoco relativo alle scelte
delle soluzioni per la predisposizione e per l’acquisizione dei
programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni;

Continue reading “Min. innovazione Dir. 19 dicembre 2003”

Possibly Related Posts:


Min. salute Ord. 30 maggio 2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale e’ stato disposto, in attesa di un’idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale;
Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 deI 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 luglio 2001) di proroga della sopraccitata ordinanza del 5 marzo 1997;
Viste le proprie ordinanze del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002), del 18 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002) di proroga dell’efficacia dell’ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignita’ dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonche’ del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani”, con particolare riferimento al relativo art. 3;
Considerato, in particolare, che nell’art. 1 di detto protocollo addizionale e’ vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto;
Visto il disegno di legge n. 1514, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e attualmente all’esame del Senato della Repubblica;
Visto il disegno di legge n. 1745, recante “Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica il 2 aprile 2003 e trasmesso all’altro ramo del Parlamento, concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee del 30 luglio 1998, n. L 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d’ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell’identita’ genetica germinale dell’essere umano;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l’adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;
Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2003 l’efficacia dell’ordinanza 5 marzo 1997, limitatamente al divieto di pratiche di clonazione umana;
Ordina:
Articolo 1.
1. Per i motivi specificati in premessa, l’efficacia dell’ordinanza del 5 marzo 1997 [1] recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata,anche indirettamente, alla clonazione umana, e’ prorogata al 31 dicembre 2003.
La presente ordinanza verra’ trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003

Possibly Related Posts:


Min. industria Circ. 3487/c

Circolare n. 3487/c del 1 giugno 2000

 

Oggetto:

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico 

Continue reading “Min. industria Circ. 3487/c”

Possibly Related Posts:


Presid. Cons. Min. Dir. 28 ottobre 1999

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Continue reading “Presid. Cons. Min. Dir. 28 ottobre 1999”

Possibly Related Posts:


DM Esteri 25/3/68

MINISTERO AFFARI ESTERI
Decreto Ministeriale 25 marzo 1968
(Gazz. Uff.10 aprile, 1968 n. 93).Organizzazione e funzionamento del centro cifra e telecomunicazioni
del Ministero degli affari esteri

Continue reading “DM Esteri 25/3/68”

Possibly Related Posts: