Cass. Sez. V – Sent. 42765/19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata da XXXXX avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero c/o il Tribunale di Napoli in data 5 marzo 2019, ha disposto l’annullamento del decreto impugnato limitatamente a due I-Phone e ad un I-Pad sequestrati dal Commissariato di Napoli in data 2/3/2019 – previa estrazione di copia informatica del relativo contenuto – e rigettato nel resto la richiesta. Tanto, per aver ritenuto congruamente motivato il decreto del Pubblico Ministero ed esuberante il vincolo apposto sui beni per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Continue reading “Cass. Sez. V – Sent. 42765/19”

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Cass. Sez. III Penale – Sent. 41604/2019

 Corte di cassazione – Sezione III Penale
Sentenza  n. 41604 del 10 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

  • sul ricorso proposto da XXXXX, nato a XXXX; avverso la sentenza del 15 novembre 2017 della Corte di appello di Torino;
  • visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
  • udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
  • udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Dall’Olio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
  • udito per la parte civile l’avvocato Fabrizio Mastro, che depositava conclusioni scritte e nota spese;
  • udito per il ricorrente l’avvocato Fabio Maria Cozi, sostituto processuale dell’avvocato Giacomo Francini, che si riportava ai motivi del ricorso e ne chiedeva l’accoglimento.

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Cass. II Sez. penale – Sent. 42315/19

Focalizzare il ricordo di un volto tramite una foto disponibile su un social netowrk è attività non soggetta alle procedure di cui agli artt. 213 e 214 C.p.p. Continue reading “Cass. II Sez. penale – Sent. 42315/19”

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Cass. Sez. V Penale – Sent. 3845/19

Il segreto e la riservatezza sono interessi primari che legittimano l’impugnazione dell’ordinanza del tribunale del riesame confermativa del sequestro probatorio su dati informatici eccedenti le necessità investigative. Continue reading “Cass. Sez. V Penale – Sent. 3845/19”

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Cass. Sez. V Penale – Sent. 13694/19

Per dolersi dell’eccessività dell’estensione del sequestro di dati informatici è necessario avere “dedotto, in seguito al dissequestro, quell'”interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute” nei documenti e nei supporti informatici che, solo, giustifica la sopravvivenza di una posizione giuridica tutelabile, all’esito della disposta restituzione.” essendo, diversamente, inammissibile il ricorso per carenza di interesse Continue reading “Cass. Sez. V Penale – Sent. 13694/19”

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Cass. Sez. III penale – Sent. 31918/17

L’art. 247 comma 1 bis C.p.p. si limita a prevedere l’adozione di misure tecniche di sicurezza “dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l’alterazione”; non specifica però quali sono le misure tecniche, quando e dove vanno attuate, se al momento del sequestro o anche dopo al momento dell’acquisizione dei dati mediante analisi del contenuto. E’ dunque legittimo il provvedimento di sequestro eseguito senza l’adozione, in fase di apprensione, delle predette misure. Continue reading “Cass. Sez. III penale – Sent. 31918/17”

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Corte di cassazione – Sez. II penale – Sent. n.38331/2016

Pubblico impiego – Casella di posta elettronica dell’amministrazione concessa in uso al dipendente – domicilio informatico soggetto a jus excludendi – sussiste
La casella di posta elettronica concessa in uso al dipendente pubblico, ove protetta da password, costituisce “domicilio informatico” e come tale non è accessible nemmeno dal superiore gerarchico.
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Cass. Sez. V Penale Sent. 47506/16

In materia di diffamazione commessa tramite ricerca storica, non rientra nel potere del giudice di determinare se un soggetto possa essere qualificato o meno come vero storico, dovendo l’accertamento essere limitato a stabilire se l’opera, quale risultato della ricerca svolta dal suo autore, possa considerarsi storica, tenendo conto della circostanza che all’attivita? ricostruttiva degli avvenimenti presi in considerazione ha fatto seguito una correlata attivita? di interpretazione, per cui, dai fatti certi, l’interprete e? pervenuto ad affermare fatti diversi. Continue reading “Cass. Sez. V Penale Sent. 47506/16”

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Cass. Sez. V Penale Sent. 25 gennaio 2016 n. 7265

Sono patologicamente inutilizzabili i dati relativi al traffico telefonico contenuti nei tabulati acquisiti dall’Autorita’ giudiziaria dopo i termini previsti dall’art. 132 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, atteso il divieto di conservazione degli stessi da parte del gestore al fine di consentire l’accertamento dei reati oltre il periodo normativamente predeterminato. Continue reading “Cass. Sez. V Penale Sent. 25 gennaio 2016 n. 7265”

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Cass. penale Sez. II – Sent. n. 24998/15

Nessuna norma del codice di procedura penale, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 48/08, descrive quale debba essere la procedura da seguire per garantire l’integrità dei dati sottoposti a sequestro, nè alcuna norma prevede sanzioni di alcun genere per l’eventuale violazione delle suddette prescrizioni: in altri termini, per l’acquisizione ed utilizzazione dei dati informatici il legislatore non ha ritenuto di riproporre tutta la minuziosa normativa che, ad es., presidia l’istituto delle intercettazioni. Continue reading “Cass. penale Sez. II – Sent. n. 24998/15”

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Cass. Sez. III penale Sent. n. 1857/2015

  L’espressione “tabulati telefonici” ha riferimento a quel complesso di dati esterni alle comunicazioni intercorse con linee telefoniche mobili o fisse. In effetti, il codice processuale non disciplina esplicitamente tale materia e, in particolare, le vicende riguardanti gli elementi di una conversazione telefonica diversi dal contenuto della stessa (utenza
dalla quale la chiamata proviene, data, ora e durata e collocazione
territoriale attraverso l’individuazione della celle). Ma va anche detto
che l’acquisizione dei tabulati telefonici ha, come evidenziato dalla
giurisprudenza di questa Corte Suprema, un grado di intrusività assai
limitato, il che impedisce di dover far ricorso alla rigorosa disciplina
di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. dovendosi, piuttosto, fare
riferimento allo schema di cui all’art. 256 cod. proc. pen.,
eterointegrato dall’art. 15, comma secondo, Cost., secondo il quale la
libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere
limitate solo con atto motivato dell’Autorità giudiziaria. Il che si
traduce nella necessità – ai fini dell’acquisizione di dati esterni
relativi al traffico telefonico – di un decreto motivato del Pubblico
Ministero che dia ragione del privilegio accordato all’interesse
pubblico di perseguire i reati, presidiato dall’art. 112 Cost., sul
diritto alla privacy (in termini S.U. 21.6.2000 n. 16 Tammaro, Rv. 216247)” Continue reading “Cass. Sez. III penale Sent. n. 1857/2015”

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Cass. Sezione feriale penale – Sent. 44851/12

Non esiste, ad oggi, uno standard prestabilito per la metodologia di trattamento ed analisi delle prove informatiche, in relazione alle quali l’unico principio cogente è quello relativo al mantenimento della integrità e non alterazione delle tracce fisiche dei dati informatici, i quali devono essere acquisiti al processo ed analizzati attraverso la copia degli stessi ottenuta tramite una procedura che ne assicuri la conformità. Tali principi sono stati ora inseriti nel codice di procedura penale con la modifica all’art. 244 c.p.p., comma 2 e la nuova fattispecie di cui all’art. 254 bis c.p.p., introdotte dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 che ha ratificato la Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa Continue reading “Cass. Sezione feriale penale – Sent. 44851/12”

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Cass. penale Sezioni unite – Sent. 4694/2012

Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema. Continue reading “Cass. penale Sezioni unite – Sent. 4694/2012”

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Cass. penale Sez. III – Sent. 12479/12

Apertura di account di posta elettronica a nome di terzi ignari del fatto – sostituzione di persona ex art. 494 c.p. – sussiste
Integra il reato di sostituzione di persona la condotta di chi attiva un account di posta elettronica a norme di terzi ignari Continue reading “Cass. penale Sez. III – Sent. 12479/12”

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Corte di Cassazione, sez. III Penale Sent. n. 44065/11

Art. 600 ter c.p. – utilizzo programmi di file-sharing – necessità di verifica dell’effettiva volontà di diffusione – sussiste
L’uso di un programma di file-sharing per scaricare contenuti illeciti non è automaticamente prova della sussistenza del dolo, essendo necessario valutare, caso per caso, la configurabilità del reato di cui all’art. 600 ter c.p.
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Cass. penale V sez. Sent. 7155/11

Diffamazione – Sussistenza del reato ipotizzato e del pericolo di aggravamento delle sue conseguenze – Concedibilità del sequestro preventivo di articoli pubblicati su sito internet di giornalista – sussiste
La sussistenza – adeguatamente motivata in sede di provvedimento che dispone la misura cautelare e in quello che rigetta la richiesta di riesame – dei requisiti del
fumus commissi delicti e del rischio di aggravamento delle conseguenze del reato legittimano il sequestro preventivo di un articolo giornalistico pubblicato su un sito internet

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Cass. pen. Sez. IV – sent.44840/2010

Sottrazione di soli file contententi informazioni riservate – reato di furto ex art. 624 C.p. – carenza della qualità di cosa mobile dei file informatici – configurabilità del reato – non sussiste
Sottrazione di dati commerciali da parte del dipendente e successivo utilizzo in azioni concorrenziali – configurabilità del reato di rivelazione di segreto professionale ex art. 622 C.p. – sussiste
Non sussiste il reato di furto, per carenza di tipicità, quando la condotta riguarda l’appropriazione di file svincolati dal loro supporto.
La copia di file appartenenti al proprio datore di lavoro e il loro riutilizzo successivo alle dimissioni da parte del dipendente in attività concorrenziale integra il reato di cui all’art. 622 C.p.

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Cass. Procura generale – decreto 262/10

Frode informatica (art. 640 ter c.p.) – assorbimento, ai fini della competenza, del reato di accesso abusivo (art. 615 ter c.p.) – sussiste
Frode informatica (art. 640 ter c.p.) – illecita ricarica di scheda postepay – individuazione del locus commissi delicti – ultimo luogo dove è stata commessa parte dell’azione

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Cass. pen. sez. I – Sent. 24510/2010

Invio di email fastidiose – art. 660 c.p. – asincronicità dell’invio di email – assenza dell’elemento materiale del fastidio – fatto non previsto dalla legge come reato – sussiste
La natura asincrona dell’invio di email esclude il verificarsi dell’evento lesivo di cui all’art. 660 c.p. e pertanto il fatto non è previsto dalla legge come reato

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Cass. penale sez. V – Sent. 9667/10

La localizzazione mediante it sistema di rilevarnento satellitare (c.d. gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all’attività d’intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l’applicabilità delle disposizioni di cui agli art. 266 seg. c.p.p.
L’acquisizione dei tabulati telefonici può avvenire sulla base della semplice autorizzazione del p.m. Continue reading “Cass. penale sez. V – Sent. 9667/10”

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Cass. penale sez. III Sent. 49437/09

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE

Sentenza 29 settembre – 23 dicembre 2009, n. 49437

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Cass. Sez. III penale Sent. 10535

Forum online – applicabilità della normativa sulla stampa periodica – divieto di sequestro – non sussiste
Un forum online non è assimilabile a una testata giornalistica e non è soggetto agli obblighi e alle tutele previste dalla legge sulla stampa. E’ pertanto legittima l’applicazione di misure cautelari anche preventive, quali il sequestro di messaggi illeciti. 

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Cass. Sez. V penale Sent. n. 4667/07

Apertura e utilizzo di mailbox intestata a terzi – configurabilità dell’art. 494 c.p. – sussiste

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Cass. Sez. III Penale – Sent. n. 33678/06

L.633/41 – Art. 171ter lett f-bis) – norma d’impianto ex DLGV 68/2003 – creazione di autonoma fattispecie incriminatrice delle condotte di elusione delle misure tecnologiche di protezione – non sussiste.
L.633/41 – Art. 171ter lett f-bis) – norma d’impianto ex DLGV 68/2003 – creazione di autonoma fattispecie incriminatrice delle condotte di elusione delle misure tecnologiche di protezione – inapplicabilità ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del DLGV 68/2003 – non sussiste.

La lett. f-bis) dell’art. 171-ter legge n.633 del 1941 non ha introdotto una fattispecie incriminatrice del tutto nuova. Con la conseguenza che non può affatto ritenersi che prima della sua introduzione non sussistesse alcuna fattispecie incriminatrice delle condotte di elusione o violazione delle misure tecnologiche di protezione poste a tutela dei prodotti dell’ingegno contenuti e commercializzati su supporto informatico.

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Cass. Sez. III penale – Sent. 149/07

Pres. Vitalone – est. Lombardi
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Ca di Torino haconfermato la pronuncia di colpevolezza di Tizio e Caio in ordine ai reati:
a) e d) di cui all’articolo 171bis della legge 633/41;
b) di cui all’articolo 171ter lettera a) e b) della legge 633/41,
loro ascritti:
– per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente,utilizzando un computer configurato come serverFtp, e distribuito programmi per elaborareillecitamente duplicati, giochi per psx, video Cd (capo a);
– per avere, a fine di lucro,abusivamente duplicato su supporto informaticoopere cinematografiche, mettendole poi adisposizione sul server ftp, dal quale potevanoessere scaricate da utenti abilitati all’accessotramite un codice identificativo e relativapassword a fronte del conferimento di materialiinformatici sul predetto server ftp (capo b)
– nonché il Tizio per avere detenuto a scopocommerciale programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per elaboratore (capo d).

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Cass. Sez. III penale – Sent. 33945/06

L. 633/41 – nozione di opera dell’ingegno – estensione alle riprese televisive delle partite di calcio – necessità di verifica caso per caso del carattere creativo delle riprese – sussiste
La diretta visione delle partite calcistiche consente di verificare se la ripresa televisiva di una partita di calcio, per le scelte tecniche degli operatori, costituisca una elaborazione creativa da considerarsi opera di ingegno.

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Cass. Sez. V penale – Sent. Ord. 21 giugno 2006

Art. 595 c.p. – pubblicazione di pagine web – consumazione del reato – percezione da parte dei terzi dei contenuti – presunzione – sussiste.
La diffamazione, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato. La diffusione del messaggio pubblicato via internet si presume fino a prova contraria.

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Cass. Sez. III Penale – Sent. n. 6339/04

Cassazione – Sezione terza penale – sentenza 16 dicembre 2004-18 febbraio 2005, n. 6339
Presidente Zumbo – estensore Franco
Ricorrente XXXXXXXXX

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Cass. Sez.III penale Sent. n. 25464/04

Considerato in fatto e diritto 
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha annullato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Milano in data 22 dicembre 2003, con la quale era stata applicata a M. M. in misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quale indagato dei reati di cui agli articoli 110 Cp, 3 comma 1 n. 4, 5, 7 e 8, 4. n. 7 della legge 75/1958, 600bis e 600ter Cp. Le indagini della polizia giudiziaria hanno avuto ad oggetto un sito internet finalizzato a favorire l’incontro e la conoscenza tra utilizzatori della rete mediante accesso alle chat ed a servizi di videoconferenza. In particolare, secondo quanto emerge dall’ordinanza, le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di accertare, in relazione alle modalità di funzionamento del sito internet, che
«1) all’interno vi era un’area denominata calda;»
«2) tale arca era riservata agli adulti e vietata ai minori;»
«3) all’interno di essa si poteva accedere a materiale pornografico immesso in rete in diretta o registrato da parte dei cosiddetti intrattenitori;»
«4) l’utente, mediante un collegamento diretto, poteva comunicare con gli intrattenitori e stimolare direttamente il compimento da parte loro di comportamenti osceni o di atti sessuali;»
«5) gli intrattenitori, previa stipulazione on line del relativo contratto, venivano retribuiti dalla società che gestiva il sito mediante la corresponsione di una percentuale delle somme ricavate grazie alla loro attività»;
«6) l’odierno ricorrente, seppure non formalmente inserito nelle società coinvolte (la Noago srl, che gestiva il sito, la Mythos Dna srl che riceveva ed effettuava i pagamenti), si occupava attivamente della gestione del sito, curandone i contenuti, rispondendo alle richieste degli interessati quale webmaster (una sorta di portavoce ufficiale del sito) ed eseguendo talvolta i pagamenti agli intrattenitori;»
«7) tutto le intrattenitrici dimostravano uno sviluppo fisico che ne attestava la maturità sessuale, intesa quale raggiungimento della pubertà».

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Cass. Sez. III penale Sent. n. 1134/04

ANNO/NUMERO 200430134 SEZ. 3
SENT. 28/05/2004 DEP. 09/07/2004
PRES. Savignano G P.M. Albano A

Udienza pubblica del 28/05/2004
SENTENZA N. 1134
REGISTRO GENERALE N. 22794/2002

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Cass. Sez. III penale Sent. n. 37074/04

Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 5 maggio-22 settembre 2004 – n. 37074
Presidente Savignano – Estensore Franco
Pm Izzo – ricorrente Gullello

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Cass. SU Sent. 111/04

SENTENZA N.111/04
Reg. Gen. N. 311132/03
udienza in Camera di Consiglio del 26 aprile 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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Cass. Sez. III – Sent. n. 28680

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

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Cass. Sez V Sent. n.15092

La Corte Suprema di Cassazione
Sezione V Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco MARRONE – Presidente
Dott. Giorgio LATTANZI – Consigliere
Dott. Andrea COLONNESE – Consigliere
Dott. Alfonso AMATO – Consigliere
Dott. Paolo Antonio BRUNO – Consigliere

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Cass. Sez. III penale Sent. n. 1778/03

ANNO/NUMERO 200303983 SEZ. 3
SENT. 18/11/2003 DEP. 03/02/2004
PRES. Zumbo A

Camera di Consiglio 18/11/2003
SENTENZA N. 1778
REGISTRO GENERALE N. 030920/2003

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Cass. Sez. IV penale Sent. n. 3449/04

ANNO/NUMERO 200403449 SEZ. 4

SENT. 13/11/2003 DEP. 29/01/2004

PRES. Durso G

Camera di Consiglio 13/11/2003

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Cass. Sez. II penale n. 32440/03

Presidente Sirena

Relatore Fenu

Pg Galasso

Ricorrente Vodafone Omnitel

Premessa

D.L. è stato tratto a giudizio del Tribunale di Torino per rispondere di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici, codici contenuti nelle carte di credito telefoniche della società Omnitel (articolo 615quater Cp) e di frode informatica (articolo 640ter Cp), commessi in due tempi, in data anteriore e prossima al 30 ottobre 1999, in concorso con tale A.M., e in data anteriore e prossima al 12 novembre 1999. La società Vodafone Omnitel spa gìà Omnitel Pronto Italia spa – si costituiva parte civile. Era emerso dall’attività istruttoria che il L. aveva ricevuto da parte di persona a lui sconosciuta offerta di ricaricare il cellulare proprio e di altri dietro il versamento di somma inferiore a quella necessaria per l’acquisto della carta telefonica e, dopo aver acquisito e usato dei numeri di codice che gli erano stati segnalati, aveva fatto analogo favore a un suo collega di lavoro, tale A.M., di poi separatamente giudicato.

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Cass. Sez. III penale Sent. 904/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Giuseppe Savignano Presidente
2. Dott. Claudio Vitalone Consigliere
3. Dott. Aldo Rizzo Consigliere
4. Dott. Guido De Maio Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno;
avverso la ordinanza emessa il 7 febbraio 2003 dal tribunale per i minorenni di Salerno, quale giudice del riesame, nei confronti di B.Ll.;
nella udienza in camera di consiglio in data 8 maggio 2003;
sentita la relazione fatta dal consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
sentito il difensore avv. Bruno Desi del foro di Bologna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

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Cass. Sez.V Penale – n. 20072/03

(Presidente F. Marrone – Relatore P.A. Bruno)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 novembre 2000, il G.I.P. del Tribunale di Palermo,  pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava G. N. , l’avv. S. D. M., Q. D., I. S. e C. C. responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti e li condannava alle pene di seguito indicate.

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Cass. – Sez. V penale – n. 18058/03

(Presidente B. Foscarini – Relatore P.F. Marini)

LA CORTE OSSERVA

Richiesto della emissione di decreto penale di condanna nei confronti di C. S. ed E. F. in ordine al reato di cui all’art. 615 bis cod. pen. , il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese pronunciava viceversa sentenza di proscioglimento di entrambi ex art. 569 cod. proc. pen..

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Cass. Sez. IV penale Sent. 30751/02

(Presidente R. Acquarone – Relatore I. S. Martella)
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 16.1.2001 il G.U.P. del Tribunale di Campobasso dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di C. R. in ordine al reato di cui agli artt. 81, co. 2° e 314 co. 2° c.p., per essersi, in qualità di dipendente del (omissis) di Campobasso, con più azioni esecutive nel medesimo disegno criminoso, appropriato momentaneamente del telefono attivatogli in ragione del suo ufficio, effettuando sessantaquattro chiamate per motivi personali dal 31 marzo al 3 giugno 1998.
Rilevava il G.U.P. che la sporadicità e l’importo esiguo delle telefonate escludevano il configurarsi di quel comportamento “uti dominus” che vede caratterizzare anche la condotta “appropriativa” di cui alla nuova ipotesi del peculato d’uso prevista dal co. 2° dell’art. 314 c.p.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, deducendo che il giudicante ha arbitrariamente introdotto una sorta di “soglia di punibilità” che, in alcun modo, risulta contemplata nel disposto contenuto nella fattispecie punitiva.
Peraltro, anche il rilievo secondo cui l’art. 323 bis c.p. contempla una specifica circostanza attenuante per i casi di “particolare tenuità” del reato attesta come, in subiecta materia, il legislatore ha ritenuto meritevoli di sanzioni penali anche le condotte del pubblico ufficiale che risultano prive di peculiari connotazioni di gravità, antisocialità e riprorevolezza. Peraltro, osserva ancora il P.M. ricorrente, nel caso in esame anche i dedotti “margini di tolleranza” sono stati ampiamente travalicati; l’ imputato, infatti,non si è affatto avvalso del telefono dell’ufficio in maniera episodica, effettuando, per così dire, una telefonata ogni tanto, ma lo ha usato, al contrario, in modo sistematico, effettuando ben sessantaquattro chiamate (anche non urbane) nell’arco di circa due mesi.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Deve rilevarsi che a seguito della novella del ’90, il delitto di peculato é previsto solo in relazione alla condotta di “appropriazione”, consistente, come noto, nel comportarsi nei confronti della cosa altrui, di cui si abbia il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, “uti dominus”, attuando un’i8~ersione del titolo del possesso (cfr:, fra le altre, Cass. 10.06.1993, PM c. Ferolla).
L’introduzione, poi, della ipotesi del peculato d’uso, di ci al comma 2 del nuovo art. 314 c.p., ha identificato una condotta nella quale l’uso della cosa è affermativo di un agire “uti dominus ” senza il carattere della definitività.
Tale figura delittuosa, che si applica, secondo la giurisprudenza prevalente, solo alle cose di specie, si risolve nell’uso provvisorio della cosa in difformità della destinazione datale nell’organizzazione pubblica.
In tale fattispecie viene inquadrato, nel capo di imputazione contestato al C., l’utilizzo per chiamate private dell’apparecchio telefonico fisso in dotazione all’ufficio.
Tale inquadramento, però, non appare condivisibile.
Posto che la condotta del C. è consistita nella ripetuta utilizzazione della utenza telefonica del (omissis)  di Campobasso, va precisato che, in questo caso, si è verificata una vera e definitiva appropriazione degli impulsi elettronici attraverso i quali si trasmette la voce, atteso che l’art. 624, 2° co., c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico”.
Se, quindi, il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell’ufficio o del servizio, dell’utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, la utilizza per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell’uso dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico, come ritenuto in sede di merito, bensì nell’appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, entrate a far parte della sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche.
Ciò porta ad inquadrare l’ ipotesi in esame nel peculato ordinario di cui al 1 ° co. dell’art. 314 c.p., considerato che non sono immediatamente restituibili, dopo l’uso, le energie utilizzate (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all’entità dell’utilizzo non potrebbe che valere come ristoro del danno arrecato) (cfr.: Cass. Sez. VI 14 novembre 2001, Chirico).
Ciò chiarito in via generale, deve osservarsi che, nel concreto assetto dell’organizzazione pubblica, viene in rilievo una sfera di utilizzo della linea telefonica dell’ufficio per l’effettuazione di chiamate personali, che non può considerarsi esulante dai fini istituzionali, e nella quale, quindi, non si realizza l’evento appropriativo suddescritto. Si tratta delle situazioni in cui il pubblico dipendente, sollecitato, durante l’espletamento del servizio, da impellenti esigenze di comunicazione privata, finirebbe, ove non potesse farvi rapidamente fronte tramite l’utenza dell’ufficio, per creare maggior disagio all’amministrazione sul piano della continuità e/o della qualità del servizio. In questi casi, verificandosi una convergenza fra il rispetto di importanti esigenze umane e il più proficuo perseguimento dei fini pubblici, la stessa amministrazione ha interesse a consentire al dipendente l’utilizzo privato della linea dell’ufficio.
Di tale realtà si rinviene un preciso riscontro formale nel Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 (in G.U. 28.06.1994, n. 149), che, nel definire (in ossequio al disposto dell’art. 58 bis del D.Lgs. n. 3 febbraio 1993, n. 29) il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha specificatamente previsto che in “casi eccezionali” il dipendente può effettuare chiamate personali dalle linee telefoniche dell’ufficio. Recita, infatti, testualmente la prima parte del comma quinto dell’art. 10 del cit. D.M.: “Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell’Ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per effettuare chiamate personali”. Statuizione nella quale, chiaramente, l’informativa al dirigente dell’Ufficio riveste natura di mero adempimento formale, che, al di là delle conseguenze disciplinari che possono derivare dalla sua violazione, non condiziona l’ autonoma e sostanziale rilevanza “derogatoria”, ai fini del discorso che qui interessa, del “caso eccezionale” (cfr.: Cass. Sez. VI, 23.10.2000, Di Maggio).
Applicando i principi illustrati al caso in esame, non può escludersene la rilevanza penale, sia pure nell’ambito della fattispecie contestata ex art. 314 2° co. c.p., non essendo stato accertato in fatto dal giudice di merito se le telefonate (che per il loro numero – sessantaquattro – in verità non sembrano rivestire né il carattere della episodicità né tantomeno quello della sporadicità), siano state fatte eccezionalmente dal prevenuto, in quanto effettivamente “compulsato da rilevanti e contingenti esigenze personali”.
Per quanto sopra va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso.

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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

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SEZIONE III PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.

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REPUBBLICA ITALIANA
 
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
 
Composta dai signori:
 
Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere
2. Dott. Antonio S. Agrò Consigliere
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto da
C. V., n. XXXX il XXXXXXXX
 
Avverso l’ordinanza in data 23-30 agosto 2001 del Tribunale di Roma
 
Visti gli atti, l’ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l’avv. Titta Madia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
 
Fatto
 
Con ordinanza in data 23-30 agosto 2001, il Tribunale di Roma, adito ex articolo 309 c.p.p., riformava in parte, attraverso l’applicazione degli arresti domiciliari, l’ordinanza in data 6 agosto 2001 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a C. V., funzionario del Ministero dell’Economia, la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli articoli 81 cpv., 110, 615-ter, commi primo, secondo n.2, e terzo, e 61 n.2 c.p. (capo 2: commesso in Roma dal 18 dicembre 2000 al febbraio 2001) e di cui agli articoli 110, 351 c.p. (capo 3: commesso in Roma in data successiva e prossima al 18 dicembre 2000).
Più dettagliatamente, al C. veniva contestato, quanto al capo 2, in concorso con S. P., tenente colonnello dei Carabinieri, L. D., brigadiere CC. del Nucleo Radiomobile di Roma, e C. R. A., maresciallo CC. del ROS, sezione Anticrimine di Roma, di essersi introdotto abusivamente nel sistema informatico della sezione ROS di Roma delegata allo svolgimento delle indagini nel procedimento numero 16236/99 e in varie banche-dati interforza; e quanto al capo 3, in concorso con i predetti soggetti, di avere sottratto la trascrizione del verbale di interrogatorio reso da D. F. A. nel procedimento numero XXXXX/99, cosa particolarmente custodita nella sezione ROS CC. di Roma, delegata allo svolgimento delle indagini e custode del documento.
Avverso la riferita ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma ricorre per Cassazione il C., a mezzo dei difensori, che deducono:
1) Manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, posto che il Tribunale, trascurando le puntuali deduzioni difensive, si è basato su una mera presunzione (l’interesse del C. a conoscere il contenuto dell’interrogatorio del D. F.) per desumerne una sua condotta di istigazione nei confronti di coloro che materialmente appresero copia della trascrizione del predetto atto difensivo; essendo invece da ritenere che il semplice movente costituisce un mero indizio, non idoneo a sorreggere una misura cautelare, in mancanza di altri elementi indiziari. In particolare il Tribunale ha trascurato di considerare che il C. poteva legittimamente ottenere copia delle trascrizioni dell’interrogatorio reso dal D. F.; che tale atto riguardava una moltitudine di persone potenzialmente interessate a ottenerne copia; che coloro che materialmente si procurarono abusivamente copia dell’interrogatorio non necessariamente erano stati istigati da chi aveva interessa a conoscerne il contenuto, potendo ben avere agito a sua insaputa, per compiacerlo o addirittura per scopo intimidatorio.
2) Erronea applicazione dell’articolo 351 c.p., atteso che l’acquisizione di una mera copia di un atto (nella specie, attraverso la stampa del relativo documento informatico) non determina la sottrazione o la dispersione di questo, che rimane comunque nella disponibilità del pubblico ufficio.
3) Mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendosi omesso di esporre quali specifiche esigenze imponessero l’adozione della misura custodiale, sia pure nella forma domiciliare.
 
Diritto
 
Il primo motivo di ricorso, al limite dell’ammissibilità, appare infondato. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale non ha tratto gli indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 2 da mere presunzioni, avendo fondato il suo convincimento non solo sul movente rappresentato dall’evidente interesse dell’indagato a conoscere il contenuto dell’interrogatorio del D. F. ma sulle specifiche ed obiettive risultanze delle intercettazioni di comunicazioni intercorse tra il C., il S. e il D., in ordine alle quali il ricorrente non spende parola.
In ordine al terzo motivo di ricorso deve rilevarsi la sopravvenuta perdita di interesse, essendo stato nel frattempo il C. posto in libertà con successivo provvedimento.
E’ invece fondato il secondo motivo.
La fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 351 c.p. prevede la condotta di chi “sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, documenti ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio”.
Nel caso in esame è stato contestato al C. di avere in concorso con i coindagati, sottratto la trascrizione del verbale di interrogatorio reso da D. F. A. nel procedimento penale n. XXXXX/99, cosa particolarmente custodita nella sezione ROS dei CC. di Roma, delegata allo svolgimento delle indagini e custode del documento.
Tale condotta sarebbe stata realizzata attraverso l’ottenimento della stampa dell’atto predetto versato sull’archivio informatico del ROS.
Ora, benché la condotta presa in esame dalla norma incriminatrice non esclude che essa possa riguardare non solo l’originale di un atto, ma anche una copia di esso, che rilevi per la sua individualità (Cass., sez. VI, 16 marzo 1993, Chirico), il concetto stesso di sottrazione implica che una determinata res fuoriesca dalla sfera di disponibilità del legittimo detentore, che ne venga conseguentemente privato; il che nella specie non si è verificato, in quanto l’ufficio del ROS non è stato affatto privato dell’atto e nemmeno di una sua copia, trattandosi di una riproduzione su carta, teoricamente illimitata, di un file esistente su supporto informatico, rimasto intatto. In altri termini, la “copia” dell’atto non preesisteva fisicamente alla condotta di impossessamento, ma è stata ottenuta proprio tramite l’abusiva stampa del file, sicché non può dirsi che l’atto sia stato “sottratto” al pubblico ufficio, ferma restando la configurabilità del distinto reato di cui all’articolo 615-ter c.p.
 
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’articolo 351 c.p., mentre il ricorso va rigettato nel resto.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza limitatamente al reato di cui all’articolo 351 c.p.
Rigetta nel resto il ricorso.
 
Così deciso addì 19 febbraio 2002.
 
Il Consigliere Estensore
 
Il Presidente
 
Depositato in Cancelleria VI Sezione Penale
Oggi, 27 agosto 2002

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(Presidente P. Trojano – Relatore G. Ambrosini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna con ordinanza 4.12.2000 annullava l’ordinanza 21.10.2000 del G.I.P. del Tribunale di Modena applicativa degli arresti domiciliari a G. R. limitatamente al reato di cui all’art.416 c.p. e la confermava relativamente ai reati di cui agli artt.3 e 4 L.20.2.1958 n.75.
“Medio tempore” – tra l’ordinanza applicativa della misura cautelare (21.10.2000) e la decisione di annullamento parziale relativa al solo reato associativo (4.12.2000) – con ordinanza 20.11.2000 il G.I.P. disponeva la liberazione del G. per tutti i reati contestatigli, essendo venute meno le esigenze cautelari relative all’inquinamento probatorio.
Il G., secondo l’originaria accusa, era indagato:
a) di concorso esterno nell’associazione diretta all’agevolazione all’ingresso clandestino di stranieri nel territorio nazionale, di riduzione in schiavitù, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e altri reati, per le consulenze prestate (oltre l’attività professionale legale), agli associati ad essa;
b) di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di C. F., per aver fatto da mediatore per l’acquisto di un immobile che i suoi mandanti (i fratelli G. S. e G. S.), sfruttatori della donna, intendevano destinare all’esercizio del suo meretricio, e per aver consigliato agli stessi sfruttatori di far allontanare temporaneamente la donna dalla città, perché raggiunta da foglio di via obbligatorio (con relativa espulsione dallo Stato).
L’ordinanza impugnata respinge preliminarmente l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto estranee all’attività professionale del G. e comunque effettuate sull’utenza del suo interlocutore, l’indagato G. S.
Per quanto concerne il concorso esterno nel reato associativo esclude la sufficienza di indizi nel senso che gli apporti professionali dati a ciascun associato non consentono di verificare un comportamento unitario volto a favorire la struttura criminale.
Per quanto concerne i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione fonda gli indizi essenzialmente sul tenore delle telefonate intercettate.
Ricorre il P.M. per manifesta contraddittorietà e illogicità dell’ordinanza e violazione dell’art.416 c.p. per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato.
Ricorre la difesa dell’indagato, ai soli fini di cui all’art.314 c.p.p., per violazione di legge essendo stata esclusa dal Tribunale la rilevanza di fatti sopravvenuti e non essendosi valutato, una volta escluso il reato associativo, il permanere di esigenze cautelari; per violazione degli artt.103, c.5, e 271, c.2, c.p.p. in relazione alle intercettazioni telefoniche; per mancanza di motivazione in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza; per violazione dell’art.104, c.4, c.p.p. in relazione al divieto di comunicare con il difensore.

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