IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.39;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e con il Ministro di grazia e giustizia:
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