Corte di giustizia UE – Sent. C-223-98

Testo originale

Corte di giustizia della Comunità Europea

Sezione V

Sentenza del 14 ottobre 1999 (1)

«Libera circolazione delle merci – Regolamento (CE) n. 3295/94 – Misure intese a vietare l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo
ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative – Disposizione nazionale che prevede la confidenzialità dei nomi dei destinatari delle spedizioni
bloccate dalle autorità doganali sulla base del regolamento – Compatibilità della disposizione nazionale con il regolamento (CE) n. 3295/94»

Nel procedimento C-223/98,  

avente ad oggetto 

la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 177 CE (divenuto l’articolo 234 CE), dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia), in un procedimento iniziato dalla Adidas AG  

domanda vertente 

sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341, pag. 8),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori 

D. A. O. Edward, presidente di sezione,

J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.-P Puissochet e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate

-per il governo belga, dal signor J. Devadder, direttore amministrativo presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l’estero e
della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, 

-per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito
dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato, 

-per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora L. Ström, consigliere giuridico, in qualità di agente, 

vista la relazione del giudice relatore, 

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 giugno 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. Con decisione 16 giugno 1998, pervenuta alla Corte il 18 giugno successivo, il Kammarrätten i Stockholm ha sottoposto, ai sensi dell’art. 177 del Trattato
CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa
misure intese a vietare l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci
usurpative (GU L 341, pag. 8, in prosieguo: il «regolamento»). 

2. Tale questione è stata sollevata nell’ambito di un ricorso presentato dalla Adidas AG, titolare in Svezia di un marchio relativo a svariati articoli sportivi e
abbigliamento sportivo e per il tempo libero, contro il rifiuto da parte dell’ufficio doganale svedese di Arlanda di rivelargli l’identit del destinatario delle
merci sospettate di contraffare il marchio Adidas, da esso intercettate.

Il regolamento

3. Ai sensi del suo secondo considerando, il regolamento ha per scopo di impedire, per quanto possibile, l’immissione sul mercato di merci contraffatte e di
merci usurpative e di adottare a tal fine misure che permettano di far fronte efficacemente al commercio illegale di queste merci. 

4. A tale scopo, esso determina, da un lato, le condizioni d’intervento delle autorità doganali allorché merci sospettate di essere contraffatte o usurpative siano
dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’esportazione o la riesportazione, o scoperte in occasione di un controllo effettuato su merci vincolate ad un
regime sospensivo [art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento] e, dall’altro, le misure che l’autorità competente deve prendere nei riguardi delle merci anzidette
qualora si accerti che esse sono effettivamente merci contraffatte o usurpative [art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento]. 

5. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento, il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d’autore o di diritti connessi o di un diritto relativo ad un
disegno o modello (in prosieguo: il «titolare del diritto») può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l’intervento
dell’autorità doganale riguardo alle merci che egli sospetti essere contraffatte o usurpative. Tale domanda è accompagnata da una descrizione delle merci e
da un documento giustificativo del suo diritto. Essa deve anche precisare il periodo durante il quale si chiede l’intervento del servizio doganale competente.
Il titolare del diritto deve inoltre fornire ogni altra informazione utile per permettere alle autorità doganali di decidere con piena cognizione di causa, senza
che tali informazioni costituiscano tuttavia una condizione di ammissibilità della domanda. Questa è poi esaminata dal servizio competente che informa
immediatamente il richiedente, per iscritto, della sua decisione. 

6. Secondo l’art. 4 del regolamento, l’autorità doganale può anche trattenere d’uffico una merce quando, durante un controllo effettuato nel quadro di una delle
procedure doganali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e prima che sia stata depositata o accolta una richiesta del titolare del diritto, all’ufficio
doganale risulti in modo evidente che la merce è una merce contraffatta o usurpativa. L’autorità doganale può, conformemente alle norme vigenti nello Stato
membro in questione, informare il titolare del diritto, per quanto questi sia noto, del rischio d’infrazione. In tal caso l’autorità doganale è autorizzata a
sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle merci in questione per un periodo di tre giorni lavorativi, al fine di consentire al titolare del diritto di
depositare una domanda di intervento in conformità dell’articolo 3 del regolamento. 

7. L’art. 5 del regolamento prevede che la decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello
Stato membro eventualmente interessati a merci sospettate di essere contraffatte o usurpative alle quali si riferisce la domanda stessa. 

8. Secondo l’art. 6, n. 1, primo comma, del regolamento quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, in applicazione dell’articolo 5, la decisione che
accoglie la richiesta del titolare del diritto, accerti, eventualmente previa consultazione del richiedente, che determinate merci corrispondono alla descrizione
delle merci contraffatte o delle merci usurpative contenuta nella decisione stessa, sospende lo svincolo o precede al blocco delle merci. 

9. Ai sensi dell’art. 6, n. 1, secondo comma, del regolamento, disposizione al centro della presente causa: 

«L’ufficio informa immediatamente il servizio che ha esaminato la domanda a norma dell’articolo 3. Tale servizio o ufficio doganale informa immediatamente
il dichiarante e il richiedente l’intervento. Conformemente alle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati a carattere personale, del segreto
commerciale e industriale, nonché del segreto professionale e amministrativo, l’ufficio doganale o il servizio che ha esaminato la domanda informa il titolare
del diritto, a richiesta di quest’ultimo, del nome e dell’indirizzo del dichiarante e, laddove conosciuto, del destinatario per consentire al titolare del diritto di
adire l’autorità competente a deliberare sul merito. L’ufficio doganale offre al richiedente e alle persone interessate a un’operazione di cui all’articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), la possibilità di visitare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate».

10. La sospensione dello svincolo o il blocco delle merci sono temporanei. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento, lo svincolo è concesso, purché siano state
espletate tutte le formalità e sia revocato il blocco, se, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco,
l’ufficio doganale che vi ha proceduto, non è stato informato del ricorso all’autorità competente a deliberare nel merito o non ha avuto comunicazione di
misure conservative adottate dall’autorità competente a tal fine. In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi. 

11. D’altra parte, il regolamento prevede talune garanzie in favore del dichiarante e del destinatario delle merci sottoposte a controllo. 

12. In primo luogo, l’art. 3, n. 6, del regolamento dispone che: 

«Gli Stati membri possono prescrivere che il titolare del diritto costituisca, allorché la sua richiesta sia stata accolta o siano state prese misure di intervento
di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, una garanzia per:

-far fronte alla sua eventuale responsabilità nei confronti delle persone interessate a un’operazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), qualora una
procedura avviata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, non venga proseguita a causa di un atto o di un’omissione del titolare del diritto o qualora
venga successivamente accertato che le merci in questione non sono né contraffatte né usurpative; 

-assicurare il versamento dell’importo delle spese sostenute, a norma del presente regolamento, per il mantenimento delle merci sotto controllo doganale in
applicazione dell’articolo 6». 

13. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 7, n. 2, primo comma, del regolamento: 

«Se le merci sono sospettate di ledere i diritti relativi ai disegni e modelli, il proprietario, l’importatore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo
delle merci o la revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia, purché:

-il servizio o l’ufficio doganale indicato all’articolo 6, paragrafo 1 sia stato informato, entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, del ricorso
all’autorità competente a deliberare sul merito ai sensi del paragrafo 1; 

-allo scadere di questo termine, l’autorità competente a tale fine non abbia adottato misure conservative, e 

-tutte le formalità doganali siano state adempiute». 

14. In ultimo luogo, l’art. 9, n. 3, del regolamento prevede che: 

«L’eventuale responsabilità civile del titolare del diritto è disciplinata dalla normativa dello Stato membro in cui le merci in questione si trovano in una delle
situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a)».

La normativa svedese

15. Emerge dall’art. 2, primo comma, del capitolo 9 della Sekretesslagen (1980:100) (legge svedese del 1980 sulla protezione dei dati) che le informazioni
riguardanti la situazione personale o economica di un singolo ottenute nell’ambito del controllo doganale sono, fatte salve eccezioni non pertinenti nella
presente causa, sottoposte a segreto. L’art. 2, secondo comma, della Sekretesslagen, che rinvia all’art. 1 della stessa legge, prevede tuttavia che
informazioni ottenute nell’ambito del controllo doganale possono essere divulgate se è accertato che non ne risulterà alcun danno per il singolo interessato. 

La lite principale

16. Il 16 febbraio 1998, l’ufficio doganale di Arlanda (Stoccolma) ha deciso, in applicazione dell’art. 4 del regolamento, di sospendere l’immissione in libera
pratica di talune merci e ha informato la Adidas AG che si poteva trattare di merci contraffatte recanti il marchio depositato Adidas. 

17. Un rappresentante dell’Adidas Svezia AB, filiale dell’Adidas AG, ha ispezionato le merci ed ha accertato che si trattava di merci contraffatte. La Adidas
AG ha presentato una domanda di intervento ai sensi dell’art. 3 del regolamento. La direzione generale delle dogane ha deciso di accoglierla il 17 febbraio
1998. 

18. In applicazione del regolamento, le merci hanno potuto essere trattenute fino al 17 marzo incluso. Dopo tale data, le autorità doganali hanno ritenuto di non
poter più trattenere legalmente le merci, poiché la Adidas non aveva sottoposto la causa ad un giudice ordinario. 

19. Non conoscendo né il dichiarante, né il destinatario dichiarato delle merci, la Adidas AG aveva domandato informazioni sull’identità di quest’ultimo allo
scopo di intraprendere una azione contro di esso. Tale domanda era stata respinta dall’ufficio doganale di Arlanda in forza dell’art. 2 del capitolo 9 della
Sekretesslagen. 

20. La Adidas AG ha presentato un ricorso contro tale rifiuto dinanzi al Kammarrätten i Stockholm. Essa ha fatto valere che, per poter investire della lite un
giudice ordinario, essa doveva anzitutto ottenere informazioni riguardo al destinatario delle merci. 

21. Il Kammarrätten ha rilevato che, essendo la divulgazione delle informazioni richieste dalla Adidas AG capace di causare pregiudizio al destinatario delle
merci, la Sekretesslagen vietava all’ufficio doganale di Arlanda di comunicare le informazioni in suo possesso. 

22. E’ in tali condizioni che il Kammarrätten i Stockholm ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: 

«Se una normativa nazionale che, in materia doganale, non consenta che al titolare di un marchio vengano comunicati i nominativi dei destinatari o dei
soggetti che abbiano presentato la dichiarazione in dogana relativamente a presunte merci contraffatte, sia in contrasto con il regolamento (CE) n.
3295/94».

Sulla questione pregiudiziale

23. Occorre ricordare, anzitutto, la giurisprudenza costante della Corte secondo cui, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener
conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (V.
in particolare, sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St.
Nikolaus Brennerei, Racc. pag. 1051, punto 10). 

24. Si deve rilevare poi che, allorché una disposizione di diritto comunitario è suscettibile di svariate interpretazioni delle quali una sola idonea a salvaguardare
l’effetto utile della norma, è a questa che occorre dare priorità (v. in questo senso la sentenza 22 settembre 1988, causa 187/87, Land de Sarre e a., Racc.
pag. 5013, punto 19). 

25. Infine, quando l’attuazione di un regolamento comunitario spetta alle autorità nazionali, come nel caso del regolamento n. 3295/94, il ricorso alle norme
nazionali è possibile solo nella misura necessaria all’applicazione corretta di detto regolamento e nella misura in cui l’applicazione delle norme nazionali non
ne menomi la sua portata e la sua efficacia (v. sentenza 6 maggio 1982, cause riunite 146/81, 192/81 e 193/81, BayWa e a., Racc. pag. 1503, punto 29).
Tali norme nazionali devono, in via generale, anche per gli obblighi derivanti dall’art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) facilitare l’applicazione del
regolamento comunitario e non ostacolare la sua esecuzione (v. in tal senso, sentenza 17 dicembre 1970, causa 30/70, Scheer, Racc. pag. 1197, punto 8). 

26. A tal proposito occorre rilevare, da un lato che, al fine di impedire, nella misura del possibile, l’immissione sul mercato di merci contraffatte e di merci
usurpative il regolamento attribuisce un ruolo essenziale al titolare del diritto. Infatti, emerge dagli artt. 3 e 4 del regolamento che il blocco delle merci da
parte delle autorità doganali è, in linea di principio, subordinata ad una domanda da parte di esso. D’altronde, la condanna definitiva di tali pratiche da parte
dell’autorità nazionale competente per decidere il merito della causa, suppone che il titolare del diritto ricorra al giudice. In mancanza di tale ricorso da parte
del titolare del diritto, il provvedimento di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci cessa di spiegare i suoi effetti a corto termine, conformemente
all’art. 7, n. 1, del regolamento. 

27. Di conseguenza, l’applicazione effettiva del regolamento è direttamente in funzione delle informazioni fornite al titolare del diritto di proprietà intellettuale.
Infatti, se l’identità del dichiarante e/o del destinatario delle merci non potesse essergli comunicato, sarebbe ad esso impossibile, in pratica, ricorrere
all’autorità nazionale competente. 

28. Il rinvio che opera l’art. 6, n. 1, secondo comma, del regolamento, alle disposizioni nazionali relative alla tutela dei dati a carattere personale, del segreto
commerciale e industriale, nonché del segreto professionale e amministrativo non può, date tali condizioni, essere interpretato come un impedimento alla
comunicazione al titolare del diritto delle informazioni necessarie alla difesa dei suoi interessi. 

29. Occorre d’altronde rilevare che svariate disposizioni del regolamento sono dirette a tutelare il dichiarante e il destinatario delle merci sottoposte al controllo,
in modo da evitare che la comunicazione dei loro nomi e indirizzi al titolare del diritto li danneggi. 

30. Anzitutto, quando un ufficio doganale accerta che le merci controllate corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte o delle merci usurpative ne
informa immediatamente il dichiarante ai sensi dell’art. 6, n. 1, secondo comma, del regolamento. Ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento, il proprietario,
l’importatore o il destinatario delle merci ha la possibilità di ottenere lo svincolo delle merci o la revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia. 

31. Inoltre, emerge dall’art. 6, n. 1, secondo comma, del regolamento che il titolare del diritto può utilizzare i dati comunicati dall’ufficio doganale solo allo
scopo di adire l’autorità nazionale competente a deliberare sul merito. Se tali dati sono utilizzati per altri scopi, il titolare del diritto può vedersi riconosciuto
responsabile in base al diritto dello Stato membro nel quale si trovano le merci di cui trattasi, conformemente all’art. 9, n. 3, del regolamento. 

32. Infine, il risarcimento del danno risultante da un uso illecito dei dati o di ogni altro danno eventualmente subito dal dichiarante o dal destinatario delle merci è
facilitato dal fatto che gli Stati membri possono imporre la costituzione di una garanzia al titolare del diritto in forza dell’art. 3, n. 6, del regolamento. 

33. Alla luce delle considerazione che precedono, occorre rispondere al giudice del rinvio che il regolamento deve essere interpretato nel senso che si oppone
ad una disposizione nazionale in forza della quale l’identità del dichiarante o del destinatario di merci importate, merci che il titolare del diritto di marchio ha
accertato essere contraffatte, non può essere comunicata a quest’ultimo. 

Sulle spese

34. Le spese sostenute dai governi belga e italiano nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non
possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. 

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questiona sottopostale dal Kammarrätten i Stockholm, con decisione 16 giugno 1998, dichiara:

Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative, deve essere interpretato nel senso che si oppone ad una disposizione nazionale in forza della quale l’identità del dichiarante o del destinatario di merci importate, merci che il titolare del diritto di marchio ha accertato essere contraffatte, non può essere comunicata a quest’ultimo.

Edward
Moitinho de Almeida
Gulmann

Puissochet
Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 1999.

Il cancelliere
Il presidente della Quinta Sezione 

R. Grass 
D. A. O. Edward

1: Lingua processuale: lo svedese. 

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