Ord. Trib. di Napoli 27-5-2000 – Florence on Line vs Netlab

TRIBUNALE DI NAPOLI

ORDINANZA 27 MAGGIO 2000
dott. Schisano


Florence on Line s.r.l.
c.
Netlab s.r.l.

Il G.D

sciogliendo la riserva;

  • rilevato che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente Florence on Line S.r.l. risulta che questa si è costituita il 17/5/95 e, quindi, prima della società resistente Netlab S.r.l., la cui costituzione risale al gennaio 1996 e che entrambe le società – secondo quanto emerge dal raffronto dei rispettivi oggetti sociali – forniscono connettività ed accessi ad Internet; ritenuto che la registrazione del nome a dominio florenceonline.it, da parte della resistente, corrispondendo alla denominazione sociale della ricorrente, denominazione avente carattere individualizzante in quanto, pur non contenendo indicazioni nominative, in essa non sono contenuti termini puramente descrittivi o generici, indicativi di un genere merceologico o descrittivi di attività, merci o servizi senza alcuna aggiunta particolare ed ininfluente è la circostanza – dedotta dalla resistente – secondo cui tale denominazione sociale è la traduzione in lingua inglese di “Firenze (nome di città) in linea”, costituisce violazione del diritto al nome (di cui agli artt.2364 e 2567 c.c.) ed atto di concorrenza sleale (di cui all’art.2598 c.c.) attesa la potenziale confusione con conseguente sviamento della clientela, essendo evidente che l’utente, collegato ad Internet, vada all’indirizzo http/www.florenceonline.it convinto che corrisponde alla società ricorrente mentre, invece, vede aprirsi una “mail” indirizzata alla società Netlab s.r.l.;
  • ritenuta, quindi, la sussistenza sia del fumus boni iuris (evidenziandosi che del tutto irrilevante – ai fini della tutela invocata – è la circostanza, dedotta dalla resistente, che la ricorrente sia società “nota” solo “localmente” e non in campo “nazionale”) che del periculum in mora, atteso che la natura diffusa ed istantanea del mezzo informativo comporta una evidente situazione di pericolo (evidenziandosi che ha solo dedotto – non avendo, al riguardo, fornito alcuna prova, di aver provveduto ad eliminare, rendendolo non più visibile agli utenti, il nome a dominio florenceonline.it), per la concessione del richiesto provvedimento cautelare,

PQM

inibisce alla Netlab S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., l’uso del segno distintivo Florence on line anche sulla rete Internet relativamente al nome a dominio “florenceonline.it”; dispone che la presente ordinanza sia inserita nei siti Internet dalle parti in questione per la durata di giorni 30 (con suo richiamo nella Home Page dei medesimi siti) ove il sito “florenceonline.it” non sia disattivato e che la presente ordinanza sia comunicata anche ai gestori dalla rete che hanno concesso l’utilizzo del sito “florenceonline.it”; fissa per l’inizio del giudizio di merito il termine di gg. 30.

Napoli, 27/5/2000

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