“Colpi di genio” online. Come si proteggono le idee?

di Andrea Monti – WebMarketing Tools n.36/00

Fino a un po’ di tempo fa, l’inventore di una tecnologia nuova aveva il serio problema di doverla realizzare in pratica e poi produrre in serie a costi accettabili. Per raggiungere questo obiettivo ci vogliono mezzi, risorse, know how, canali commerciali in quantità così elevate da essere ben difficilmente alla portata del novello Edison. Il che spesso costringeva lo squattrinato inventore a cedere per pochi spiccioli dei progetti che si sarebbero rivelati vere e proprie miniere d’oro.

Con la rete le cose cambiano radicalmente: molto spesso infatti, una killer application online è frutto esclusivamente dell’idea giusta “messa in pratica” al momento giusto con (relativamente) poche risorse. Il problema dunque non è tanto progettare e realizzare, quanto piuttosto trovare una “spinta” finanziaria per trasformare un’idea in un prodotto commerciale. Ma la ricerca di partnership o sponsor implica necessariamente doverli mettere a completa conoscenza del “colpo di genio” con il forte rischio, se qualcosa va storto, di vedere “plagiata” l’iniziativa e di rimanere con le pive nel sacco.

Diritto d’autore e brevetto

Purtroppo, in questo caso la legge non viene particolramente in aiuto, perchè la protezione dell’idea in sè è esplicitamente esclusa sia dal punto di vista del diritto d’autore, sia da quello del brevetto.

Nel caso del diritto d’autore, infatti, viene tutelata la modalità espressiva e non l’idea in quanto tale. In altri termini, chiunque può scrivere un’opera che parla di un convento nel quale accadono morti misteriose e di un ex inquisitore che risolve l’arcano. Ma nessuno può utilizzare o riutilizzare senza diritto la formulazione letterale del romanzo di Umberto Eco. Che, nella qualità di autore, percepisce una somma quale corrispettivo per avere concesso la duplicazione, o più in generale la fruizione, dell’opera. L’autore, inoltre, ha il diritto di essere sempre riconosciuto per tale (paternità dell’opera) opporsi alla diffusione dell’opera (diritto di inedito) o alla sua modificazione. Questi ultimi sono i cosidetti diritti morali che, per legge, non sono cedibili a terzi e non possono formare oggetto di un contratto.

Nel brevetto, invece, la protezione è garantita alla soluzione tecnica (dotata del requisito della novità) che supera un problema allo stato dell’arte ritenuto irrisolvibile. Le royalty vengono quindi incamerate dall’inventore a fronte dell’avere trasferito il diritto di riutilizzo di una certa tecnologia. A differenza del diritto d’autore che si basa essenzialmente su una sorta di “diritto alla segretezza”, il brevetto è per sua natura volto all’apertura. Ma nemmeno in questo caso l’idea in sè è proteggibile.

Per quanto riguarda la rete, negli Stati Uniti il problema è stato parzialmente risolto estendendo la brevettabilità anche al sofware puro e semplice. Così, ad esempio, Amazon ha potuto reclamare una violazione dei propri diritti di privativa quando un concorrente diretto ha realizzato una procedura di acquisto online che prevedeva un solo click del mouse. Ma da questa impostazione normativa non è contemplata, ancora una volta, la protezione dell’idea in quanto tale.

Il diritto di format

Una possibile scappatoia arriva dal mondo della produzione televisiva che, oramai schiavo della necessità di sfornare continuamente programmi su programmi, ha cominciato ad acquistare i “diritti di format”. Cioè i diritti di riutilizzo dei canovacci di trasmissioni televisive ideate all’estero da riprodurre fedelmente anche sulle frequenze nazionali (uno per tutti, la celeberrima “Ruota della fortuna”).

Detto in estrema sintesi, il diritto di format è un qualcosa che sta a metà fra la tutela dell’idea pura e semplice quella dell’opera finita. Certo, si tratta di un concetto abbastanza labile, tanto che alcuni dubitano addirittura che si possa parlare di un “diritto” vero e proprio. Che il diritto di format esista come categoria autonoma, o sia il risultato di una definizione contrattuale molto specifica poco importa. Fatto sta che attorno a questo ectoplasma giuridico che muove cifre da capogiro sono costruite complesse impalcature contrattuali. Le cui strutture sono con buona probabilità “riciclabili” anche per fornire sostegno ai progetti online.

Non disclosure agreement

Ma il ricorso al diritto di format non è l’unico strumento utilizzabile per proteggere un idea, dal momento che si può anche impiegare un classico non disclosure agreement precontrattuale, magari insieme ad un divieto di riutilizzo o un patto di non concorrenza.

La struttura di un NDA dovrebbe prevedere un impegno di riservatezza da far sottoscrivere all’interlocutore prima ancora che venga a sapere di cosa si stia parlando, vincolandolo nel contempo a non riutilizzare in alcun modo i contenuti della trattativa, nel caso questa non dovesse andare a buon fine. Inoltre, sempre a prescindere dall’esito delle trattative, dovrebbe imporre all’altra parte l’obbligo di proteggere le informazioni di cui è entrato in possesso con la stessa accuratezza riservata a quelle proprietarie.

Patto di non concorrenza

Parallelamente – non in alternativa – può risultare utile stipulare anche un patto di non concorrenza che impone all’interlocutore di non “entrare” in un certo mercato con una certa tipologia di prodotto per un arco di tempo apprezzabilmente lungo.

La ragione di questa scelta è abbastanza evidente. Quand’anche la controparte intendesse riutilizzare quanto ha appreso da voi in un’altra attività si esporrebbe ad una pesante azione giudiziaria.

Non va però dimenticato che per quante precauzioni si possano adottare, voce dal sen fuggita più richiamar non puoi. E dunque che non è mai ottenibile una certezza assoluta che la vostra idea non sia finita presso “l’amico di un amico”.

Conclusioni

A prescindere dalla soluzione scelta, tuttavia, bisogna avere ben chiaro in mente che i suggerimenti di questo articolo non risolvono tutti i problemi e che in assenza di punti di riferimento precisi occorre essere molto, molto scrupolosi nel mettere nero su bianco certi accordi.

Mai come in questo caso vale il vecchio consiglio: melium abundare…

Possibly Related Posts: