Legge 22-4-1941 n. 633

LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633

PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE

CAPO I

OPERE PROTETTE

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per s’ opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempreche’ il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;

5) i disegni e le opere dell’architettura;

6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreche’ non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.

Art. 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 4

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresi’ protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Art. 5

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

CAPO II

SOGGETTI DEL DIRITTO

Art. 6

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore e’ costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 7

E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.

E’ considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 8

E’ reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi e’ in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero e’ annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Art. 9

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato una opera anonima o pseudonima e’ ammesso a far valere i diritti dell’autore, Finche’ questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorche’ si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 10

Se l’opera e’ stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di piu’ persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale puo’ peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non puo’ essere pubblicata, se inedita ne’ puo’ essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o piu’ coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera puo’ essere autorizzata dall’autorita’ giudiziaria alle condizioni e con le modalita’ da essa stabilite.

Art. 11

Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista (il Partito Nazionale Fascista e’ stato soppresso don R.D.L. 2 agosto 1943, n.704), alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore, sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonche’ alle Accademie e agli enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

CAPO III

CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE

SEZIONE I. – Protezione della utilizzazione economica dell’opera

Art. 12

L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.

Ha altresi’ il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

E’ considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 13

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 14

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente.

Art. 15

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.

Non e’ considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purche’ non effettuata a scopo di lucro.

Art. 16

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.

Art. 17

Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l’opera o gli esemplari di essa e comprende altresi’ il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all’estero, per porle in circolazione.

“Art. 17. – 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l’opera o gli esemplari di essa e comprende, altresi’, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell’Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.”.

Art. 18

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4.

L’autore ha altresi’ il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.

“Art. 18-bis. – 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L’autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario e’ nullo.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.”.

Art. 19

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

SEZIONI II –

Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalita’ dell’autore. (Diritto morale dell’autore)

Art. 20

(Art. 15 del regolamento)

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternita’ dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possono essere a pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non puo’ opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potra’ opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera gia’ realizzata. Pero’ se all’opera sia riconosciuta dalla competente autorita’ statale importante carattere artistico spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.

Art. 21

(Art. 1 del regolamento)

L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualita’ di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Art. 22

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non e’ piu’ ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art. 23

Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 puo’ essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai loro discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L’azione, qualora finalita’ pubbliche lo esigano, puo’ altresi’ essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l’Associazione sindacale competente.

Art. 24

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri.

Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano piu’ e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorita’ giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E’ rispettata, in ogni caso, la volonta’ del defunto, quando risulti da scritto.

Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

SEZIONE III – Durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera

Art. 25

I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art. 26

Nelle opere indicate nell’art. 10, nonche’ in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera come un tutto e’ di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e’ stata effettuata, salve le disposizioni dell’articolo 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

Art. 27

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica e’ di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa e’ effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l’autore si e’ rivelato o la rivelazione e’ fatta dalle persone indicate dall’art. 23 o da persone autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite dall’articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell’art. 25.

Art. 28

(Art. 2 del regolamento)

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all’Ufficio della proprieta’ letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione e’ pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull’opera come anonima o pseudonima.

Art. 29

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista (il Partito Nazionale Fascista e’ stato soppresso don R.D.L. 2 agosto 1943, n.704), alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonche’ agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, e’ di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e’ stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata e’ ridotta a due anni; trascorsi i quali, l’autore riprende integralmente la libera disponibilita’ dei suoi scritti.

Art. 30

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall’anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all’autore.

Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti e’ calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

Art. 31

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e’ di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e’ stata effettuata, purche’ la pubblicazione avvenga entro vent’anni dalla morte dell’autore.

Art. 32

I diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purche’ questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell’anno solare nel quale l’opera e’ stata prodotta. Se tale termine e’ stato sorpassato, la tutela dura cinquanta anni a partire dall’anno successivo a quello in cui l’opera e’ stata prodotta.

Art. 32 bis

I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano cinquanta anni dall’anno di produzione dell’opera.

CAPO IV

NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER TALUNE CATEGORIE DI OPERE

SEZIONE I – Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

Art. 33

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche. alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

Art. 34

L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica e’ ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell’opera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 35

L’autore della parte letteraria non puo’ disporre, per congiungerla ad altro testo musicale, all’infuori dei casi seguenti:

1) allorche’, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2) allorche’, dopo che l’opera e’ stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non e’ rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;

3) allorche’, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l’opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 puo’ altrimenti utilizzare la musica.

Art. 36

Nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo precedente l’autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilita’, senza pregiudizio dell’eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell’azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull’opera gia’ musicata rimane fermo, ma l’opera stessa non puo’ essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

Art. 37

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed altre opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all’autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all’autore della parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

SEZIONE II. – Opere collettive, riviste e giornali.

Art. 38

Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall’applicazione dell’art. 7.

Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva e’ riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l’osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.

Art. 39

Se un articolo alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alle redazioni del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l’autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell’accettazione nel termine di un mese dall’invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine dei sei mesi dalla notizia dell’accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne puo’ differire la riproduzione anche al di la’ dei termini indicati nel comma precedente. Decorso pero’ il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l’autore puo’ utilizzare l’articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

Art. 40

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Art. 41

Senza pregiudizio dell’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell’articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facolta’ si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 42

L’autore dell’articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un’opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purche’ indichi l’opera collettiva dalla quale e’ tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l’autore, salvo patto contrario, ha altresi’ il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

Art. 43

L’editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

SEZIONE III – Opere Cinematografiche

Art. 44

Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico.

Art. 45

(Art. 3 del regolamento)

L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell’opera cinematografica chi e’ indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l’opera e’ registrata ai sensi del secondo comma dell’articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall’articolo medesimo.

Art. 46

(Art. 16 del regolamento)

L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non puo’ eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso degli autori nell’articolo 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l’opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso e’ stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e i direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiungo una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entita’ saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

Art. 47

(Art. 17 del regolamento)

Il produttore ha facolta’ di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

L’accertamento delle necessita’ o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all’opera cinematografica, quando manchi l’accordo tra il produttore e uno o piu’ degli autori menzionati nell’art. 44 della presente legge, e’ fatta da un collegio dei tecnici nominati dal Ministro per la cultura popolare, secondo le norme fissate dal regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

Art. 48

Gli autori dell’opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l’indicazione della loro qualita’ professionale e del loro contributo nell’opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

Art. 49

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purche’ non ne risulti pregiudizio di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

Art. 50

(Art. 4 del regolamento)

Se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell’opera stessa.

SEZIONE IV – Opera radiodiffusa

Art. 51

In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, e’ regolato dalle norme particolari seguenti.

Art. 52

L’ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facolta’ di eseguire la radiodiffusione di opere dell’ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

E’ necessario il consenso dell’autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove. Non e’ considerata nuova l’opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Art. 53

Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell’ente indicato nel precedente articolo puo’ essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s’intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell’inizio della stagione.

Art. 54

L’accertamento della conformita’ delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e’ di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall’art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928, n. 1352, e dell’art. 2 del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.

Il nome dell’autore ed il titolo dell’opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all’opera.

Art. 55

(Articoli 5 e 6 del regolamento)

Senza pregiudizio dei diritti dell’autore sulla radiodiffusione della sua opera, l’ente esercente e’ autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l’opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessita’ orarie o tecniche, purche’ la registrazione suddetta sia, dopo l’uso, distrutta o resa inservibile.

Art. 56

(Art. 18 del regolamento)

L’autore dell’opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall’ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall’autorita’ giudiziaria.

La domanda non puo’ essere promossa dinanzi l’autorita’ giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 57

Il compenso e’ liquidato in base al numero delle trasmissioni. Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalita’ delle trasmissioni differite o ripetute.

Art. 58

(Art. 19 del regolamento)

Per l’esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, e’ dovuto all’autore un equo compenso, che e’ determinato periodicamente d’accordo fra l’Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e la rappresentanza dell’associazione sindacale competente.

Art. 59

La radiodiffusione delle opere dell’ingegno dai locali dell’ente esercente il servizio della radiodiffusione e’ sottoposta al consenso dell’autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell’articolo 55.

Art. 60

(Art. 20 del regolamento)

Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l’ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all’estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento

SEZIONI V – Opere registrate su apparecchi meccanici

Art. 61

L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l’opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;

2) di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell’opera cosi’ adattata o registrata;

” 2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonche’ il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell’opera cosi’ adattata o registrata;”.

3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l’opera mediante l’impiego del disco o altro istrumento meccanico sopra indicato.

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.

“La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.”.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Art. 62

Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l’opera dell’ingegno e’ stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni seguenti:

1) titolo dell’opera riprodotta;

2) nome dell’autore;

3) nome dell’artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d’uso;

4) data della fabbricazione.

Art. 63

Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell’autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessita’ tecniche della registrazione.

Art. 64

(Art. 21 del regolamento)

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all’estero a termini dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorche’ siano registrate opere tutelate, e’ sottoposta al pagamento dei diritti di autore secondo le norme contenute nel regolamento.

CAPO V

UTILIZZAZIONI LIBERE

Art. 65

(Art. 7 del regolamento)

Gli articoli di attualita’, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non e’ stata espressamente riservata, purche’ si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell’autore, se l’articolo e’ firmato.

Art. 66

I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purche’ si indichino la fonte, il nome dell’autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

Art. 67

Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie o amministrative ai fini del giudizio, purche’ si indichino la fonte o il nome dell’autore.

Art. 68

E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.

E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.

E’ vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.

Art. 69

E’ libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette.

Tuttavia, quando l’organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro, l’impresa deve essere autorizzata dal Ministro per la cultura popolare di concerto con il Ministro per l’educazione nazionale (Ministero della pubblica istruzione).

“Art. 69. – 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e’ soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non e’ dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.”.

Art. 70

(Art. 22 del regolamento)

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalita’ e purche’ non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo’ superare la misura determinata dal regolamento il quale fissera’ le modalita’ per la determinazione dell’equo compenso.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Art. 71

Le bande musicali e le fanfare dei Corpi armati dello Stato e della Giovent- italiana del Littorio possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purche’ la esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DEI DIRITTI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE

CAPO I

DIRITTI DEI PRODUTTORI DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI

“DIRITTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI”

Art. 72

Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo precedente, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio.

“Art. 72. – 1. Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell’Unione europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.

2. Il produttore di fonogrammi ha altresi’ il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonche’ di autorizzare il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi.”.

Art. 73

(Art. 23 del regolamento)

Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall’articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l’utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia della televisione e nelle pubbliche feste danzanti o nei pubblici esercizi. Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l’ammontare del compenso suddetto.

“Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonche’ gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell’apparecchio analogo a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.”.

La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche’ le relative modalita’, sono determinate secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso e’ dovuto per l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e della propaganda fatta dall’Amministrazione dello Stato e da Enti a cio’ autorizzati dallo Stato.

“Art. 73-bis. – 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 e’ effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e’ determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.”.

Art. 74

(Art. 24 del regolamento)

Il produttore ha diritto di opporsi a che l’utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell’articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell’interessato, il Ministero della cultura popolare, in attesa della decisione dell’autorita’ giudiziaria, puo’ nondimeno autorizzare l’utilizzazione del disco o dell’apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto e’ necessario per eliminare le cause che turbano la regolarita’ della utilizzazione.

Art. 75

La durata dei diritti previsti in questo capo e’ di trent’anni dalla data del deposito effettuato ai sensi dell’art. 77 e di non oltre quaranta anni dalla data di fabbricazione del disco originale o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci.

Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell’art. 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti e’ di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale.

Art. 76

Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall’art. 62 in quanto applicabili.

Art. 77

(Art. 8 del regolamento)

I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell’apparecchio analogo.

Tuttavia la formalita’ del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterra’ soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione.

Art. 78

E’ considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell’apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni o delle voci.

E’ considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

“Capo I-bis

DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE

DI IMMAGINI IN MOVIMENTO

Art. 78-bis-1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento e’ titolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita , dell’originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell’Unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell’anno solare in cui e’ stata effettuata la fissazione.”.

CAPO II

DIRITTI RELATIVI ALLA EMISSIONE RADIOFONICA

Art. 79

Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori, l’esercente il servizio della radiodiffusione ha il diritto esclusivo:

1) di ritrasmettere l’emissione radiofonica su filo o per radio;

2) di registrare a scopo di lucro l’emissione radiofonica trasmessa o ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci;

3) di utilizzare i dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

I diritti previsti nel precedente comma si estendono alla televisione.

Capo II

DIRITTI RELATIVI ALL’EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

Art. 79. – 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l’attivita’ di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche’ la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell’ambito territoriale dell’Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi’ il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L’espressione “radio-diffusione” ha riguardo all’emissione radiofonica e televisiva.

4. L’espressione “su filo o via etere” include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e’ di venti anni dalla fine dell’anno solare in cui e’ stata effettuata la prima diffusione di una emissione.”.

CAPO III

DIRITTI DEGLI ATTORI, DEGLI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI

“DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI”

Art. 80

(Art. 25 del regolamento)

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su disco fonografico, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Uguale diritto loro compete nei confronti di chiunque con gli stessi mezzi diffonda o riproduca successivamente l’opera gia’ diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del comma che precede.

Tale diritto non compete se la recitazione, rappresentazione od esecuzione, sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l’incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.

Egualmente nessun compenso e’ dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59.

“Art.80.-1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche ;

c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma e modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia’ oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o di un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e’ riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all’art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e’ riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l’equo compenso di cui all’art. 73-bis;

d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell’Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e’ nullo”.

Art. 81

(Art. 26 del regolamento)

Gli artisti attori od interpreti artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell’art. 74. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall’applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1> dell’art. 54.

Art. 82

Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti artisti interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell’orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per s’ stante e non di semplice accompagnamento.

Art. 83

Gli artisti attori o interpreti artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.

Art. 84

(Art. 25 del regolamento)

L’equo compenso previsto all’art. 80 e’ determinato e liquidato secondo le norme del regolamento.

Il compenso per il complesso orchestrale o corale e’ corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell’Ente o della societa’ in cui esso e’ organizzato. In ogni altro caso e’ devoluto all’Istituto di assistenza e di previdenza dell’Associazione sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso.

“Art. 84. -1. Salva diversa volonta’ delle parti, si presume che gli artisti interpreti e esecutori abbiano ceduto il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, salvo il diritto all’equa remunerazione di cui all’art. 18-bis, comma 5, della presente legge.

2. Salva diversa volonta’ delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

3. L’equa remunerazione di cui al comma 1 e’ determinata secondo le norme del regolamento.”.

Art. 85

Il diritto a compenso per le riproduzioni della recitazione, rappresentazione od esecuzione dura venti anni a partire dalla suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

“Art. 85. – 1. I diritti di cui al presente capo durano venti anni a partire dalla fine dell’anno solare in cui hanno avuto luogo l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.”.

CAPO IV

DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI

Art. 86

All’autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell’ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto e’ usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale e’ stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto e’ stato adoperato. adoperato.

CAPO V

DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE

Art. 87

Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88

(Art. 27 del regolamento)

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per cio’ che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sull’opera riprodotta.

Tuttavia se l’opera e’ stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalita’ del contratto, il diritto esclusivo compete il datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo il patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, puo’ fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

Art. 89

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente, semprechS tali diritti spettino al cedente.

Art. 90

(Art. 9 del regolamento)

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell’anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non e’ considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Art. 91

(Art. 27 del regolamento)

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche e’ lecita, contro pagamento di un equo compenso, che e’ determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualita’ o aventi comunque pubblico interesse, e’ lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 88.

Art. 92

(Art. 10 del regolamento)

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.

CAPO VI

DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO

SEZIONEI – Diritti relativi alla corrispondenza epistolare

Art. 93

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorche’ abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimita’ della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti o in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano piu’ e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorita’ giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

E’ rispettata, in ogni caso, la volonta’, del defunto quando risulti da scritto.

Art. 94

Il consenso indicato all’articolo precedente non e’ necessario quando la conoscenza dello scritto e’ richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell’onore o della reputazione personale o familiare.

Art. 95

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o gli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

SEZIONE II – Diritti relativi al ritratto

Art. 96

Il ritratto di una persona non puo’ essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2>, 3> e 4> comma dell’art. 93.

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine e’ giustificata dalla notorieta’ o dall’ufficio pubblico coperto, da necessita’ di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione e’ collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non puo’ tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onere, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Art. 98

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione puo’ dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorche’ figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 88.

CAPO VII

DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL’INGEGNERIA

Art. 99

(Art. 11 del regolamento)

All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l’autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

CAPO VIII

PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL’ASPETTO ESTERNO DELL’OPERA, DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE –

DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE.

Art. 100

Il titolo dell’opera, quando individui l’opera stessa, non puo’ essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell’autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere cosi’ diverso da risultare esclusa ogni possibilita’ di confusione.

E’ vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi’ costante da individuare l’abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non puo’ essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando e’ cessata la pubblicazione del giornale.

Art. 101

La riproduzione di informazioni e notizie e’ lecita purche’ non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purche’ se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facolta’ da parte dell’agenzia. A tal fine, afFinche’ le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell’esatta indicazione del giorno e dell’ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali od altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

Art. 102

E’ vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarita’ di forma o di colore dell’aspetto esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

REGISTRI DI PUBBLICITœ E DEPOSITO DELLE OPERE

 

Art. 103

(Articoli 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40 e 41 del regolamento)

E’ istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

L’Ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all’obbligo del deposito con la indicazione del nome dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione.

Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicita’ e’ disciplinata nel regolamento.

Art. 104

(Articoli 32, 36, 37, 39, 40 e 41 del regolamento)

Possono, altresi’, essere registrati nel registro, sull’istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societa’ relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

Art. 105

(Articoli 31,32, 35, 37, 39, 40 e 41 del regolamento)

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d’orchestra, bastera’ una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

Per le fotografie e’ escluso l’obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 92.

Art. 106

(Articoli 35, 36, 37, 39, 40 e 41 del regolamento)

L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’articolo 188 di questa legge.

L’omissione del deposito impedisce l’acquisto o l’esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Il Ministro per la cultura popolare puo’ far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

CAPO II

TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

SEZIONE I – Norme generali

Art. 107

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonche’ i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo.

Art. 108

L’autore che abbia compiuto diciotto anni di eta’ ha capacita’ di compiere tutti gli atti relativi alle opere da esso create e di esercitare le azioni che ne derivano.

Art. 109

La cessione di uno o piu’ esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto contrario, la facolta’ di riprodurre l’opera stessa, sempreche’ tale facolta’ spetti al cedente.

Art. 110

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto

Art. 111

I diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, ne’ per atto contrattuale, ne’ per via di esecuzione forzata, finche’ spettano personalmente all’autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera, secondo le norme del Codice di procedura civile.

Art. 122

I diritti spettanti all’autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un’opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

Art. 113

(Art. 38 del regolamento)

L’espropriazione e’ disposta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l’educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo e’ stabilita l’indennita’ spettante all’espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l’esercizio dei diritti espropriati.

Art. 114

Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato e’ ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l’ammontare delle indennita’, le quali rimangono di competenza dell’autorita’ giudiziaria.

SEZIONE II – Trasmissione a causa di morte

Art. 115

Dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l’autorita’ giudiziaria, sopra istanza di uno o piu’ coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sara’ da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

La comunione e’ regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.

Art. 116

L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione e’ conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministrazione e’ conferita all’Ente italiano per il diritto di autore, con decreto del tribunale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell’Ente medesimo.

La stessa procedura e’ seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

Art. 117

L’amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell’opera.

Non puo’ pero’ autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonche’ l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.

SEZIONE III – Contratto di edizione

Art. 118

Il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno, e’ regolato, oltreche’ dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Art. 119

Il contratto puo’ avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel campo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore piu’ larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera e’ suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L’alienazione di uno o piu’ diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facolta’ esclusive.

Art. 120

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1) e’ nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l’alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3) se fu determinata l’opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l’opera deve essere consegnata, l’editore ha sempre il diritto di ricorrere all’autorita’ giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l’autorita’ giudiziaria ha facolta’ di prorogarlo.

Art. 121

Se l’autore muore o si trova nella impossibilita’ di condurre l’opera a termine, dopo che una parte notevole ed a s’ stante e’ stata compiuta e consegnata, l’editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l’autore abbia manifestato o manifesti la volonta’ che l’opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volonta’ sia manifestata dalle persone indicate nell’art. 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell’autore o dei suoi eredi l’opera incompiuta non puo’ essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

Art. 122

Il contratto di edizione puo’ essere “per edizione” o “a termine”. Il contratto “per edizione” conferisce all’editore il diritto di eseguire uno o piu’ edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste piu’ ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione “a termine” conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non puo’ eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullita’ del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;

schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;

lavori di cartografia;

opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l’editore e’ libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

Art. 123

(Art. 12 del regolamento)

Gli esemplari dell’opera sono contrassegnati in conformita’ delle norme stabilite dal regolamento.

Art. 124

Se piu’ edizioni sono prevedute nel contratto, l’editore e’ obbligato ad avvisare l’autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell’epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all’autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l’editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

L’autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell’editore.

Art. 125

L’autore e’ obbligato:

1) a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non se ne renda troppo difficile e costosa la stampa;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

L’autore ha altresi’ l’obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalita’ fissate dall’uso.

Art. 126

L’editore e’ obbligato:

1) a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudonima, se cio’ e’ previsto nel contratto, in conformita’ dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2) a pagare all’autore i compensi pattuiti.

Art. 127

La pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non puo’ essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera.

In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all’editore. L’autorita’ giudiziaria puo’ peraltro fissare un termine piu’ breve quando sia giustificato dalla natura dell’opera e da ogni altra circostanza del caso.

E’ nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

Art. 128

Se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l’opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l’autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

L’autorita’ giudiziaria puo’ accordare all’acquirente una dilazione, non superiore alla meta’ del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Puo’ altresi’ limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l’acquirente deve restituire l’originale dell’opera ed e’ obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione e’ mancata malgrado la dovuta diligenza.

Art. 129

L’autore puo’ introdurre nell’opera tutte le modificazioni che crede, purche’ non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l’opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L’editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni e’ fissato dall’autorita’ giudiziaria.

Se la natura dell’opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l’autore rifiuti di aggiornarla, l’editore puo’ farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione, di segnalare e distinguere l’opera dell’aggiornatore.

Art. 130

Il compenso spettante all’autore e’ costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso puo’ essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;

traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

discorsi o conferenze;

opere scientifiche;

lavori di cartografia;

opere musicali o drammatico-musicali;

opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l’editore e’ obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Art. 131

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina e’ fissato dall’editore, previo tempestivo avviso all’autore. Questi puo’ opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera.

Art. 132

L’editore non puo’ trasferire ad altri, senza il consenso dell’autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell’azienda. Tuttavia, in quest’ultimo caso i diritti dell’editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell’opera.

Art. 133

Se l’opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l’editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l’autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.

Art. 134

I contratti di edizione si estinguono:

1) per il decorso del termine contrattuale;

2) per l’impossibilita’ di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso dell’opera;

3) per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle norme dell’art. 121;

4) perche’ l’opera non puo’ essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;

5) nei casi di risoluzione contemplati dall’art. 128 o nel caso previsto dall’art. 133;

6) nel caso di ritiro dell’opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

Art. 135

Il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

Il contratto di edizione e’ tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell’art. 132.

SEZIONE IV – Contratti di rappresentanza e di esecuzione

Art. 136

Il contratto con il quale l’autore concede la facolta’ di rappresentare un’opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, e’ regolato, oltreche’ dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facolta’ non e’ esclusiva e non e’ trasferibile ad altri.

Art. 137

L’autore e’ obbligato:

1) a consegnare il testo dell’opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

Art. 138

Il concessionario e’ obbligato:

1) a rappresentare l’opera senza apporvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall’autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome dell’autore e del nome dell’eventuale traduttore o riduttore;

2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall’autore;

3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell’opera e i direttori dell’orchestra e dei cori, se furono designati d’accordo con l’autore.

Art. 139

Per la rappresentazione dell’opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell’art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

Art. 140

Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell’autore, di ulteriormente rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l’autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell’art. 128.

Art. 141

Il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una composizione e’ regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura e all’oggetto del contratto medesimo.

SEZIONE V – Ritiro dell’opera dal commercio

Art. 142

(Art. 13 del regolamento)

L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima.

Questo diritto e’ personale e non e’ trasmissibile.

Agli effetti dell’esercizio di questo diritto l’autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale da’ pubblica notizia dell’intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all’autorita’ giudiziaria per opporsi all’esercizio della pretesa dell’autore, o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

Art. 143

L’autorita’ giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall’autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, a condizione del pagamento di una indennita’ a favore degli interessati, fissando la somma dell’indennizzo e il termine per il pagamento.

L’autorita’ giudiziaria puo’ anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell’ultimo comma dell’articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

Se l’indennita’non e’ pagata nel termine fissato dall’autorita’giudiziaria cessa di pieno diritto l’efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all’autorita’giudiziaria, previsto nell’ultimo comma dell’articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell’opera, e’ soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.

SEZIONE VI – Diritti dell’autore sull’aumento di valore delle opere delle arti figurative

Art. 144

Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti quale presunto maggior valore conseguito dall’esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.

L’organizzatore della vendita, il venditore e l’acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.

Art. 145

Gli autori delle opere indicate nell’articolo precedente hanno altresi’ diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell’ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.

Art. 146

Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.

Art. 147

Se il prezzo dell’esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore e’ attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed e’ a carico del proprietario venditore.

Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall’esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.

La percentuale e’ ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di aver acquistato l’esemplare ad un prezzo non inferiore alla meta’ di quello da lui realizzato.

Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell’art. 145.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto e’ disposto dall’art. 8 della presente legge.

Art. 148

Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall’autore, ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dalla incisione originaria e firmate dall’autore.

Art. 149

Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:

a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del regio decreto-legge 21 gennaio 1934, n. 454 convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

b) le vendite giudiziarie;

c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;

d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l’incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;

e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.

Art. 150

I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all’autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del Codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi sono devoluti alla Cassa di previdenza e di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.

Tali diritti durano per tutta la vita dell’autore e per cinquant’anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.

Art. 151

La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini dell’art. 144 e’ fissato nella misura dell’uno per cento sino alla somma di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del cinque per cento per l’eccedenza ulteriore di prezzo.

Art. 152

Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell’art. 145 sono cosi’ determinate:

2% per aumenti di valore non eccedenti L. 10.000

3% per aumenti di valore superiori a L. 10.000

4% per aumenti di valore superiori a L. 30.000

5% per aumenti di valore superiori a L. 50.000

6% per aumenti di valore superiori a L. 75.000

7% per aumenti di valore superiori a L. 100.000

8% per aumenti di valore superiori a L. 125.000

9% per aumenti di valore superiori a L. 150.000

10% per aumenti di valore superiori a L. 175.000

Art. 153

(Articoli 44, 45, 46, 47 e 48 del regolamento)

Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l’obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all’Ente italiano per il diritto di autore, nel termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita e’ costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

Art. 154

(Articoli 44, 45, 46, 47 e 48 del regolamento)

Le opere d’arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall’art. 146 debbono essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all’Ente italiano per il diritto di autore. Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.

L’eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall’opera salvo impugnativa di falso.

Art. 155

I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell’art. 3, n.1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

CAPO III

DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE

SEZIONE I – Difese e sanzioni civili

1. Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Art. 156

Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virt- di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia’ avvenuta, puo’ agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L’azione e’ regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 157

(Art. 14 del regolamento)

Chi si trova nell’esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un’opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l’opera cinematografica, o di un’opera o composizione musicale, puo’ richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l’esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l’autorita’giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

Art. 158

Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante puo’ agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.

Art. 159

La rimozione o la distruzione prevista nell’articolo precedente non puo’ avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche’ gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell’esemplare, della copia o dell’apparecchio di cui si tratta puo’ essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l’interessato puo’ chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse.

Se l’esemplare o la copia dell’opera o l’apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne puo’ ordinare d’ufficio il deposito in un pubblico museo.

Il danneggiato puo’ sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

Art. 160

La rimozione o la distruzione non puo’ essere domandata nell’ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell’opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro puo’ essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

Art. 161

Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, puo’ essere ordinata dall’autorita’giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od anche il sequestro di cio’ che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Il sequestro non puo’ essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di piu’ persone, salvo i casi di particolare gravita’o quando la violazione del diritto di autore e’ imputabile a tutti i coautori.

L’autorita’giudiziaria puo’ anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto contestato.

Art. 162

I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati, su ricorso della parte interessata, con decreto del pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del pretore o del giudice istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.

Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso, essere autorizzati dal pretore del mandamento dove devono eseguirsi.

Con lo stesso decreto puo’ essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione.

Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l’autorita’giudiziaria prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio per sommarie informazioni la parte a carico della quale il provvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contradditorio della parte istante.

Il decreto e’ notificato, prima dell’esecuzione o contemporaneamente all’esecuzione stessa, alla parte contro la quale deve essere eseguito. La esecuzione e’ fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l’assistenza, ove occorra, di uno o piu’ periti, nominati nel decreto suddetto.

Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano all’esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di questa natura dal Codice di procedura civile.

Art. 163

Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell’esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell’autorita’giudiziaria, qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro colui ai danni del quale si e’ proceduto.

Art. 164

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell’interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualita’;

2) l’ente di diritto pubblico e’ dispensato dall’obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela e’ prescritta o autorizzata;

3) l’ente di diritto pubblico puo’ valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 12 del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti.

Art. 165

L’autore dell’opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facolta’ di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

Art. 166

Sull’istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice puo’ ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola dispositiva in uno o piu’ giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

Art. 167

I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.

2. – Norme particolari ai giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale.

Art. 168

Nei giudizi concernenti l’esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 169

L’azione a difesa dell’esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternita’dell’opera puo’ dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternita’dell’opera stessa o con altri mezzi di pubblicita’.

Art. 170

L’azione a difesa dei diritti che si riferiscono all’integrita’ dell’opera puo’ condurre alla rimozione o distruzione dell’esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell’opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

SEZIONE II – Difese e sanzioni penali

Art. 171

E’ punito con la multa da lire 500 a lire 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiori di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce (a fini di lucro) con qualsiasi processo di duplicazione (o di riproduzione) dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosi’ fatte all’estero;

f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena e’ della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicita’, ovvero con usurpazione della paternita’ dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

“Art. 171-ter.- 1. E’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:

a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico e televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);

c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Societa’ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.

2. La pena non e’ inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e’ di rilevante gravita’.

3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu’ quotidiani ed in uno o piu’ periodici specializzati.”.

“Art. 171-quater. – 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all’art 80.”.

 

Art. 172

Se i fatti preveduti nell’articolo precedente 171 sono commessi per colpa la pena e’ dell’ammenda sino al lire diecimila.

Con la stessa pena e’ punito chiunque:

a) esercita l’attivita’ di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera gli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

Art. 173

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato piu’ grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.

Art. 174

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, puo’ sempre chiedere al giudice penale l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

 

TITOLO IV

DIRITTO DEMANIALE

Art. 175

(Articoli 40, 50 e 51 del regolamento)

Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di una opera adatta a pubblico spettacolo o di un’opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato, da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l’opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l’opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell’opera.

L’ammontare del diritto demaniale e’ determinato con decreto Reale da emanarsi a norma dell’art. 3, n.1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

La determinazione dell’ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, e’ attribuita all’Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell’ammontare del compenso normalmente richiesto dall’Ente suddetto per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.

Art. 176

Il diritto demaniale e’ dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell’articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell’autore della elaborazione, l’ammontare del diritto demaniale e’ determinato nella meta’ di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l’opera di pubblico dominio nella sua forma originale.

TITOLO V

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L’ESERCIZIO

DEI DIRITTI DI AUTORE

Art. 180

(Articoli 58 e 59 del regolamento)

L’attivita’ di intermediario, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, e’ riservata in via esclusiva all’Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) (oggi S.I.A.E.)

Tale attivita’ e’ esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L’attivita’ dell’ente si esercita altresi’ secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusivita’ di poteri non pregiudica la facolta’ spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma, una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore.

I limiti e le modalita’ della ripartizione sono determinati dal regolamento.

Quando, pero’, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel Regno, nell’Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita’ e’ conferito all’Ente italiano per il diritto di autore il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore o dei suoi successori od aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall’E.I.D.A., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

Art. 181

Oltre alle funzioni indicate nell’articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, l’Ente italiano per il diritto di autore puo’ esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno, in base al suo statuto.

L’Ente puo’ assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Art. 182

(Art. 57 del regolamento)

L’Ente italiano per il diritto di autore e’ sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

Il suo statuto e’ approvato con decreto Reale, su proposta del Ministero per la cultura popolare, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l’Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l’educazione nazionale.

Art. 183

(Articoli 60, 61 e 62 del regolamento)

L’esercizio dell’attivita’ per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, e’ sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non e’ sottoposto l’autore ed i suoi successori per causa di morte.

Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

L’esercizio dell’attivita’ di collocamento e’ soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

Art. 184

(Articoli 61 e 62 del regolamento)

Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all’Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l’elenco delle denuncie ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L’Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All’Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell’articolo 182.

TITOLO VI

SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 185

Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta salve le disposizioni dell’articolo 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Puo’ essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 186

Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell’ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocita’ o di parita’ di trattamento, detto patto e’ interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 187

In difetto di convezioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell’art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui e’ cittadino l’autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

Se lo straniero e’ apolide o di nazionalita’ controversa, la norma del comma precedente e’ riferita allo Stato nel quale l’opera e’ stata pubblicata per la prima volta.

Art. 188

L’equivalenza di fatto, osservare le norme che seguono, e’ accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell’art. 3, n.1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

La durata della protezione dell’opera straniera non puo’ in nessun caso eccedere quella di cui l’opera gode nello Stato di cui e’ cittadino l’autore straniero.

Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l’opera straniera e’ sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell’adempimento di formalita’, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell’opera, o ad altre formalita’ qualsiasi, l’opera straniera e’ sottoposta in Italia a formalita’ equivalenti determinate col decreto Reale.

Il decreto Reale puo’ altresi’ sottoporre la protezione dell’opera straniera all’adempimento di altre particolari formalita’ o condizioni.

Art. 189

Le disposizioni dell’art. 185 si applicano all’opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell’ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.

TITOLO VII

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

Art. 190

E’ istituito presso il Ministero della cultura popolare un Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da’ pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

Art. 191

Il Comitato e’ composto:

a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;

b) dei vice presidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;

c) di un rappresentante del P.N.F.;

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell’Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni (ora Industria e Commercio) e di due rappresentanti del Ministero dell’educazione nazionale (ora Ministero Pubblica Istruzione);

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell’ispettorato per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare, e del capo dell’Ufficio della proprieta’ letteraria, scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonche’ di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell’industria, designato dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente dell’Ente italiano per il diritto di autore;

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.

Art. 192

Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sara’ richiesto dal Ministro stesso.

Art. 193

Il Comitato puo’ essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.

Partecipano all’adunanza generale tutti i membri del Comitato.

Le Commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.

Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del Comitato, puo’ invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

Art. 194

La segreteria e’ affidata al Capo dell’Ufficio della proprieta’ letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare.

Art. 195

Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 196

E’ considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell’arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

Art. 197

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento.

Art. 198

(Art. 66 del regolamento)

Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare e’ stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall’esercizio in cui questa legge andra’ in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi dei diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalita’ stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

Art. 199

(Art. 67 del regolamento)

La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l’entrata in vigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformita’ delle disposizioni vigenti.

Art. 200

Sino all’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall’art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

Art. 201

(Art. 65 del regolamento)

Riguardo alle opere pubblicate e dai prodotti gia’ fabbricati prima dell’entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all’obbligo del deposito o di altre formalita’, detto deposito e dette formalita’ devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 202

Agli effetti dell’art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente all’entrata in vigore di questa legge.

Art. 203

Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.

Finche’ non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione e’ regolata dai principi generali di questa legge in quanto applicabili.

Art. 204

A decorrere dall’entrata in vigore di questa legge, la Societa’ italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore).

Art. 205

Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazioni della suddetta legge.

Sono altresi’ abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell’industria fonografica e la legge 2 giugno 1939, n. 739, di conversione del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonche’ ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

Art. 206

(Art. 64 del regolamento)

Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso. Dette sanzioni potranno comportare l’ammenda non superiore alle lire duecento.

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovra’ essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

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