DPR 20/12/94 n.756

DPR 20 dicembre 1994 n.756

(Gazz. Uff. 20 gennaio, n. 16)

Regolamento recante norme per la definizione dell’organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell’art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che ha istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza;

Visto l’art. 1,commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 13 aprile 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Composizione

1. Il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, di seguito determinato CIIS, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia, della difesa, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle finanze.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS altri Ministri, i direttori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, autorità civili e militari ed esperti.

3. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti indicati nel comma 1.

Art. 2.Segreteria

1. Il Segretario generale del CESIS è segretario del CIIS ed esercita le relative funzioni. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di segretario del CIIS sono esercitate dal vice Segretario generale del CESIS.

2. Il CIIS si riunisce di norma nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L’ufficio di segreteria del CIIS ha sede presso la Segreteria genele del CESIS.

Art. 3.Convocazione delle riunioni

1. Il CIIS si riunisce almeno due volte l’anno, nei mesi di giugno e dicembre. La convocazione del CIIS viene stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di propria iniziativa, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta del Segretario generale o di uno o più componenti, i quali hanno facoltà di proporre argomenti per l’iscrizione all’ordine del giorno.

2. La convocazione è effettuata, di norma, con la comunicazione dell’ordine del giorno ai componenti ordinari del CIIS e con la comunicazione degli argomenti di interesse a coloro i quali siano chiamati a partecipare alle sedute. Questi ultimi possono partecipare all’intera seduta o alla trattazione di singoli argomenti. La convocazione deve pervenire in tempo utile e, comunque, almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di urgenza.

3. L’ufficio di segreteria del CIIS provvede agli adempimenti relativi alla formazione dell’ordine del giorno ed alla predisposizione della relativa documentazione.

4. I componenti ordinari del CIIS possono preventivamente consultare gli atti relativi ai vari argomenti iscritti all’ordine del giorno presso l’ufficio di segreteria.

Art. 4.Ordine del giorno.

1. Il segretario del CIIS sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l’approvazione, l’ordine del giorno di ciascuna seduta del CIIS.

2. In caso di urgenza, possono essere esaminati e discussi, previo assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, argomenti non posti all’ordine del giorno.

Art. 5.Funzionamento.

1. Le riunioni del CIIS sono validamente costituite con la partecipazione di tutti i membri di diritto. Quando, per causa di forza maggiore ovvero per concomitanti e preminenti impegni di Stato o di Governo, taluno di essi non possa partecipare alla riunione, delega a rappresentarlo un Sottosegretario di Stato.

2. Ove, nel corso di una seduta, il Presidente del Consiglio dei Ministri sia costretto ad allontanarsi e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza è assunta da un Ministro da lui incaricato.

3. Il Presidente del CIIS ha il potere discrezionale di regolare la discussione e la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.

4. I lavori del CIIS sono coperti dal segreto. Rientra nella discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri fornire all’esterno specifiche informazioni, quando ne ravvisa la necessità.

Art. 6. Processo verbale

1. Il segretario del CIIS redige il processo verbale di ciascuna seduta, ne cura la classificazione ai fini della tutela del segreto e provvede alla conservazione.

2. Il processo verbale della seduta è approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7 Funzioni

1. Il CIIS:

a) svolge funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica

informativa e di sicurezza;

b) esprime parere vincolante sui provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernenti la consistenza dell’organico della Segreteria generale

del CESIS e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente;

c) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il riparto delle somme da assegnare al CESIS, al SISMI ed al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonchè per spese riservate;

d) esprime parere sulla nomina e revoca del Segretario generale del CESIS e sulle nomine degli altri funzionari della Segreteria generale del CESIS, per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull’ordinamento;

e) esprime parere vincolante sulle nomine dei direttori del SISMI e del SISDE e degli altri funzionari per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull’ordinamento;

f) esprime parere per il mantenimento in servizio oltre il limite di età del Segretario generale e del vice segretario del CESIS, nonchè dei direttori e dei vice direttori del SISMI e del SISDE, ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento;

g) esprime parere su ogni altro argomento che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di sottoporre ad esso.

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