Come cambia il diritto d’autore in Italia e in Europa

di Andrea Monti – PC Professionale n. 98

Il disegno di legge C4953 che riforma la legge sul diritto d’autore è stato approvato al Senato ed è passato alla Camera dei deputati all’esame della Commissione Giustizia, con un testo molto articolato e complesso che intende rinforzare e completare la protezione legale delle opere dell’ingegno ma che prevede norme dai contenuti francamente molto preoccupanti.

Alcune modifiche – veniamo subito al sodo – riguardano direttamente la disciplina del software che subisce cambiamenti apparentemente minimi ma in realtà molto drastici. La stortura più evidente (ma non l’unica) è la sostituzione nell’art. 171 bis (che sanziona penalmente la duplicazione di software) della dizione “fine di lucro” con quella “per trarne profitto”. Come ricorderete, recenti sentenze hanno affermato che la duplicazione di software è penalmente rilevante solo se fatta a scopo di lucro, cioè per ottenere un guadagno economico derivante dalla duplicazione (in pratica: vendere copie). Quando entrerà in vigore la riforma – se non succede qualcosa nel frattempo – sarà penalmente perseguibile non solo il commercio, ma anche il semplice scambio fra privati, anche solo per “dare un’occhiata” al programma. E persino la collezione di programmi non più in commercio (ma comunque protetti) e quindi la cui duplicazione non può arrecare danno alcuno.

In proposito – e prima di andare avanti – è necessario ribadire per l’ennesima volta che il punto non è espropriare le software house dei diritti che competono loro, ma quello di avere una regolamentazione equa e non unilateralmente diretta alla tutela di interessi economici di pochi a discapito di quelli della collettività.

Cosa che invece si verifica sistematicamente nel progetto di riforma in esame che ad esempio – modificando l’art. 171 ter e introducendo l’art. 171 octies – rende di fatto illegale persino scambiarsi informazioni sulle caratteristiche hardware di computer, lettori DVD, consolle per videogiochi o sui sistemi di protezione del software. Tanto per fare un esempio pratico delle conseguenze, l’articolo comparso qualche mese fa sulla testata Computer Inter@ctive con il quale si spiegava tecnicamente come modificare un DVD per fargli leggere supporti provenienti da altre aree geografiche, qualora la nuova normativa fosse stata vigente, sarebbe potuto incappare nei pesanti rigori della legge per avere diffuso queste “pericolosissime” informazioni.

Ma la modifica più pesante è l’istituzione di un vero e proprio regime da “pentitismo elettronico” con l’art. 171-nonies che vale la pena riportare nelle sue parti più significative:”La pena principale per i reati di cui agli articoli 171 bis, 171 ter e 171 quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l’individuazione del promotore o organizzatore dell’attività illecita di cui agli articoli 171 ter e 171 quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.”

Ogni commento è veramente superfluo, soprattutto – e veniamo alla seconda parte dell’articolo – se si considera che anche l’Unione Europea sta seguendo strade analoghe con gli emendamenti suggeriti alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione COM(97)0628 – C4-0079/98 – 97/0359(COD) (chi fosse interessato può dare un’occhiata ai “considerando” 2bis, 3, 6, 9, 9 bis, 10 bis, 12 bis, 16 bis, 23, 26, 29 ter, 33 bis su http://giuriweb.unich.it/eu_2_99.htm).

In sintesi lo scenario disegnato dalla proposta di direttiva è il seguente:
prevalenza di fatto della proprietà intellettuale sugli altri diritti
limitazione del diritto alla copia privata digitale
applicazione su larga scala di sistemi di protezione hardware e software
divieto di circolazione di qualsiasi apparato e\o informazione tecnica sul funzionamento dei sistemi di cui al punto precedente
limitazioni sulla circolazione degli apparati di duplicazione
aumento generalizzato dei costi di apparati che consentono la copia e delle memorie di massa
potenziamento dei controlli sugli utenti finali
aggravamento indiscriminato delle sanzioni

Mi piacerebbe poter pensare che tutto questo improbabile rigorismo di altri tempi sia frutto di un errore di qualche dattilografo che – per distrazione – ha scambiato i fogli con la legge sul diritto d’autore con quelli per la lotta ai narcotrafficanti. Se così fosse, sarebbe il caso che qualcuno lo facesse notare, prima che succeda l’irreparabile. Ma se tutto questo non è un grande equivoco, allora c’è veramente da preoccuparsi.

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