Garante dei dati personali – Dec. 30 maggio 2007

Art. 148 DLGV 196/03 – ricorso per blocco del trattamento eseguito dal pubblico ministero – inammissibilità – sussiste
E’ inammissibile ai sensi dell’art.148 DLGV 196/03 il ricorso diretto a bloccare il trattamento dei dati eseguito dal pubblico ministero (nel caso specifico, restituzione di un computer previa formattazione del disco rigido), anche se detto trattamento è relativo a dati personali estranei all’indagine.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. YYYYY presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;

Visti gli articoli 7, 8 e 14.5 S. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’ art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il ricorrente, indagato nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha proposto, in via d’urgenza, un ricorso ex artt. 145 e s. del Codice per chiedere al Garante di vietare (attraverso l’adozione di un provvedimento di blocco del trattamento) la formattazione del materiale informatico (comprendente, tra l’altro, computer, telefoni cellulari, cd-rom, chiavetta Usb) sequestratogli nel luglio 2006 e nel gennaio 2007. Il ricorrente lamenta che la formattazione di tutto il materiale oggetto di sequestro disposta dalla Procura con provvedimento del 15 maggio 2007 provocherebbe, se portata a compimento, la distruzione di dati che lo riguardano (anche sensibili) contenuti in tale materiale, con conseguente pregiudizio per la propria persona. Il ricorrente ha quindi chiesto di sanzionare il comportamento del titolare del trattamento ritenuto illegittimo e di porre a suo carico le spese sostenute per il procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.) e la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. C), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il ricorso in esame è inammissibile dal momento che lo stesso è proposto con riferimento ad un trattamento di dati personali effettuato da un ufficio giudiziario. Il trattamento in questione rientra infatti tra quelli effettuati “per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia” (cfr. artt. 7, 8, comma 2, lett. g) e 47 del Codice).

Nei confronti di tale tipologia di trattamenti, specificatamente individuati dall’art. 8, comma 2, lettera g), del Codice, i diritti di cui al citato art. 7 non possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’art. 145.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 30 maggio 2007

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