Corte Costituzionale Sent. 426/2004

Art. 171-octies L.d.a. – applicazione della sanzione penale in luogo di quella amministrativa fino all’entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22- illegittimità costituzionale – sussiste

SENTENZA N. 426 ANNO 2004 LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall’art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d’autore) e degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), promossi con ordinanze del 3 e del 10 ottobre 2003 dal Tribunale di Modica e del 2 ottobre 2003 dal Tribunale di Agrigento, rispettivamente iscritte ai numeri 1056, 1116 e 1147 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2003 e numeri 1 e 3, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto in fatto

1. Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale di Modica ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell’art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall’art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d’autore), nella parte in cui prevede tra le condotte punibili con la sanzione penale, quella di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, limitatamente ai fatti commessi dall’entrata in vigore della legge n. 248 del 2000 fino all’entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d’autore), per violazione dell’art. 3 della Costituzione, a causa dell’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte depenalizzate dagli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato); b) dell’art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non include tra le attività illecite vietate anche l’utilizzazione per uso privato dei predetti dispositivi illeciti di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), e dell’art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti, per la violazione dell’art. 3 della Costituzione, a causa dell’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte vietate e quindi depenalizzate dall’art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000.

1.1. In punto di fatto il remittente espone che nei processi penali a quo si procede per il reato di cui all’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, concernente l’utilizzazione ad uso privato di parti di apparati idonei alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

1.2. Ciò premesso il remittente ricostruisce il quadro normativo della materia, osservando che l’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, inserito dall’art. 17 della legge n. 248 del 2000, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. La norma specifica, inoltre, che si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

L’art. 6 del successivo decreto legislativo n. 373 del 2000, emanato in adempimento della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999), attuativa della direttiva europea 98/84/CE del 20 novembre 1998, in tema di tutela dei servizi ad accesso condizionato, punisce invece con sanzione amministrativa pecuniaria chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all’art. 4, il quale, a sua volta, vieta: a) la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti di cui all’art. 1, comma 1, lettera g); b) l’installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali dei predetti dispositivi illeciti; c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l’uso degli stessi dispositivi.

L’art. 1 dello stesso decreto precisa poi, al comma 1, lettera g), che per dispositivo illecito deve intendersi ogni apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile, senza l’autorizzazione del fornitore, l’accesso ad un servizio protetto, e cioè ad un servizio ad accesso condizionato o di accesso condizionato.

Il medesimo art. 1 stabilisce poi, al comma 1, lettera b), che per servizio ad accesso condizionato, va inteso uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:

1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;

2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;

3) servizi della società dell’informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Per servizio di accesso condizionato, deve intendersi (comma 1, lettera c) il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai predetti servizi elencati alla lettera b), e, infine, per accesso condizionato (comma 1, lettera d), ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio.

L’art. 1 della legge n. 22 del 2003 ha infine previsto che alle attività vietate dall’art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, e sanzionate amministrativamente dall’art. 6, si applichino le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli artt. 171-bis e 171-octies della legge n. 633 del 1941.

1.3. Così ricostruito il quadro normativo, il remittente osserva che secondo l’interpretazione della Cassazione (Cass., sez. un., n. 8545 del 2003), il rapporto tra la fattispecie penalmente sanzionata di cui all’art. 171-octies e quella sanzionata in via amministrativa in base al combinato disposto degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000 va ricostruito nel senso che: a) limitatamente alle condotte tipiche sostanzialmente assimilabili o sovrapponibili, la fattispecie punita con sanzione amministrativa deve ritenersi speciale rispetto a quella punita con sanzione penale, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonché la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato e deve pertanto applicarsi in via esclusiva, ex art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); b) continua ad essere penalmente sanzionata, ai sensi dell’art. 171-octies, la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, non assimilabile ad alcuna tra quelle amministrativamente sanzionate.

1.4. La Cassazione ha poi precisato, nella stessa sentenza sopra indicata, che la nuova legge n. 22 del 2003, la quale ha disposto l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 171-octies anche alle condotte sanzionate in via amministrativa dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000, non ha carattere meramente interpretativo ed ha semplicemente introdotto le sanzioni penali per le predette fattispecie in aggiunta alle sanzioni amministrative.

1.5. Quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente osserva che l’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941 determina una irragionevole disparità di trattamento nella parte in cui continua a punire con sanzione penale comportamenti confinati nella sfera privata del soggetto agente o comunque non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale (quali l’utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale), mentre condotte di evidente maggior disvalore giuridico e sociale, perché lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei servizi protetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro, vengono sanzionate come illecito amministrativo. Per la medesima ragione il remittente ritiene che gli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non prevedono tra le attività illecite vietate e sanzionate in via amministrativa anche la utilizzazione per uso privato dei predetti dispositivi illeciti violino l’art. 3 della Costituzione, a causa dell’irragionevole disparità di trattamento di tale condotta, penalmente sanzionata, rispetto alle più gravi condotte punite solo in via amministrativa dall’art. 4 del predetto decreto legislativo n. 373 del 2000.

1.6. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

2. Anche il Tribunale di Agrigento ha sollevato, in relazione all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, nella parte in cui punisce con sanzione penale l’utilizzazione per uso privato, ed a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale.

2.1.In punto di fatto, il remittente espone che all’imputato nel processo penale a quo è stato contestato il reato di cui al predetto art. 171-octies, perché utilizzava per uso privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato ( c.d. smart card idonee a decodificare programmi di Tele +).

2.2. Ciò premesso, il giudice a quo, ricostruito il quadro normativo in materia (in modo sostanzialmente coincidente con quello delle citate ordinanze del Tribunale di Modica), osserva che, secondo le sezioni unite della Cassazione, la fattispecie punita con sanzione amministrativa di cui al decreto legislativo n. 373 del 2000 deve ritenersi speciale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonché la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato e deve pertanto applicarsi in via esclusiva ai sensi dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981.

Di conseguenza l’ambito di applicabilità dell’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941 deve ritenersi ormai circoscritto alle ipotesi residuali di condotte tipiche non sovrapponibili od assimilabili a quelle previste dal decreto legislativo, ovvero alle ipotesi di condotte tipiche che non siano qualificate dal fine di commercio o dal pagamento di una somma per l’accesso al servizio.

Ciò stante, la norma censurata sarebbe, ad avviso del remittente, lesiva del principio di uguaglianza in quanto del tutto irragionevolmente sanziona penalmente la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, laddove gli artt. 1 e 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000 puniscono ormai con mera sanzione amministrativa le ben più gravi condotte di fabbricazione, importazione, promozione, vendita, noleggio dei medesimi apparati.

2.3. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Modica e il Tribunale di Agrigento censurano l’art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall’art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d’autore), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede tra le condotte punibili con la sanzione penale, quella di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

I remittenti assumono la violazione dell’art. 3 della Costituzione, a causa dell’irragionevole disparità di trattamento tra la condotta punita con sanzione penale e le più gravi condotte depenalizzate dagli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), riguardanti la vendita, l’importazione, la promozione e l’installazione dei dispositivi illeciti di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), ovvero ogni apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile, senza l’autorizzazione del fornitore, l’accesso ad un servizio protetto. La censura di costituzionalità riguarda i soli fatti commessi dall’entrata in vigore della legge n. 248 del 2000 fino all’entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d’autore), che ha esteso le sanzioni penali previste dall’art. 171-octies alle condotte di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000.

Il Tribunale di Modica censura inoltre l’art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non include, tra le attività illecite vietate, anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), e l’art. 6 del predetto decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria anche l’utilizzazione per uso privato degli stessi dispositivi illeciti. Anche in questo caso, il Tribunale di Modica ritiene violato l’art. 3 della Costituzione, a causa dell’irragionevole disparità di trattamento tra la condotta punita con sanzione penale e le più gravi condotte vietate e quindi depenalizzate dall’art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000.

1.1. In ordine alla questione riguardante l’art. 171-octies, va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, per la quale i remittenti avrebbero dovuto accertare il fatto contestato prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Infatti non è dubbio che i giudici a quo procedono per l’applicazione dell’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941 e che i dubbi di costituzionalità sulla norma da applicare possono dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale in un qualsiasi momento dello svolgimento del processo.

1.2. Quanto al merito della questione, occorre innanzitutto ricordare che l’uso di dispositivi illeciti per fruire di servizi audiovisivi ad accesso condizionato è stato regolato nella sua interezza dall’art. 17 della legge n. 248 del 2000, il quale ha aggiunto alla legge n. 633 del 1941 l’art. 171-octies. Tale articolo punisce con sanzione penale la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si tratta di una norma che colpisce sia l’aspetto della commercializzazione dei dispositivi illeciti, sia l’aspetto del loro utilizzo.

In attuazione della direttiva comunitaria n. 98/84/CE, del 20 novembre 1998, in tema di tutela dei servizi ad accesso condizionato, è intervenuto poi il decreto legislativo n. 373 del 2000, il quale ha previsto l’irrogazione di una sanzione amministrativa (art. 6) a carico di chiunque (art. 4) ponga in essere una delle seguenti attività: a) la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti di decodificazione; b) l’installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali dei predetti dispositivi; c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l’uso degli stessi dispositivi.

La disposizione, come risulta evidente, si occupa dell’aspetto commerciale del fenomeno ed ignora l’aspetto dell’utilizzo dei decodificatori.

1.3. Dalla sovrapposizione delle due citate disposizioni è derivata un’alterazione del sistema. Infatti, mentre l’art. 171-octies introdotto dalla legge n. 248 del 2000 ha posto sullo stesso piano i vari comportamenti dallo stesso articolo contemplati, prevedendo per tutti la medesima sanzione penale, il successivo decreto legislativo n. 373 del 2000, emesso in attuazione della direttiva comunitaria sopra citata, si è occupato soltanto dei comportamenti che attengono alla commercializzazione dei dispositivi illeciti, prevedendo per questi, non più la sanzione penale, ma la sanzione amministrativa, e non ha considerato l’aspetto dell’utilizzazione dei dispositivi, di modo che per quest’ultima ipotesi è rimasta applicabile la sanzione penale originariamente prevista per tutti i comportamenti in questione.

1.4. La situazione verificatasi è stata posta in evidenza dalle sezioni unite della Cassazione, le quali, con sentenza n. 8545 del 2003, hanno ritenuto che il rapporto tra le fattispecie penalmente sanzionate di cui all’art. 171-octies e quelle sanzionate in via amministrativa in base al combinato disposto degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000 vada ricostruito nel senso che: a) limitatamente alle condotte tipiche sostanzialmente assimilabili o sovrapponibili, la fattispecie punita con sanzione amministrativa deve ritenersi speciale rispetto a quella punita con sanzione penale, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonché la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato e ad essa deve pertanto applicarsi in via esclusiva, ex art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione amministrativa; b) la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, non assimilabile ad alcuna tra quelle amministrativamente sanzionate, continua ad essere penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 171-octies.

1.5. Questa situazione di distonia del sistema è stata poi eliminata dalla legge n. 22 del 2003, la quale ha previsto che ai comportamenti illeciti di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000 si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

1.6. È da sottolineare a questo punto che il legislatore del 2000, nell’emanare l’art. 171-octies, ha considerato di pari gravità i comportamenti riguardanti la commercializzazione e l’utilizzo dei dispositivi illeciti atti alla decodificazione, prevedendo per tutti la sanzione penale, mentre il legislatore del 2003, aggiungendo la sanzione penale a quella amministrativa per i soli comportamenti riguardanti la commercializzazione di detti dispositivi illeciti, previsti dall’art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, ha evidentemente considerato questi ultimi di maggiore gravità.

1.7. Resta tuttavia la situazione di distonia, alla quale sopra si faceva cenno, per i fatti commessi sotto la disciplina del decreto legislativo n. 373 del 2000 (che regola anche i fatti anteriormente puniti dall’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, introdotto dalla legge n. 248 del 2000, in quanto norma più favorevole ai sensi dell’art. 2 del codice penale) fino all’entrata in vigore della legge n. 22 del 2003. In questo periodo, infatti, l’attività di utilizzo di dispositivi illeciti, considerata, come si è visto, di pari gravità rispetto all’attività di commercializzazione degli stessi dall’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, e di minore gravità dalla legge n. 22 del 2003, è stata punita con una pena più afflittiva (sanzione penale) di quella (sanzione amministrativa) prevista per la predetta attività di commercializzazione dal decreto legislativo n. 373 del 2000.

La disciplina applicabile alle condotte realizzatesi nel cennato periodo di tempo, prevedendo una sanzione penale per comportamenti di pari o minore gravità rispetto a quelli per i quali è prevista una sanzione amministrativa, è manifestamente irragionevole.

Di conseguenza questa Corte non può che dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 171-octies aggiunto alla legge n. 633 del 1941 dalla legge n. 248 del 2000, nella parte in cui prevede la sanzione penale, anziché la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000, per l’utilizzo privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (cfr. sentenze n. 287 del 2001 e n. 52 del 1996), relativamente al periodo che va dall’entrata in vigore del citato art. 171-octies fino all’entrata in vigore della legge n. 22 del 2003. Tale intervento sostitutivo assorbe la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Modica in ordine agli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall’entrata in vigore di detto art. 171-octies fino all’entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d’autore), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l’utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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