DLGV 30/05 – artt. 194 – 246

Capo V

PROCEDURE SPECIALI

Art. 194.
Procedura di espropriazione

1. Il decreto di espropriazione e’ trasmesso in copia all’Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti dall’amministrazione espropriante, che ha, senz’altro, facoltà di avvalersene. All’amministrazione stessa e’ anche trasferito l’eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che modificano o revocano i precedenti decreti, l’Ufficio italiano brevetti e marchi dà notizia nel Bollettino ufficiale e fa annotazione nel titolo o nella domanda.

2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale deve essere indicata la durata dell’utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale, la brevettazione e la registrazione, nonche’ la pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.

3. Ai soli fini della determinazione dell’indennità da corrispondersi per l’espropriazione, se non si raggiunge l’accordo circa l’ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito professionalità ed esperienza nel settore della proprietà industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.

5. Le spese dell’arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l’onere relativo. Tale onere grava, in ogni caso, sull’espropriato quando l’indennità venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente dall’amministrazione.

6. La determinazione degli arbitratari può essere impugnata davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione dell’indennità. Il termine dell’impugnazione e’ di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione dell’indennità viene comunicata alle parti.

Art. 195.
Domande di trascrizione

1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell’avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive.

2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;
c) la natura dell’atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;
d) l’elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.

Art. 196.
Procedura di trascrizione

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere uniti:
a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione; oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal titolare; l’Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

2. E’ sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che e’ quella della trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell’avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonche’ il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.

7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l’ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia e’ stata concessa.

Art. 197.
Annotazioni

1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell’Ufficio per l’annotazione sul registro di cui all’articolo 185.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.

4. E’ sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all’articolo 201.

6. Le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti all’Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

Art. 198.
Procedure di segretazione militare

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio brevetti europeo o l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, ne’ depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 e’ punita con l’ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l’arresto. Se la violazione e’ commessa quando l’autorizzazione sia stata negata, si applica l’arresto in misura non inferiore ad un anno.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del servizio militare brevetti del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.

4. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell’Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.

5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all’obbligo del segreto.

6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa può chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione relativa. L’Ufficio dà comunicazione della richiesta all’interessato, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all’Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all’espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l’inventore o il suo avente causa ha diritto ad un’indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.

8. Per i modelli di utilità l’ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all’invenzione per domande di brevetto già depositate all’estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.

10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.

11. L’invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonche’ durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l’obbligo del segreto.

12. L’invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all’interessato la determinazione di promuovere l’espropriazione con imposizione del segreto.

13. L’obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto e’ punita ai termini dell’articolo 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell’ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l’esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all’ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell’esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l’obbligo del segreto. La presidenza dell’esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

22. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all’espropriazione dei diritti derivanti dall’invenzione ai sensi delle norme relative all’espropriazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell’abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.

Art. 199.
Procedura di licenza obbligatoria

1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l’uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare istanza motivata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L’Ufficio dà pronta notizia dell’istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all’accoglimento dell’istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L’opposizione deve essere motivata.

3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l’Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l’istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati. L’atto di convocazione e’ inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purche’ siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell’avvenuto ricevimento della comunicazione.

4. Nell’atto di convocazione l’Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all’istante copia delle opposizioni presentate.

5. L’istante può presentare controdeduzioni scritte all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento della riunione.

6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attività produttive concede la licenza o respinge l’istanza.

7. Il termine per la conclusione del procedimento e’ di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Art. 200.
Procedura di licenza volontaria sui principi attivi

1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all’articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;
b) nome del principio attivo;
c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione;
d) indicazione dell’officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 8.

3. L’UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, dell’istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.

4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d’intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalità, al Ministero delle attività produttive – UIBM. Se nei trenta giorni successivi l’Ufficio non comunica rilievi alle parti, l’accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.

5. Nel caso in cui le parti comunichino all’UIBM che non e’ stato possibile raggiungere un accordo, l’Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui al comma 15.

6. Il Ministero delle attività produttive, nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non e’ stato possibile raggiungere un accordo tra parti.

7. La commissione e’ composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

8. La commissione di cui al comma 14, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall’UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un’ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un’equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di principi attivi.

9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l’accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attività produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Capo VI

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 201.
Rappresentanza

1. Nessuno e’ tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell’articolo 205, comma 3.

2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d’incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. L’atto di nomina o la lettera d’incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d’incarico.

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all’uopo istituito presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

5. Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell’Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all’Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell’Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell’attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l’attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all’Ufficio e al Consiglio dell’ordine, cui spetta l’attività di controllo del rispetto delle condizioni per l’esercizio dell’attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo.

6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

Art. 202.
Albo dei consulenti

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell’ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonche’ da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

2. L’Albo e’ costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

3. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4. La vigilanza sull’esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 203.
Requisiti per l’iscrizione

1. Può essere iscritta all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell’ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell’Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia o nell’Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito della residenza in Italia non e’ richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l’iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l’esame di abilitazione, di cui all’articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. L’iscrizione e’ effettuata dal Consiglio dell’ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L’avvenuta iscrizione e’ prontamente comunicata dal Consiglio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. I soggetti indicati nel comma 5 dell’articolo 201 che esercitano l’attività di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti all’albo dei consulenti in proprietà industriale ai fini dell’esercizio dei diritti ed all’osservanza degli obblighi previsti nell’ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all’assemblea degli iscritti all’albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’ordine.

4. I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano residenza ovvero domicilio professionale in uno Stato membro dell’Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 120, comma 3, del presente codice.

Art. 204.
Titolo professionale oggetto dell’attività

1. Il titolo di consulente in proprietà industriale e’ riservato alle persone iscritte nell’albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.

2. Le persone indicate nell’articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte.

3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

4. Se l’incarico e’ conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l’incarico e’ conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l’incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

Art. 205.
Incompatibilità

1. L’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell’ambito di enti o imprese, e dell’attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l’esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.

2. L’iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e’ compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l’iscrizione in altri albi professionali e con l’esercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell’ambito di enti o di imprese, ovvero nell’ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:
a) dell’ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui e’ inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

Art. 206.
Obbligo del segreto professionale

1. Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l’articolo 200 del codice di procedura penale.

Art. 207.
Esame di abilitazione

1. L’abilitazione e’ concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive;
d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all’articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;
e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla lettere b), c) e d), se impossibilitati.

2. E’ ammessa all’esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea includenti l’attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell’abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

3. E’ ammessa all’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

4. Il periodo di tirocinio e’ limitato a diciotto mesi se il candidato all’esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell’abilitazione richiesta.

5. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

6. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l’iscrizione nella sezione marchi e’ indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.

Art. 208.
Esonero dall’esame di abilitazione

1. Sono esonerati dall’esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero delle attività produttive, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 209.
Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale o i domicili professionali oppure la sede dell’ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.

Art. 210.
Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto

1. Il consulente abilitato e’ cancellato dall’albo:
a) quando e’ venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 205;
c) quando ne e’ fatta richiesta dall’interessato.

2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

3. Il consulente abilitato e’ dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonche’ in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell’accertato adempimento.

Art. 211.
Sanzioni disciplinari

1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

Art. 212.
Assemblea degli iscritti all’Albo

1. L’assemblea e’ convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa e’ regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all’albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all’albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.

Art. 213.
Compiti dell’assemblea

1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, per l’approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell’ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l’elezione del Consiglio dell’ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

2. L’assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell’ordine lo reputi necessario, nonche’ quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all’albo.

Art. 214.
Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’ordine

1. I componenti del Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità e’ preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell’ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell’ambito di enti o imprese di cui all’articolo 205, comma 3, dall’altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell’albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E’ ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.

Art. 215.
Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale

1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale e’ retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed e’ composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 214.

2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 216.
Attribuzioni del presidente del Consiglio dell’ordine

1. Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.

2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

Art. 217.
Attribuzioni del Consiglio dell’ordine

1. Il Consiglio dell’ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all’articolo 207;
h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all’esame di abilitazione di cui all’articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l’ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

Art. 218.
Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell’ordine,
scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell’ordine

1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non e’ in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l’assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell’atto di convocazione.

Art. 219.
Sedute del Consiglio dell’ordine

1. Il Consiglio dell’ordine e’ convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all’inizio di ogni seduta.

Art. 220.
Procedimento disciplinare

1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l’audizione dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.

3. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

4. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.

5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

Art. 221.
Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine

1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell’ordine e’ esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.

2. Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell’operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 222.
Tariffa professionale

1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera d).

2. Lo svolgimento delle attività relative all’ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Capo VII

GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI

Art. 223.
Compiti

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche’ con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all’aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;
c) promozione della cultura e dell’uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l’analisi competitiva dell’Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 224.
Risorse finanziarie

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell’ammontare delle tasse di cui al comma 1 all’Ufficio europeo dei brevetti, così come previsto dall’articolo 30 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l’Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

Art. 225.
Diritti di concessione e di mantenimento

1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo e’ dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, nonche’ delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e’ fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

Art. 226.
Termini e modalità di pagamento

1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice e’ effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

Art. 227.
Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.

2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e’ ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e’ determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali. 4. Nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

Art. 228.
Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non e’ tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

Art. 229.
Diritti rimborsabili

1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previste per il deposito di opposizione e’ rimborsato in caso di estinzione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lettera b).

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L’autorizzazione viene disposta d’ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell’avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

Art. 230.
Pagamento incompleto od irregolare

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all’articolo 223 può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione I
Marchi

Art. 231.
Domande anteriori

1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

Art. 232.
Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e’ stato registrato.

Art. 233.
Nullità

1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.

2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 234.
Trasferimento e licenza del marchio

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 235.
Decadenza per non uso

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purche’ non ancora decaduti a tale data.

Art. 236.
Decadenza per uso ingannevole

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

Sezione II
Disegni e modelli

Art. 237.
Domande anteriori

1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale.

Art. 238.
Proroga della privativa

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purche’ non scaduti, ne’ decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

2. Le tasse di concessione corrisposte in un’unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall’articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 239.
Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore

1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’azienda.

Art. 240.
Nullità

1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all’articolo 77 del presente codice.

Art. 241.
Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

Sezione III
Nuove Varietà Vegetali

Art. 242.
Durata della privativa

1. Le disposizioni dell’articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l’utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

Sezione IV
Invenzioni

Art. 243.
Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

1. La disciplina di cui all’articolo 65 del presente codice si applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore dell’articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche’ a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, ancorche’ in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

Sezione V
Domande anteriori

Art. 244.
Trattamento delle domande

1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.

Sezione VI
Norme di Procedura

Art. 245.
Disposizioni procedurali

1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice.

2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all’articolo 134, comma 3, le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore.

3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

4. Le norme di procedura di cui all’articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l’entrata in vigore del codice.

Sezione VII
Abrogazioni

Art. 246.
Disposizioni abrogative

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;
g) l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;
i) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l’articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
r) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
u) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
ee) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
ii) l’articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell’articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l’articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

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