Trib. Brescia Sez. II penale Sent. n. 1619/04

Sentenza N. 1619

del 22/4/2004

Depositata in cancelleria il 24/05/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Seconda Sezione Penale

In composizione monocratica nella persona del Giudice  

Dott. Paolo Mainardi

ha pronunciato la seguente                                     

SENTENZA

RITO ABBREVIATO

nella causa penale a carico di:                                   

Tizio nato a Brescia il ***, residente a

**** (BS) via **** n. *                                    

LIBERO – PRESENTE

difeso di fiducia dall’avv. Simone Pillon del foro di Brescia      

IMPUTATO

omissis…                                                                                              

C) del reato p. e p. agli artt. 81 e 600 quater c.p. perché, con più azioni  esecutive  di  un  medesimo  disegno  criminoso, consapevolmente si procurava materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, ed in particolare deteneva sul proprio personal computer maxi-tower assemblato, con installati due hard disk, n. 11 immagini a carattere pedopornografìco sul disco “C” contenute in un file compresso protetto da password.                                         

Accertato in ***** l’11/12/2002                 

omissis …                         

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero conclude: concesse attenuanti generiche, riduzione per il rito, condannarsi alla pena di mesi 5 e gg. 10 di reclusione.

Il difensore dell’imputato conclude: assoluzione perché il fatto non sussiste.

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia in data ***, Tizio, Caio, Sempronio e Mevio venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati ex ari 81 e 600 quater c.p. loro rispettivamente ascritti come in epigrafe.

Previo stralcio della posizione di Mevio,  che definiva la sua posizione ex art. 444 c.p.p., e differito il processo al fine di consentire alle difese di Tizio e Caio di esperire indagini tecniche sul materiale informatico in sequestro[i], all’udienza del 16 marzo 2004, mentre Caio e Sempronio accedevano al rito abbreviato ‘puro’, Tizio chiedeva di accedere al rito abbreviato condizionato all’acquisizione della relazione scritta redatta dal consulente tecnico della difesa. Acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero, stralciata la posizione di Tizio in seguito a provvedimenti ex art. 441, V comma c.p.p. assunti all’esito della discussione, finalizzati all’acquisizione di elementi di natura tecnica dal consulente del Pubblico Ministero, all’udienza del 22 aprile 2004 si procedeva alla discussione, ove le parti concludevano come in epigrafe.

Si contesta all’imputato, rubricando una contestazione ex art. 81 cpv./600 quater c.p., di essersi consapevolmente procurato materiale a contenuto “pedopornografico”, ossia afferente allo sfruttamento sessuale di soggetti minorenni; in particolare, si contesta la detenzione sul proprio p.c. di undici immagini “contenute in un file compresso protetto da password”

Le modalità di apprensione del materiale in sequestro e la sua precisa identificazione si rinvengono nel verbale di perquisizione e sequestro dell’ 11.12.2002 dei C.C. di San Zeno sul Naviglio; con la doverosa osservazione che il relativo verbale enuncia l’acquisizione di svariata altra documentazione (videocassette, floppy disc, mini disc, ed, ecc.) che, alla stregua degli accertamenti successivamente svolti tramite consulenza tecnica, non esibiva rilevanza ex art. 600 quater c.p., non rivestendo carattere pedo-pornografico.

Da sottolinearsi, altresì, che il procedimento ‘bresciano’ sorgeva a seguito di trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Milano dichiaratasi incompetente.

Ciò precisato in fatto, mette conto premettere all’esame della posizione di Tizio alcune brevi osservazioni di carattere generale.

La norma di cui all’art. 600 quater c.p. punisce chi, consapevolmente, si procura “materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto”. La norma incriminatrice in oggetto esibisce minor disvalore, e assai più tenue trattamento sanzionatorio, rispetto alle altre figure criminose introdotte dalla 1. n. 269/98 (artt. 600 bis, 600 ter, 600 quinquies), atteso che, a differenza di queste, non punisce comportamenti ‘attivi’, in quanto positivamente intesi al coinvolgimento di minori in attività di meretricio e pornografia, ma mira alla punizione del “consumatore finale” di quest’ultima; ciò, sull’ovvio presupposto che l’acquisizione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale a contenuto pedopornografico contribuisca ad alimentare ed incrementare il relativo mercato, con ciò dispiegando un, seppur indiretto, effetto di consolidamento e allargamento del medesimo.

Così identificata la ratio della fattispecie, suoi elementi costituivi sono, sul piano obiettivo, la detenzione di materiale avente l’indicato contenuto; sul piano soggettivo, la consapevolezza – non solo, ciò che è sin troppo ovvio, della detenzione del materiale, ma, soprattutto – della natura illecita, e in specifico afferente allo sfruttamento di minori, del materiale stesso.

Sotto il primo profilo, occorre chiarire, con riferimento ai materiali informatici, e, segnatamente, a quelli connessi a navigazione nel web, che la norma, punendo chi “si procura o dispone” di materiale illecito, e non chi, semplicemente, lo visiona, consente lo svolgimento della pretesa punitiva non nei confronti di tutti coloro che, navigando in internet, “entrino in contatto”, semplicemente, con immagini aventi quel contenuto, ma coloro che “se ne approprino”, “salvandole” e veicolandole o sul disco fisso del p.c. o su altri supporti, con esso interfacciabili, che ne consentano la visione o comunque la riproduzione. Lo ‘scaricamento’ dei materiali, ovviamente, deve essere consapevole e volontario, dovendosi escludere profili di responsabilità penale nei casi in cui il materiale rinvenuto sul p.c. costituisca la mera traccia di una trascorsa consultazione del web, creata dai sistemi di salvataggio automatico del personal computer.

Fatte tali brevi premesse di carattere generale, snodo centrale dell’odierna vicenda è la verifica del carattere ‘consapevole’ e ‘volontario’ della memorizzazione sui (due) hard disc del p.c. detenuto da Tizio delle immagini di carattere pornografico ivi rinvenute: dato, questo, che può darsi per assodato, sulla scorta di quanto rilevato dal c.t. del Pubblico Ministero, e in alcun modo contestato dalla difesa, all’interno dei predetti h.d. si rinveniva un file (denominato (…)desktop\Pendrive\Downloads\XP.zip”) che conteneva, come da contestazione, n. 11 immagini a contenuto illecito[ii].

L’utilizzo del p.c. da parte di Tizio è dato a sua volta assolutamente pacifico e giudizialmente incontestato.

Il consulente tecnico della difesa, nella sua relazione, esaminato il p.c.

in sequestro, affermava in sintesi che:

– il file xr.zip poteva essere scaricato dal web scambiandolo per un aggiornamento ad un gioco: segnatamente, al gioco GTA3 che, come dimostravano gli accertamenti svolti, veniva assiduamente utilizzato da Tizio;

– il file in questione poteva essere aperto solo previo utilizzo di una password, probabilmente non conosciuta da Tizio posto che alcun software di decriptazione era stato reperito sul suo p.c.;

– le immagini illecite ivi contenute non erano state salvate in nessun altro file o directory del computer.

Simili rilievi, all’evidenza intesi a sostenere l’assoluta non volontarietà del ‘salvataggio’ di immagini pedopornografiche sul computer di Tizio, sono in linea con quanto dallo stesso affermato in sede di dichiarazioni spontanee, laddove egli adduceva di essere assolutamente sicuro di avere scaricato quel file quale aggiornamento del gioco GTA, e di non essere mai riuscito ad aprirlo (evidentemente, per mancanza della password),’dimenticandolo’ nella memoria del p.c.

All’udienza del 22 aprile 2004, al fine di verificare gli elementi addotti dalla difesa, si procedeva all’audizione del consulente tecnico del Pubblico Ministero, prima da solo e poi in contraddittorio con il c.t. difensivo; si apprendeva così conclusivamente:

– che il file xr.zip è un file che può effettivamente contenere anche l’aggiornamento di un gioco elettronico, protetto da password;

– che sul p.c. di Tizio era installato un programma di decriptazione delle password, pur non essendo chiaro, alla stregua di quanto affermato dai consulenti, se esso possa essere utilizzato anche per file non in formato word o excel (ma in formato zip, come quello in questione);

– che non c’era traccia delle immagini illecite contenute in quel file ne nella cartella “file recenti”, nè nella cartella “file temporanei” (quest’ultima è una cartella dove si ‘appoggiano’ i file zip ‘decompressi’, e dove rimane traccia, per un periodo variabile, dell’apertura di quei file).

Questi gli elementi acquisiti; alla luce della loro complessiva valutazione non ritiene questo Giudice che si possa affermare in modo persuasivo e tranquillizzante che Tizio abbia consapevolmente ‘scaricato’ da Internet le immagini illecite che sono state reperite dal c.t. del Pubblico Ministero.

In primo luogo, l’ipotesi che egli possa avere scaricato il file nella convinzione che contenesse l’aggiornamento di un videogame appare seriamente sostenibile, in quanto convalidata anche dal consulente del Pubblico Ministero.

Ancor di più essa prende corpo una volta che si consideri la totale assenza di prove circa la consultazione e la visione, da parte di Tizio — detenesse o non la necessaria password[iii] – delle immagini ivi contenute, come dimostra, nella misura che può essere processualmente somministrata alla stregua di quanto osservato, la ricognizione delle cartelle “file recenti” e “temporanei”, nonché la circostanza che non risulta alcun trasferimento delle immagini in altre ripartizioni della memoria del p.c.

Non possono poi trascurarsi, sempre su questa linea, ulteriori elementi di valutazione. Invero, a differenza degli altri – originari – coimputati del processo Caio, Sempronio e Mevio, i quali detenevano numerosissime immagini a contenuto illecito, spesso contenute in diversi supporti, cartacei e magnetici di vario tipo (CD ROM e videocassette), le immagini captate nella disponibilità di Tizio sono solo undici, e sono allocate in un unico file, oggetto, per quanto risulta, di un solo, originario download; ciò rende ancora maggiormente plausibile l’ipotesi, coonestata dalla difesa, che esse possano derivare da un’erronea operazione di salvataggio dal web, non essendovi elementi ulteriori che suffraghino l’idea di un interesse dell’imputato per i materiali a contenuto pedopornografico. Ne basta a contrastare quest’ipotesi il dato della permanenza del file nella memoria del computer, dato che può essere agevolmente spiegato con una dimenticanza dell’imputato – magari successiva ad un tentativo di ricerca della password non riuscito -.

In definitiva, secondo un sorvegliato e prudente criterio di valutazione, condotto alla stregua dei principi di cui all’ari 192, II comma c.p.p. e 530, II comma c.p.p., non ritiene il Decidente che gli elementi raccolti consentano di sostenere, in termini sufficientemente persuasivi, l’ipotesi che Tizio si sia procurato – consapevolmente – le immagini illecite rinvenute nel suo p.c.,apparendo l’alternativa lettura della vicenda prospettata dalla difesa plausibile e compatibile con gli elementi raccolti.

Deve allora conseguentemente pronunziarsi sentenza assolutoria ai

sensi degli artt. 442 e 530, II comma c.p.p. per insussistenza del fatto.

PER QUESTI MOTIVI

II Giudice

visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.

ASSOLVE Tizio dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Giorni 45 per la motivazione.

Brescia, 22 aprile 2004

IL G. Mon.

(Dott. Paolo Mainardi)

[i] Differimento giustificato, in particolare, dalla circostanza che, per il tardivo invio da parte del Pubblico Ministero del fascicolo processuale, non poteva provvedersi tempestivamente circa la richiesta di svolgimento di accertamenti tecnici formulata dalla difesa del Tizio alcuni mesi prima della celebrazione dell’udienza.

[ii] All. 6 della consulenza tecnica del Pubblico Ministero.

[iii] II dato non può essere ne affermato ne escluso alla stregua di quanto rilevato.

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