S 2980/04

SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 2980

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, DELOGU, FAVARO, GABURRO e BETTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2004

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Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport

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Art. 1.

(Interventi finanziari in materia di beni e attività culturali e di sport)

    1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 5.830.000 euro per l’anno 2004, di 8.605.000 euro per l’anno 2005 e di 16.155.000 euro per l’anno 2006. Gli interventi sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.

    2. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 500.000 euro per l’anno 2004, di 2.000.000 di euro per l’anno 2005 e di 7.500.000 euro per l’anno 2006 per il finanziamento del Piano pluriennale per l’archeologia.

    3. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 500.000 euro per l’anno 2004, di 1.000.000 di euro per l’anno 2005 e di 2.500.000 euro per l’anno 2006 per il completamento della Biblioteca digitale italiana.

    4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Castello Carrarese di Padova è dato in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede altresì, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare, anche tramite apposito atto convenzionale con altri soggetti pubblici o privati, modalità di gestione del bene idonee ad assicurarne la piena valorizzazione culturale.

    5. Per lo svolgimento delle proprie attività, è assegnato alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro dell’Opera di Roma un contributo straordinario di 203.000 euro per l’anno 2004, di 938.000 euro per l’anno 2005 e di 2.438.000 euro per l’anno 2006.

    6. È costituita la Fondazione Giorgio Gaber, al fine di tramandare l’opera del grande musicista e di valorizzare il genere espressivo «teatro canzone». Alla Fondazione partecipano quali fondatori, oltre alla Associazione culturale Giorgio Gaber di Milano, altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di 50.000 euro per l’anno 2004 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

    7. È costituita la Fondazione Lucio Colletti, al fine di tramandare l’opera e gli studi dell’insigne filosofo. Alla Fondazione partecipano quali fondatori, oltre al Centro studi Lucio Colletti di Roma, altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di 50.000 euro per l’anno 2004 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

    8. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad euro 6.830.000 per l’anno 2004, ad euro 11.605.000 per l’anno 2005 e ad euro 26.155.000 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

    9. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 5, 6 e 7, pari ad euro 303.000 per l’anno 2004, ad euro 1.238.000 per l’anno 2005 e ad euro 2.738.000 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di beni e attività culturali e di sport)

    1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
    «17-bis. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:
        a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;

        b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.»;

        b) al comma 18:
    1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        «b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive»;
    2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
        «h-bis) l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende affiliarsi»;
        c) i commi 18-bis e 18-ter sono sostituiti dai seguenti:
    «18-bis. Lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve altresì prevedere la disciplina del divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina.

    18-ter. La disposizione di cui al comma 18, lettera a), non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciue, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
    18-quater. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali».

    2. All’articolo 171-ter, comma 1, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro».

    3. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una commissione avente il compito di elaborare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di iniziativa legislativa di riassetto della normativa sul diritto d’autore concernente la diffusione delle opere dell’ingegno per via telematica, con particolare riguardo alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse.
    4. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato.
    5. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all’articolo 8» sono soppresse;

        b) all’articolo 8, comma 1, le parole: «Con i provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

    6. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, con i quali sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività musicali e di danza, sono abrogati, rispettivamente, il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2002, n. 47, ed il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 maggio 2002, n. 188.

    7. All’articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «o un suo delegato» sono soppresse;

        b) al comma 2, le parole: «, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1,» sono soppresse.

    8. All’articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente:
    «Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpieghino gli eventuali utili di bilancio in interventi di utilità sociale».
    9. All’articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».

    10. All’articolo 10, comma 5, primo periodo, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, dopo le parole: «sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» sono inserite le seguenti: «, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, la provincia di Lecce procede comunque alla delibera».
    11. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse.
    12. All’articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 2003, n. 376, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «, di natura non regolamentare,».

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