S 2980/04 – Relazione al DDL

SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–

N. 2980

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, DELOGU, FAVARO, GABURRO e BETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2004

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Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge reca, secondo un modello sperimentato con successo nei due anni passati, le autorizzazioni di spesa necessarie per rendere effettivamente spendibili le somme di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali accantonate nella Tabella A (spese di parte corrente) e nella Tabella B (spese in conto capitale) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Si tratta di somme che, come si ricorderà, sono state già in parte impegnate dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n.  128, recante fra l’altro norme in materia di attività cinematografiche e dello spettacolo. Il presente disegno di legge dispone pertanto l’autorizzazione di spesa delle somme residue.

    Peraltro, in occasione dell’esame in Senato del disegno di legge di conversione del summenzionato decreto-legge (atto Senato n.  2912) rimasero in sospeso alcune importanti questioni. I tempi ristretti che questo ramo del Parlamento ebbe a disposizione per l’esame del provvedimento non consentirono infatti di apportare quelle correzioni che pure erano indispensabili.
  
  In particolare, l’approvazione alla Camera di un emendamento probabilmente non sufficientemente meditato aveva condotto, all’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d’autore, alla sostituzione dell’espressione «a fini di lucro» con l’altra «per trarne profitto». I due termini, solo apparentemente simili, sono tuttavia giuridicamente assai diversi, sì che è emerso il fondato timore che con la nuova dizione le fattispecie penali previste dal citato articolo 171-ter, comma 1, e comma 2, lettera a-bis), potessero essere ingiustamente applicate anche a condotte tenute per uso personale, contravvenendo con ciò pienamente lo spirito della modifica parlamentare. Stante l’impossibilità di correggere il testo del decreto-legge, pena il rischio di una sua mancata conversione nei termini costituzionali, attraverso specifici ordini del giorno fu assunto l’impegno in Senato di apportare quanto prima le necessarie modificazioni attraverso un diverso atto legislativo. Il presente disegno di legge si propone pertanto di tenere fede a quell’impegno, ripristinando l’originaria espressione «a fini di lucro» che sicuramente vale ad escludere la sanzionabilità penale di comportamenti tenuti per uso personale, perseguiti, invece, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 174-ter della stessa legge n. 633 del 1941.

    Altro impegno assunto in Senato in occasione della definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 72 riguardava la soppressione dei commi 1 (che reca l’obbligo immediato di corredare le immissioni nelle reti telematiche di opere dell’ingegno con un apposito avviso) e 8 (che riguarda invece il regime dei compensi dovuti per copia privata) dell’articolo 1. Il presente disegno di legge intende pertanto tenere fede anche a questo impegno. In particolare, quanto alla soppressione del comma 1, si conviene che la notevole complessità tecnica della materia rende preferibile rinviare l’operatività di tale obbligo ad un successivo provvedimento normativo da adottare, in tempi brevissimi, sulla base di una proposta elaborata a cura di apposita commissione da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate, nonché degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti. Quanto alla soppressione del comma 8, si condivide l’esigenza di evitare il rischio di effetti pregiudizievoli sugli equilibri di mercato, anche alla luce del confronto e della necessaria competitività con il mercato europeo e mondiale.

    Sempre nel corso dell’esame del decreto-legge n. 72, si era poi registrata l’inadeguatezza delle disposizioni contenute, sempre a seguito di emendamento approvato dalla Camera dei deputati, all’articolo 4, commi da 6-bis a 6-quater, potenzialmente suscettibili di interpretazioni distorte. In particolare, si era ritenuto indispensabile ribadire il ruolo di garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, oltre che stabilire che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI è l’unico elemento certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, anche a fini fiscali. A fronte dell’impossibilità di apportare modifiche al testo del decreto-legge, anche in questo caso era stato presentato e accolto dal Governo apposito ordine del giorno n. G4.100.

    Il presente disegno di legge è quindi volto ad onorare anche quell’impegno.

    Esso contiene infine disposizioni di carattere ordinamentale in materia di beni e attività culturali e di sport.

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Articolo 1
    L’articolo autorizza, complessivamente, una spesa per interventi di conto capitale pari a 6.830.000 euro per l’anno 2004, 11.605.000 euro per l’anno 2005 e 26.155.000 euro per l’anno 2006, ed una spesa per interventi di parte corrente pari a 303.000 euro per l’anno 2004, 1.238.000 euro per l’anno 2005 e 2.738.000 euro per l’anno 2006.

    Gli interventi di cui al comma 1 saranno definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

    Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono destinati al Ministero per i beni e le attività culturali e finalizzati al finanziamento del Piano pluriennale per l’archeologia ed al completamento della Biblioteca digitale italiana.

    Il comma 4 è finalizzato a risolvere l’annosa questione relativa al Castello Carrarese di Padova, prevedendo che esso sia dato in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale avrà poi il compito, anche attraverso un’apposita convenzione con altri soggetti pubblici e privati, di provvedere a determinare le più opportune modalità di gestione per assicurarne la piena valorizzazione culturale, ovviamente alle condizioni e nei limiti previsti dal codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, di recente entrato in vigore.
    Con il comma 5, viene assegnato un contributo straordinario alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro dell’Opera di Roma, per lo svolgimento della propria attività.

    I commi 6 e 7 prevedono la costituzione di due Fondazioni, una intitolata al grande musicista Giorgio Gaber, al fine di tramandarne l’opera e di valorizzare il genere espressivo «teatro canzone», e l’altra all’insigne filosofo Lucio Colletti, per tramandarne l’opera e gli studi. Entrambe le Fondazioni, cui viene assegnato un contributo annuale dal 2004 al 2006, sono aperte a soggetti pubblici e privati che ne condividano le predette finalità.

    I commi 8 e 9, infine, recano le necessarie coperture finanziarie.

Articolo 2

    L’articolo reca varie disposizioni di carattere ordinamentale, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, in alcuni casi come si è detto volte a migliorare la chiarezza, l’operatività e l’efficacia di alcuni provvedimenti di recente adozione nei settori dei beni culturali, dello spettacolo e dello sport.

    Riprendendo i contenuti del già ricordato ordine del giorno (G4.100) accolto in Senato in occasione dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 72, con il comma 1 viene ribadito il ruolo di garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo n. 242 del 1999, in ossequio alle disposizioni del Comitato olimpico internazionale (CIO); inoltre, viene stabilito che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI è l’unico elemento certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

    Sulla base dell’ordine del giorno G.100 (anch’esso accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  72), con il comma 2 viene ripristinata, nell’articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d’autore, l’espressione «a fini di lucro», al posto di quella «per trarne profitto».

    Con i commi 3 e 4 viene data attuazione ai contenuti dell’ordine del giorno G.200, esso pure accolto dal Governo. Anzitutto, viene eliminata la previsione di un obbligo immediato di corredare le immissioni nelle reti telematiche di opere dell’ingegno con un apposito avviso. Benché la necessità di una immediata regolamentazione della diffusione sulle reti telematiche delle opere dell’ingegno richieda di intervenire con urgenza nel definire le modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse, la complessità tecnica della materia consiglia infatti di eliminare la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 72, nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio da ministri, destinato a definire i soggetti obbligati e le relative modalità tecniche. In secondo luogo, si provvede all’abrogazione del comma 8 dell’articolo 1 del decreto legge n. 72, ripristinando l’assetto economico preesistente.

    Con il comma 5, viene effettuato il necessario coordinamento degli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, in modo da chiarire che l’attribuzione alle soprintendenze dell’autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile avviene con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale necessario coordinamento è stato esplicitamente richiesto dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e dal Consiglio di Stato allorquando hanno reso i loro pareri sulle nuove norme organizzative del Ministero.

    Con il comma 6 viene disposta l’abrogazione delle norme regolamentari recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività musicali e di danza, con decorrenza dalla data dell’adozione dei relativi decreti ministeriali di natura non regolamentare. La possibilità di regolare tali attività con decreti di tale natura è già prevista dal decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, ed è ora necessario procedere alla relativa adozione per riordinare tali settori.

    Con il comma 7 viene disposta una modifica al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, istitutivo della Fondazione La Biennale di Venezia, per un coordinamento del testo. La modifica ha lo scopo di fare in modo che facciano direttamente parte del consiglio di amministrazione della Fondazione il presidente della regione Veneto ed il presidente della provincia di Venezia, anzichè loro delegati, come già avviene per il sindaco. In tale modo la rappresentatività della regione e della provincia sarà garantita al massimo livello.

    Con il comma 8 viene disposta una modifica assolutamente necessaria alla ormai obsoleta legge 14 agosto 1967, n. 800. L’articolo 27 di tale legge, infatti, non permette la possibilità di finanziare programmazioni liriche ad organismi che abbiano scopo di lucro. Detta disposizione rende difficoltoso, tra l’altro, finanziare tali manifestazioni da parte di enti, anche pubblici, che leggi successive hanno di fatto privatizzato. Non si ritiene, oggi, che lo scopo di lucro debba essere ostativo alla possibilità di ricevere finanziamenti pubblici per l’organizzazione di tali eventi nel caso in cui gli enti in questione reimpieghino gli eventuali utili in interventi di utilità sociale.
    
Con il comma 9 si dispone l’aumento fino a dieci unità degli incarichi conferibili ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, per consentire il migliore funzionamento del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, attese le vaste competenze di quest’ultimo, anche a seguito della recente riforma del medesimo Ministero. La modifica non comporta oneri aggiuntivi, in quanto le risorse economiche necessarie sono reperite tra quelle del Fondo unico per lo spettacolo, come già prevede la norma che si va a modificare.

    Con il comma 10, si rende più snella la procedura di approvazione degli interventi di conservazione del barocco della provincia di Lecce, stabilendo un termine entro cui debba esprimersi la commissione regionale di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

    Il comma 11 si rende necessario per armonizzare il disposto dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in materia di commissioni per la cinematografia, con il più puntuale dettato dell’articolo 15, comma 3, del regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio 2004. Quest’ultima norma, infatti, nel definire le funzioni esercitate dal direttore generale per il cinema, prevede anche che il medesimo presieda le Commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore, in armonia con quanto previsto al successivo articolo 16 per il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.

    Con il comma 12, attraverso una modifica della legge 29 dicembre 2003, n. 376, recante «Finanziamento di interventi di opere pubbliche», si intende specificare la natura non regolamentare dei decreti con i quali il Ministro per i beni e le attività culturali individua i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non utilizzate dall’Istituto per il credito sportivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 376 del 2003.

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