Il grande fratello del copyright

PuntoCom

di Andrea Monti

Dopo mesi di inspiegabile (ma ben comprensibile a posteriori) “secretazione” nelle stanze della Presidenza del consiglio, lo scorso 22 agosto è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto delle Presidenza del consiglio dei ministri n.338/01 che (in teoria) detta le regole per la gestione del famigerato “bollino SIAE”.
Reso obbligatorio anche per i software e le applicazioni multimediali dalla recente L.248/00 (nuove norme in materia di diritto d’autore).

Questo DPCM suscita perplessità forse ancora maggiori di quelle provocate dalla legge, visto che di fatto, pur essendo una “fonte sottordinata” contiene delle vere e proprie modifiche alla fonte superiore che lo ha invocato e quindi pur non avendone la “forza”.
 
Un esempio per tutti: sconfessando quanto stabilito dalla L.248/00 che imponeva di bollinare il supporto, il DPCM 338/01 stabilisce che di regola il “cerottino” deva essere apposto sulle confezioni.
Cioè esattamente il contrario (sic!).

Da un altro punto di vista, è molto preoccupante la particolare “tutela” che viene riservata agli interessi economici della SIAE (che, ricordiamolo, tutela solo ed esclusivamente i diritti di chi ne fa parte).
Alla Società degli Autori ed Editori viene infatti conferito il potere di non consegnare i contrassegni a fronte del mancato pagamento dei relativi oneri, nonchè quello di ritardare anche di 30 giorni la consegna dei bollini per effettuare dei non meglio specificati “controlli”.
Inoltre, il regolamento delega alla SIAE una serie di poteri operativi in materia di controllo sull’importazione dei supporti contenenti opere protette.
Per non parlare del fatto che ora la SIAE può costituirsi parte civile nei processi penali per duplicazione abusiva, rivendicando un risarcimento di danni che in realtà non subisce (perchè chi sviluppa software non è iscritto a questa associazione).

Proseguendo nella lettura di questo “curioso” provvedimento “estivo” scopriamo poi che “per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro” ed in particolare: sistemi operativi, applicazioni multimediali (???), videogiochi, applicazioni di intrattenimento, dizionari ed enciclopedie.

Mentre – con buona pace della legge 248 che non prevede da nessuna parte questa possibilità – sono eslcusi dalla bollinatura: i software acquistati con licenze multiple previo accordo con la SIAE, quelli scaricati dall’internet per uso personale, i driver e le patch, i programmi che fanno funzionare telefoni cellulari e apparati di telecomunicazioni in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi.Ma attenzione: il cellulare WAP che contiene videogiochi e browser deve essere bollinato ugualmente perchè queste funzionalità non riguardano la “destinazione d’uso” del telefono (tremo al pensiero di quello che accadrà con il GPRS e la banda larga sui terminali mobili).

E’ già grave di per sè che – senza alcuna ragione se non quella del cerchiobottismo – si cerchi di distinguere oggetti ontologicamente identici (sistemi operativi da un lato e driver dall’altro) stabilendo cosa deva essere bollinato e cosa no – con tutte le conseguenze in materia di responsabilità penale. Ma la cosa più scandalosa è che eventuali nuove ipotesi di esenzione non saranno regolamentate nè dalla legge, nè (perseverando nell’errore) da un ulteriore provvedimento normativo, ma verranno negoziate direttamente con la SIAE. Che con questo DPCM si candida a diventare un vero e proprio “grande fratello” nel settore delle nuove tecnologie.

Come se non ce ne fossero già abbastanza.

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