Amazon risponde per i difetti dei prodotti venduti online

di Alessandro Galimberti e Andrea Monti – IlSole24Ore – Norme e tributi

Amazon responsabile per la difettosità (e per i danni) del prodotto venduto sul suo marketplace. Con una sentenza destinata a condizionare molte giurisdizioni, la Corte d’appello della California (Cal. Ct. App., 4th Dist., No. D075738 – Bolger vs Amazon.com Inc.) rompe il tabù della intangibilità degli Ott digitali.


Il caso, semplice nello sviluppo dei fatti (una batteria per laptop esplosa in faccia all’acquirente mesi dopo l’acquisto) ha comportato però un lungo excursus del giudice – che peraltro ha ribaltato il primo grado – nella regolamentazione nazionale, e di riflesso europea, sugli intermediari digitali.

Nella prospettiva “italiana” tre sono i punti interessanti. Il primo è di puro merito: i criteri per l’imputazione dei danni da responsabilità da prodotto definiti dalla giurisprudenza statunitense sono analoghi a quelli stabili dal Codice del consumo. I principi sono quindi traslabili nel nostro sistema.Il secondo punto è che, diversamente da quanto potrebbe sembrare, la sentenza riafferma la non responsabilità (“neutralità”) degli operatori e-commerce, ma, nel caso specifico, Amazon.com non può avvalersene.

È vero infatti che il gestore di una piattaforma non può essere responsabile di ciò che fanno gli utenti, ma, se diventa parte della loro attività, assume oneri e onori. Amazon.com, scrive il giudice Usa, è a tutti gli effetti un elemento (fondamentale) della catena verticale del processo di vendita produttore-utente finale: gestisce in via esclusiva la comunicazione con il cliente, la messa a disposizione del prodotto, la logistica della consegna, il pagamento e la “garanzia dalla A alla Z”. Dunque è evidente che il suo ruolo implica un’ autonoma responsabilità (peraltro, conformemente ai principi espressi dalla direttiva e-commerce dell’Ue).

«Dato il suo ruolo -dice la Corte – Amazon è parte integrante della catena di produzione e marketing e deve sostenere i costi dei danni provocati da prodotti difettosi».

Particolarmente rilevante è il punto nel quale la Corte supera il concetto di responsabilità come legato al produttore o al venditore (e dunque, sostiene Amazon, non al fornitore dei servizi associati alla vendita) affermando che «la dottrina della stretta responsabilità in California supera queste tecnicalità e risarcisce l’attore per i danni provocati da prodotti difettosi». Questa è una differenza sostanziale con il Codice del consumo italiano che, invece, limita le azioni appunto nei confronti dei soli venditori e produttori. Sarà interessante vedere, se un contenzioso simile dovesse nascere anche in Italia, se la giurisprudenza seguirà quella statunitense interpretando estensivamente la nozione di “seller”.

Il terzo punto è la rilevanza dell’affidamento generato da Amazon.com nel cliente finale.

Poco importa il titolo giuridico della relazione commerciale: «i prodotti venduti su Amazon godono di una “implicita dichiarazione di sicurezza”, che rende applicabile la previsione di una stretta responsabilità». In altri termini, e anche questo principio è spendibile davanti alle nostre corti, non è il solo (unilaterale) contratto a disciplinare i rapporti con il contraente debole, ma anche l’affidamento generato dalla condotta complessiva dell’operatore di ecommerce.
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