PDL 3530/97

CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di legge n. 3530 – d’iniziativa del deputato Stagno d’Alcontres
Disciplina delle reti telematiche ad accesso variabile in connessione sovranazionale

Onorevoli Colleghi! – Internet: si va in piazza senza andarci. E’ un mezzo di comunicazione sempre più diffuso, potente, di fondamentale importanza strategica ed economica, nel quadro di sviluppo internazionale delle telecomunicazioni. L’opportunità, tuttavia, di linee guida legislative, opportunità manifesta proprio per le straordinarie caratteristiche di una rete telematica mondiale a cui tutti possono accedere attraverso i fili del telefono, trova in queste stesse caratteristiche le difficoltà maggiori di disciplina. La “rete delle reti” tocca ed incide alcuni tra i più delicati profili della nostra Costituzione. I diritti fondamentali di libertà di pensiero e di comunicazione, difatti, si confrontano con un mezzo di manifestare il proprio pensiero e comunicarlo particolarmente innovativo, che scuote radicalmente gli equilibri tra espressione del pensiero e violenza, e che, inoltre, è diffuso su tutto il globo e ne sta assumendo il ruolo di sistema nervoso.

        Questa proposta di legge dispone, pertanto, una disciplina in continuità con le leggi “storiche”, anche recenti, in materia di libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, di criminalità informatica, di tutela dei soggetti rispetto al trattamento di dati personali, di diritto d’autore, di informazione e stampa, introducendo delle modifiche, in armonia con le peculiarità di reti telematiche come Internet. Essa, dunque, è resa necessaria dalla natura del mezzo di comunicazione cui fa riferimento: la regolamentazione in materia di comunicazione telematica viene adeguata ad uno strumento le cui caratteristiche sono velocità, facilità di accesso e di utilizzo, varietà sterminata del contenuto informativo.

        Se va limpidamente tutelata la libertà di pensiero e di espressione, occorre rinforzare quelle garanzie legislative mirate a che la libertà di un soggetto non attenti a quella di altri soggetti, pensando qui soprattutto a fenomeni crescenti legati alla pornografia ed alla pedofilia, ma anche al terrorismo ed ai traffici criminali. Sono quindi rese più severe le pene per questi reati commessi utilizzando reti telematiche, ferme restando le soluzioni di equilibrio per quanto attiene al regime di responsabilità di coloro che gestiscono le reti telematiche. Inoltre, è disciplinato il diritto sull’opera dell’ingegno creata e diffusa, anche senza fini di lucro, attraverso reti, e tutelato l’autore. Le “riviste elettroniche”, infine, assumono la natura di vere e proprie pubblicazioni, soggette alle leggi sulla stampa e l’editoria.

        La proposta di legge tenta, dunque, di fissare alcuni elementi di stabilità e certezza in un settore fervido di rapidissimi sviluppi, e in anticipo, o quantomeno contemporaneamente, rispetto a Paesi che spesso hanno fatto pesare il ritardo della legislazione italiana ad adeguarsi alle mutate realtà ed alle mutate esigenze della collettività.
            Internet è un luogo privato e pubblico insieme, un quartiere popolosissimo di una grande città, nel quale tutti possono parlare con tutti senza oltrepassare la soglia di casa, nel quale la libertà d’espressione può diventare libertà di violenza se non vi si presta una continua e cauta attenzione.

 PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

1. Al fine della tutela dei diritti costituzionali di libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione e di libertà di manifestazione del pensiero, nel quadro della realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di recepimento della direttiva 90/388/CEE, ed alla direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, fatte salve le disposizioni della legge 23 dicembre 1993, n. 547, nonché della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in quanto applicabili anche ai sensi della presente legge, il settore delle reti telematiche site sul territorio dello Stato, in connessione ad accesso variabile a livello sovranazionale con altre reti telematiche, è disciplinato secondo le disposizioni della presente legge.
2. Tutti hanno il diritto di costituire le reti telematiche di cui al comma 1, ovvero di accedervi liberamente secondo le regole adottate per esse da ciascun loro titolare, intendendosi, ai fini della presente legge:
a) per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente od associazione, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di gestione strategica ed operativa della rete telematica;
b) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente od associazione, preposti dal titolare alla gestione operativa della rete telematica.

Art. 2.
(Libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero).

1. Le comunicazioni effettuate attraverso le reti telematiche di cui all’articolo 1 della presente legge sono inviolabili ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione, e sono tutelate secondo le disposizioni della legge 8 aprile 1974, n. 98, e della legge 23 dicembre 1993, n. 547.
2. Qualora per commettere i reati di cui all’articolo 266 del codice di procedura penale sono utilizzate le reti telematiche di cui all’articolo 1, le pene previste per tali reati sono raddoppiate.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di responsabilità nel trattamento dei dati personali, il titolare ed il responsabile delle reti telematiche di cui all’articolo 1 non sono responsabili per quanto da altri comunicato attraverso le reti da essi gestite od ivi immesso, salvo l’obbligo di denunziare ad autorità dotata di potere di polizia giudiziaria ogni e qualsiasi violazione di cui essi siano venuti a conoscenza perpetrata in danno o per mezzo delle reti da essi gestite.
4. I giornali e le riviste pubblicati in via esclusiva nelle reti telematiche di cui all’articolo 1 della presente legge sono soggetti agli obblighi di registrazione ed al regime di responsabilità di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Diritto d’autore).

1. I testi, i suoni, le immagini di carattere creativo digitali o digitalizzati, nonché le banche dati, immessi nelle reti telematiche di cui all’articolo 1, sono considerati opera dell’ingegno ai sensi dell’articolo 2575 del codice civile e la loro pubblicazione e utilizzazione economica, attraverso la diffusione e riproduzione su supporto magnetico, cartaceo, ed ogni altro mezzo di conservazione e diffusione artificiale delle informazioni, sono soggette alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché degli atti internazionali ratificati dallo Stato.
 2. La riproduzione e diffusione delle opere di cui al comma 1, anche senza fini di lucro, non è consentita senza autorizzazione espressa dell’autore dell’opera o di chi ne detiene i diritti.
3. Il titolare ed il responsabile delle reti telematiche di cui all’articolo 1 non possono a nessun titolo detenere i diritti di opere di cui non sono autori.

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