COVID-19: ancora confusione su cosa sia una “violazione amministrativa”

Il caso del sacerdote di Galignano che si è rifiutato di interrompere la messa a fronte della richiesta di un Carabiniere conferma ancora una volta, da un lato, la confusione che c’è sulla natura delle violazioni amministrative e, dall’altro, che le violazioni amministrative stabilite dal decreto-legge 4 marzo 2020 n. 19 sono  inefficaci, inutili e discriminatorie.

Sono inefficaci perchè sanzionano un comportamento ma non obbligano il trasgressore  alla sua cessazione. Se lascio la macchina in divieto di sosta (e, come nella stragrande maggioranza dei casi) non viene rimossa con il carro attrezzi, la vettura rimane senza che il conducente sia obbligato a spostarla. Questo dipende dal fatto che l’effetto della violazione amministrativa è, sostanzialmente, la condanna al pagamento di una somma che però deve prima diventare “esecutiva” (cioè non revocata o annullata). In altri termini, questo significa prima di essere obbligare al pagamento, l’amministrazione deve aspettare il decorso del termine per impugnare la contestazione (che, come spesso accade, potrebbe essere illegittima o infondata). In concreto, dunque, ciò significa che, potendoselo permettere, si può parcheggiare sostanzialmente dove si vuole, anche in divieto, e che più di una contestazione per volta non è possibile elevare.

Nel caso del sacerdote di Galignano o dei bagnanti di Mondello o Salerno la situazione è del tutto analoga: una volta contestata la violazione amministrativa gli operanti non posso fare altro: compilano il verbale, ne consegnano una copia al “trasgressore” e vanno via (salvi i casi nei quali sono previste misure accessorie come, sempre parlando di codice della strada, il ritiro immediato della patente  o il sequestro del mezzo).

Di conseguenza, queste sanzioni sono inutili.

In realtà, quantomeno per sgomberare gli assembramenti, l’autorità competente, come previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza potrebbe emanare un “ordine di polizia” ai sensi dell’articolo 20 TULPS (Ordine di scioglimento di riunioni), la cui violazione è sanzionata anche penalmente. Non risulta, tuttavia, che questi ordini siano stati emanati e comunque sarebbe stato più logico “progettare” la sanzione amministrativa per la violazione degli obbligi di distanziamento aggiungendo anche misure accessorie, oppure aggiungere per legge uno specifico ordine di polizia.

Oltre che inefficaci e inutili, queste violazioni amministrative sono discriminatorie.

Sono scritte in modo che chi può permetterselo continuerà a violarle, “alla faccia” di chi ha pensato questi provvedimenti e di chi deve applicarli, suscitando anche rabbia e invidia in chi, invece, non ha abbastanza soldi  per dire “me ne frego!”.

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