COVID-19: la riforma dei contratti bancari sconvolge l’ecommerce?

L’articolo art. 4 del DL 23/2020 (il cui testo riporto alla fine di questo articolo) sconvolge, o meglio, annulla, anni di elaborazione giurisprudenziale, dottrinale e tecnologica sui “contratti a distanza” e cancella il valore scientifico e giuridico della sicurezza informatica. La norma prevede, infatti, l’efficacia del consenso del correntista anche se manifestata con email “non certificata” o con “altro mezzo”, con buona pace della “forma scritta” (anche digitale), della necessità di identificazione della capacità della parte, della firma qualificata, della protezione dell’identità digitale e via discorrendo.

Sono stati versati fiumi di inchiostro per cercare di mettere ordine sulla materia della firma qualificata resa indomabile da normative che, confusamente, si sono succedute e sovrapposte nel tempo e ora, con questo “colpo di ingegno”, tutto è stato cancellato. Niente più token, niente più comunicazione sicura, niente più identificazione certa. Basta una mail (tarocca) e un documento di identità (alterato) per interagire con la banca.

Certo, si dirà, è una misura temporanea che non sopravviverà alla fine dello stato di emergenza. Poco importa perchè il danno è fatto e non solo alla teoria generale del contratto sulla quale si regge – è bene ricordarlo – l’intero sistema delle transazioni pubbliche e private, ma soprattutto all’importanza della sicurezza digitale e agli sforzi che sono stati prodotti per trovare soluzioni in grado di garantire non alterabilità e non repudiabilità del documento e che, a loro volta, sono il cardine delle transazioni online.

Eppure, non c’era bisogno di inventarsi questa mostruosità giuridica perchè da oltre dieci anni giace da qualche parte in Parlamento la sensata proposta del senatore Enrico Musso (professore ordinario di economia applicata) della quale diedi notizia in un articolo che scrissi per Nova-IlSole24Ore.

Ma come spesso accade, piuttosto che utilizzare risorse già a disposizione è meglio reinventare la ruota. E poco importa che sia bucata.


Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)

Art. 4. (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e
126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei
contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti,
conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle
disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di
cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il
proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica
non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi
siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in
corso di validita’ del contraente, facciano riferimento ad un
contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al
contratto medesimo con modalita’ tali da garantirne la sicurezza,
l’integrita’ e l’immodificabilita’. Il requisito della consegna di
copia del contratto e’ soddisfatto mediante la messa a disposizione
del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole;
l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla
prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Il cliente puo’ usare il medesimo strumento impiegato per esprimere
il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso
previsto dalla legge.

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