COVID-19, forze armate e scorciatoie

Scrive Repubblica.it che in Campania e in Lombardia verranno dislocati dei reparti dell’esercito per far rispettare le ordinanze sui divieti di spostamento. Nello specifico, evidenzia il quotidiano, che

114 unità di militari dell’Esercito di Strade Sicure verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19

Fin qui nulla di strano, perchè il Testo unico della pubblica sicurezza prevede espressamente la possibilità per il Ministro degli interni di avvalersi anche delle forze armate in caso di stato di pericolo pubblico.

La fonte normativa a sostegno dell’intervendo dell’esercito, però, non è lo stato di pericolo pubblico o una legge approvata specificamente, ma – stando sempre a Repubblica.it – la legge 125/08 che, come si legge sul sito del Ministero della difesa

prevedeva la possibilità di impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, in aree metropolitane o densamente popolate.

Con una discutibile scelta di tecnica normativa, l’ampliamento dei compiti assegnati alle forze armate (intervento nel dopo-terremoto del 2009, protezioni siti giubilari ecc.) è stato disposto non con una nuova legge, ma con provvedimenti del Presidente del Consiglio, anche se, come si legge di nuovo sul sito del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 7bis della L. 125/08

Il piano di impiego del personale delle Forze Armate è adottato con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica (CNOSP) integrato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Se le cose stanno effettivamente in questo modo, allora, usare la legge “strade sicure” per consentire alle forze armate il controllo del territorio e cooperare al contenimento del contagio da COVID-19  non è possibile.

Quando sarà pubblicato il decreto del Ministro degli interni che, ai sensi dell’art. 7bis comma II definisce il piano di impiego del personale forse potremo avere un quadro più chiaro della situazione.

Nel frattempo, però, torno sul tema che ho trattato in questo post, che parla di corto circuito del diritto e black-out della democrazia: non discuto minimamente l’opportunità di utilizzare l’esercito per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Quello che è difficilmente accettabile, comprensibile e giustificabile, è l’uso di scorciatoie che alterano le procedure e i rapporti istituzionali.

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