COVID-19, “autocertificazione”, “autodichiarazione” e sanzioni penali

L’ “autocertificazione” o “autodichiarazione” che giustifica l’abbandono del proprio domicilio come atto da esibire in caso di controllo di polizia è uno dei crucci maggiori per i cittadini e per le aziende i cui dipendenti devono girare per interventi di manutenzione, consegne o per tutto ciò che richiede le correnti necessità produttive.

Benché,  per evitare di aggravare la già difficile condizione degli operatori di polizia che eseguono i controlli, sia opportuno esibire la documentazione richiesta, va tuttavia detto che  si tratta di un atto di discutibile valore giuridico e di scarsa utilità ai fini della prova di illeciti penali.

Innanzi tutto, non si tratta di una “autocertificazione” perchè questo istituto serve per evitare alla pubblica amministrazione di chiedere informazioni delle qualli ha già il possesso. E infatti, persino il modulo rilasciato dal Ministero degli interni non contiene alcun riferimento al DPR 445/00 che è, appunto, la norma base in materia di autocertificazione, citando soltanto l’art. 495 del Codice penale che punisce

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona.

La dichiarazione penalmente rilevante deve essere contenuta in un atto formale e dunque nel caso di un controllo di polizia, l’operante deve compilare un verbale nel quale riportare le generalità del soggetto attenzionato e le sue eventuali dichiarazioni (comprese quelle rilevanti ai fini del rispetto della normativa COVID-19). Non è dunque necessario portare con sè il modello predisposto dalle autorità perchè tutte queste dichiarazioni dovrebbero – anzi, devono – essere verbalizzate a fronte di specifiche richieste dell’organo accertatore.

Il punto è, però, che la normativa COVID-19 è, per rubare un’efficace espressione al Presidente della Regione Campania, De Luca, una norma “mezzo-mezzo”: contiene un divieto, ma non la pena per chi lo vìola. Quindi l’operatore di polizia, a stretto rigore, non saprebbe cosa contestare alla persona fermata.

Non esistendo sanzioni amministrative da contestare, dunque, rimane la sola “acquisizione della notizia di reato” e la contestuale denuncia all’autorità giudiziaria da parete dell’operatore. Ma se questi omette di accertare sul momento la falsità delle dichiarazioni (per esempio, chiedendo l’esibizione della ricetta medica o dello scontrino del supermercato), la denuncia non può essere formalizzata e il procedimento penale non viene aperto, e difficilmente potrebbe esserlo in futuro.

Il pubblico ministero, infatti, non può “andare a pesca” di delitti, ma interviene su denuncia o su cognizione diretta della commissione di un reato. Quindi, non può “tirare a sorte”, estraendo dal mucchio delle “autodichiarazioni” il nome del soggetto da controllare, come in una decimazione, ma si dovrà muovere sulla base di elementi concreti e specifici.  Ma in questo caso l’indagato non avrebbe il dovere di collaborare alle indagini, e di fronte alla richiesta di esibire prove circa il contenuto della dichiarazione, egli potrebbe semplicemente rispondere “non ricordo”. E dunque, in assenza di prove il procedimento dovrà essere archiviato.

In secondo luogo, venendo alla volgare praticaccia, posto che le Procure abbiano fatto le indagini per dimostrare l’effettiva violazione della norma, le contestazioni della violazione dell’art. 650 del Codice penale si tradurranno in decreti penali di condanna al pagamento di circa 50 Euro  oppure in sanzioni amministrative grazie al meccanismo dell’oblazione penale speciale. Facendo, dunque, opposizione al decreto penale di condanna (magari perché non si vuole rimanere qualche tempo con la fedina sporca) e pagando circa 180,00 Euro, si estinguerà immediatamente il reato.

Escludendo il caso di reati più gravi, dunque, la sanzione penale è di scarsa deterrenza per via della probabilità (bassa) di essere condannati, dei tempi (molto lunghi) per la celebrazione dei processi e delle conseguenze (minime) dell’applicazione della pena. Inoltre, trattandosi di violazioni punite in differita e dunque senza una efficacia immediata (non è previsto nemmeno l’arresto) l’effetto preventivo è ancora meno efficace.

Più che dalla paura della sanzione, dunque, c’è da sperare che il rispetto delle prescrizioni sull’isolamento sia ispirato dal senso civico e di responsabilità di ciascuno di noi.

Certo, un maggior rigore tecnico da parte del legislatore avrebbe aiutato.

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