Cass. Sez. III penale – Sent. 31918/17

L’art. 247 comma 1 bis C.p.p. si limita a prevedere l’adozione di misure tecniche di sicurezza “dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l’alterazione”; non specifica però quali sono le misure tecniche, quando e dove vanno attuate, se al momento del sequestro o anche dopo al momento dell’acquisizione dei dati mediante analisi del contenuto. E’ dunque legittimo il provvedimento di sequestro eseguito senza l’adozione, in fase di apprensione, delle predette misure.

Cass. Sez. III penale – Sent. 3 luglio 2017 n. 31918

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte suprema di cassazione
Terza sezione penale

composta da

Aldo FIALE – Presidente
Angelo Matteo SOCCI – Rel. Consigliere
Gastone ANDREAZZA
Aldo ACETO
Enrico MENGONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

XXX nato a ZZZ il 0000

YYY nato a ZZZ il 0000

avverso l’ordinanza del 10/03/2016 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA

  • sentita la relazione del Consigliere Angelo Matteo SOCCI
  • lette le conclusioni del PG dott. Pasquale FIMIANI: “Inammissiblità dei ricorsi”

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 10 marzo 2016 dichiarava inammissibile il riesame proposto da C. B. e confermava il decreto di perquisizione e sequestro del P.M. del 9 febbraio 2016 emesso nei confronti di D.C. G. e L.R. P., relativamente agli indizi dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati finanziari e molteplici reati finanziari di evasione dell’imposta sul valore aggiunto ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

2. Ricorrono per Cassazione C. B., D.C. G. e L.R. P., tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. C. B.. Violazione di legge, art. 100, 122, 257 e 324 cod. proc. pen. Il Tribunale di Roma in sede di riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso della C. B. per mancanza di procura speciale, ma la procura non necessita di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di impugnare tramite un difensore. La procura conferita dalla ricorrente era stata allegata al ricorso per riesame, unitamente al verbale di perquisizione e di sequestro e quindi il procedimento di riferimento della procura era di fatto individuato.

3. L.R. P.. Nullità dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’utilizzo del mezzo di ricerca della prova come mezzo di ricerca della notizia criminis. Il decreto di perquisizione e sequestro dopo l’indicazione delle ipotesi di reato motivava la necessità dell’esecuzione del sequestro affermando la necessità di provare ulteriori reati connessi o presupposti; cioè un sequestro ad ampio spettro di qualsiasi oggetto, cartaceo o informatico, materiale o immateriale, funzionale all’individuazione di “ulteriori reati connessi o presupposti”.

3. 1. Nullità dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata individuazione preventiva dei beni da ricercare ed apprendere. I beni dovevano essere individuati dal P.M. nel provvedimento di sequestro. Invece i beni vi erano individuati solo in via generale ed astratta senza alcuna specificazione; rimessa l’individuazione, quindi, alla discrezionalità degli operanti.

3. 2. Violazione di legge, art. 247 e 275 cod. proc. pen. (proporzionalità e adeguatezza delle cautele reali). Il decreto di sequestro avrebbe dovuto indicare non solo il vincolo pertinenziale tra la cosa da sequestrare ed il reato, ma anche l’esigenza probatoria che giustificava il sequestro. Inoltre il sequestro indiscriminato di un sistema informatico a fini probatori viola il principio di proporzionalità (Cass. 6 sez., 2015, n. 24617).

3. 3. Violazione di legge, art. 247 e 260 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Le concrete modalità di apprensione non hanno garantito la genuinità ed integrità dei dati contenuti nel sistema informatico. Non sono state osservate le modalità di acquisizione in caso di “Digital evidence”, di cui alla legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. Sono stati violati gli art. 244, comma 2, e 247, comma 1 bis, cod. proc. pen. poiché l’acquisizione dell’intero computer è un’ipotesi residuale, che dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui il P.C. viene impiegato esclusivamente per l’archiviazione di materiale illecito. E’ nel momento dell’acquisizione del sistema informatico, e non dopo come ritenuto dal provvedimento impugnato, che dovevano osservarsi le modalità di garanzia dell’art. 247, cod. proc. pen.

4. D.C. G.. Violazione di legge, art. 125, 247, comma 1 bis, 253 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha motivato solo in modo apparente, omettendo di valutare e motivare sulle attività svolte dal ricorrente De Cubellis (mediatore creditizio, consulente amministrativo, lavori con la soc. Albatron, fondatore ed operatore dell’associazione Clienti delle banche, gestore di piattaforma software ecc.) al fine di distinguere tra il materiale sequestrato solo quello relativo e pertinente ai reati in accertamento, e non a tutto il materiale informatico e cartaceo. Non era possibile sottoporre a sequestro l’intero P.C. – Cass.2015, n. 24617 -. Sono stati violati i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità in materia di sequestri, senza specifica motivazione. Hanno pertanto chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

5. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fiminani, ha chiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolati solo in fatto. Perii ricorso di C. B., terza interessata, l’ ordinanza impugnata ha rilevato l’assenza di procura speciale: “In tema di ricorso in materia di misure di prevenzione personali, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen.,- non essendo appropriata allo scopo la procura a compiere singoli atti di cui all’art. 122 cod. proc. pen,- anche qualora la prima non contenga espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purchè la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”, stabilita dall’art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall’univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere” (Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015 – dep. 27/01/2016, De Angelis ed altri, Rv. 26614901). La procura in atti è semplice, non speciale come previsto dall’art. 100 e 122, cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorso della anella è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

5. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione. Nel nostro caso i motivi di ricorso, di D.C. G. e L.R. P., sono principalmente per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente i ricorsi devono dichiararsi inammissibili. Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, poiché rileva come la funzione probatoria dei beni sequestrati sia di immediata evidenza “avendo il bene un diretto collegamento con il fatto di reato, quale mezzo attraverso il quale la fattispecie criminosa si è realizzata … si tratta di documentazione contabile, anche informale, relativa ai rapporti tra le società coinvolte nella truffa carosello e tutti i computer nei quali sono inseriti i documenti contabili e il materiale da cui emerge la prova dei reati ipotizzati”. Sul punto cfr. Cass. Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 – dep. 11/01/2017, Bernardi, Rv. 26873601: “Il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, potendo farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono”.

6. Il decreto di sequestro e di perquisizione poi non risulta esplorativo ma, come adeguatamente motivato nell’ordinanza impugnata, inerente a notizie di reato sufficientemente delineate: “In tema di sequestro probatorio, deve escludersi che la misura sia illegittima, perché sorretta da finalità meramente esplorative, tutte le volte in cui si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori” (Sez. 6, n. 3187 del 07/01/2015 – dep. 22/01/2015, Boselli, Rv. 26208401; vedi anche Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016 – dep. 25/10/2016, Cerroni e altro, Rv. 26877401).

7. L’unico motivo di violazione di legge dei ricorsi, il sequestro dell’intero sistema informatico, P.C. e memorie, e l’osservanza dell’art. 247, comma 1 bis, cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata adeguatamente motiva sul punto, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come “il sequestro dell’intero sistema è possibile se è proporzionato rispetto alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in questione l’intero sistema. Nel caso di specie, la complessità del fenomeno di evasione e truffa posto in essere dalle società oggetto di verifica, l’esistenza nei supporti informativi della documentazione contabile e dei documenti attestanti i rapporti tra le società giustifica il sequestro di tutto il sistema, essendo detto sequestro proporzionato rispetto alle esigenze probatorie”. In tema di acquisizione della prova, l’Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicchè, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema. (Fattispecie relativa al sequestro di interi archivi informatici, contenenti dati potenzialmente rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini per i reati di abuso di ufficio e turbativa d’asta, ipotizzati in relazione ad una procedura di affidamento della gestione del servizio idrico integrato). (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 – dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 26848901).

7. 1. Anche relativamente all’osservanza delle modalità dell’art. 247, comma 1 bis, cod. proc. pen. il Tribunale adeguatamente motiva, rilevando, in fatto, il rispetto della norma al momento dell’accesso al sistema informatico quale modalità idonea a garantire la genuinità dei dati. Infatti la norma si limita a prevedere l’adozione di misure tecniche di sicurezza “dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l’alterazione”; non specifica però quali sono le misure tecniche, quando e dove vanno attuate, se al momento del sequestro o anche dopo al momento dell’acquisizione dei dati mediante analisi del contenuto: “In tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l’art. 247, comma 1-bis, che l’art. 260, comma secondo, cod. proc. pen., si limitano a richiedere l’adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso genericamente fondato sulla mancata indicazione, da parte del consulente tecnico del PM, del cd. valore “hash” dei files ottenuti dai supporti informatici, in assenza peraltro di contestazione circa la mancata corrispondenza fra le copie estratte e i dati originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità dell’imputato)”, Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015 – dep. 17/09/2015, R., Rv. 26518001). Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “Gli art. 247, comma 1 bis, e 260, comma 2, cod. proc. pen., in tema di perquisizione – e di sequestro – di sistema informatico o telematico si limitano a richiedere l’adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate, né sui modi e neanche dove e quando, e quindi devono ritenersi misure idonee quelle individuate dall’Autorità giudiziaria procedente al momento dell’analisi dei dati da parte dei tecnici incaricati per l’estrazione dei dati, e non anche al momento del sequestro, nel luogo del sequestro”. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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