Casi e questioni in materia di contratti

Computer Programming n.ro 47 del 01-10-96
di Andrea Monti

Questo è l’esordio di una rubrica che seppur annunciata fin dal primo numero non aveva ancora trovato effettivamente spazio sulle colonne di Computer Programming.

L’occasione propizia è fornita dall’argomento trattato in license-agreement: avendo parlato di alcuni dei problemi relativi alla contrattualistica e delle possibili controversie che potrebbero sorgere, non si poteva ovviamente evitare di fare qualche riferimento a delle situazioni concrete.

Qui di seguito vengono esaminati tre casi che, seppur vecchiotti, sono ancora molto attuali. Tutti riguardano direttamente problemi sorti relativamente alla fornitura (il primo), alla manutenzione (il secondo) e allo sviluppo (il terzo) di programmi.

Nel primo un soggetto acquista un sistema di elaborazione dati. In sede di adempimento, tuttavia, il fornitore consegna solo una parte dei programmi necessari al funzionamento del sistema e l’acquirente agisce – ottenendola – per la risoluzione del contratto.

La Corte ritenendo che l’oggetto della prestazione fosse il sistema nella sua globalità ha ravvisato un grave inadempimento nel non avere il fornitore consentito il raggiungimento degli scopi voluti dalle parti perché non era stato consegnato tutto il software che garantiva il funzionamento del sistema acquistato.

Questo è un esempio di ciò che accade quando l’obbligazione contrattuale non è individuata in modo chiaro. Con ogni probabilità le cose avrebbero potuto prendere un’altra piega se la fornitura di hardware fosse stata tenuta distinta e separata da quella dei programmi. Può sembrare una sottigliezza ma fa la differenza.

Altra vicenda giunta alla cognizione del giudice: accade spesso che alla realizzazione di un programma basato su esigenze specifiche – l’esempio classico è un programma di contabilità – seguano, nell’ambito del rapporto di manutenzione, una serie di aggiornamenti (eventualmente) periodici.

Capita altrettanto spesso che questi interventi non risolvano definitivamente il problema oppure che richiedano della documentazione aggiuntiva idonea a consentire all’utente di servirsi del software

Nel caso in cui questi interventi risultino inadeguati rispetto al fine (che è l’utilizzo normale del programma) secondo una sentenza del Tribunale di Milano (in Dir. informatica 1989, 552) il contratto di manutenzione di software gestionale deve essere risolto, anche perché il fornitore, nel caso di specie aveva reso detti interventi concretamente inutilizzabili dal creditore “…per la mancata consegna della documentazione relativa alle modifiche operate ai programmi. “.

Ecco un esempio pratico di cosa vuol dire disparità di condizioni in un rapporto contrattuale.

Non ha importanza che – in astratto – un soggetto con certe nozioni tecniche sia in grado di far funzionare un programma anche senza i manuali, ciò che conta è piuttosto consentire effettivamente l’utilizzo all’utente che ci dovrà lavorare.

Il terzo caso riguarda gli effetti della risoluzione di un contratto di sviluppo software.

La realizzazione di un programma che deve soddisfare delle esigenze specifiche implica necessariamente che il cliente metta a disposizione dello staff di sviluppo una macchina presso la propria sede.

In questo modo è possibile effettuare dei controlli sulla funzionalità del programma nell’ambiente di lavoro in cui questo è destinato concretamente ad operare.

Ciò implica che la macchina – quando non è addirittura acquistata in funzione del nuovo programma – deve essere sottratta alla sua destinazione ordinaria, o comunque che non potrà essere adibita a tempo pieno al proprio compito iniziale.

Tale situazione rappresenta un costo per l’utente che lo sopporta perchè viene compensato dall’installazione del nuovo software.

Se dopo un certo periodo di tempo, però, il contratto fra software-house e cliente viene risolto (per colpa della prima) il cliente subisce una perdita economica relativamente al periodo di fermo macchina.

In una sentenza del Tribunale di Rovereto ( in Dir. informatica 1986, 590) il caso viene deciso ritenendo che “…sono risarcibili i danni consistenti nelle spese improduttive per la manutenzione della macchina inutilizzata e nel pagamento dei canoni per il “leasing” di questa nella misura del 50%, mentre non lo sono quelli dovuti ai ritardi nell’organizzazione aziendale del committente per la mancata soluzione dei problemi di elaborazione elettronica dei dati.”

I tre casi di cui abbiamo parlato – anche se come è facile intuire non esauriscono la tematica – sono indicativi del tipo di problemi che possono sorgere nel corso dell’esecuzione di un contratto… mai come in questi momenti vale il vecchio suggerimento: prevenire è meglio che curare.

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