COM(97) 628

(Testo presentato dalla Commissione e aggiornato con gli emendamenti del Parlamento)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2 e gli articoli 66 e 100A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189B del trattato,

(1) considerando che il trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento nonché alla creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno; che l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi;

(2) considerando che il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della Società dell’informazione in Europa; che ciò presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi; che sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per fissare tale quadro normativo; che il diritto d’autore e i diritti connessi svolgono un’importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione dei nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e l’utilizzazione del loro contenuto creativo;

(2 bis) considerando che l’armonizzazione proposta contribuisce all’attuazione delle quattro libertà del mercato interno e ricade nel rispetto dei principi fondamentali del diritto e in particolare della proprietà – ivi compresa la proprietà intellettuale – della libertà d’espressione e dell’interesse generale;

(3) considerando che un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto, e nel rispetto di un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in creatività ed innovazione, comprese le infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti e la tecnologia dell’informazione che, più in generale, numerosi settori industriali e culturali; che ciò salvaguarderà l’occupazione ed incoraggerà la creazione di nuovi posti di lavoro;

(4) considerando che lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento; che, mentre non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, occorrerà adattare ed integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche quali le nuove forme di utilizzazione;

(5) considerando che, senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione della proprietà intellettuale e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa; che l’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della Società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale; che tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente; che l’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi;

(6) considerando che anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi deve, di conseguenza, essere adattato e completato ai fini del buon funzionamento del mercato interno; che a tal fine devono essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato sviluppo della Società dell’informazione in Europa, e che devono essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno;

(6 bis) considerando che l’armonizzazione delle norme concernenti il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi a fronte degli sviluppi tecnologici nella società dell’informazione dovrà conciliarsi con i principi fondamentali del diritto negli Stati membri secondo i quali tali diritti non sono assoluti e la loro protezione non deve mettere a repentaglio i principi fondamentali di una società moderna aperta in cui la libertà di espressione e l’interesse generale devono avere piena realizzazione nel quadro delle norme sancite nelle convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale e possono prevalere sugli aspetti restrittivi che derivano dal godimento di tali diritti;

(7) considerando che le varie implicazioni sociali, societarie e culturali della Società dell’informazione richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e servizi;

(8) considerando che ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi deve prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale; che la loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, artisti interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale; che si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà;

(8 bis) considerando che la presente direttiva si basa su principi e norme già stabiliti dalle direttive vigenti in materia, in particolare le direttive 92/100/CEE del 19 novembre 1992, 93/98/CEE del 29 ottobre 1993, 91/250/CEE del 14 maggio 1991, 93/83/CEE del 27 settembre 1993 e 96/9/CE dell’11 marzo 1996, e sviluppa e integra tali principi e norme nella prospettiva della società dell’informazione;

(9) considerando che, per continuare la loro attività creativa ed artistica, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori devono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere così come i produttori per poter finanziare tale creazioni; che gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli; che un’adeguata protezione giuridica della proprietà intellettuale è necessaria per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti;

(9 bis) considerando che un efficace, rigoroso sistema di protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti per assicurare alla produzione culturale europea le necessarie risorse e per garantire in particolare ai creatori e agli interpreti autonomia e dignità;

(10) considerando che un’adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d’autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale; che l’articolo 128 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell’azione da essa svolta;

(10 bis) considerando che una comune ricerca e una coerente applicazione su scala europea di misure tecniche tese a proteggere le opere e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti è fondamentale perché ad esse è affidata, in ultima analisi, la stessa possibilità di rendere operativi i principi e le garanzie fissati dalla normativa giuridica;

(10 ter) considerando che la presente direttiva è destinata a promuovere l’istruzione e la cultura attraverso la protezione delle opere di creazione e artistiche consentendo al tempo stesso eccezioni nell’interesse pubblico ai fini dell’istruzione e dell’insegnamento;

(11) considerando che la conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato dell’OMPI sulla proprietà intellettuale” e il “Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche; che detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda la cosiddetta “digital agenda” e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale; che la Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e che sono già in corso le procedure per la loro ratifica; che la presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali;

(12) considerando che la responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d’autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti come la diffamazione, la pubblicità ingannevole o la contraffazione dei marchi commerciali, e che essa verrà trattata sul piano orizzontale nel contesto di una direttiva di prossima adozione intesa a chiarire e ad armonizzare vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell’informazione, compreso il commercio elettronico; che le norme relative alla responsabilità e al commercio elettronico devono entrare in vigore entro tempi analoghi a quelli previsti per la presente direttiva, poichè devono fornire il quadro complessivo dei principi e delle norme per attuare in maniera efficace anche parti importanti della presente direttiva;

(12 bis) considerando, soprattutto alla luce delle esigenze derivanti dall’ambiente digitale, che è necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti conseguano un più alto livello di razionalizzazione e trasparenza nel rispetto delle regole della concorrenza;

(13) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie esistenti nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, salvo quanto diversamente previsto dalla direttiva stessa;

(13 bis) considerando che la presente direttiva non si deve applicare alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli oggetto della direttiva 98/71 /CE;

(14) considerando che la presente direttiva ha lo scopo di definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari titolari del diritto e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario; che è necessaria una definizione generale di tali atti per garantire la certezza giuridica nel mercato interno;

(14 bis) considerando che l’obiettivo di un autentico sostegno alla diffusione della cultura non può essere raggiunto a discapito di una rigorosa tutela dei diritti o attraverso la tolleranza di forme illegali di circolazione o contraffazione delle opere;

(15) considerando che la presente direttiva deve armonizzare il diritto applicabile alla comunicazione di opere al pubblico, laddove ciò non è stato ancora fatto nel quadro della vigente legislazione comunitaria;

(16) considerando che deve ovviarsi all’incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di tutela degli atti di trasmissione “on-demand”, su rete, di opere protette dal diritto d’autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una tutela armonizzata a livello comunitario; che tale protezione dovrebbe attribuire a tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive “on-demand”; che tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto; che tale diritto non comprende la rappresentazione o esecuzione dirette;

(16 bis) considerando che il fatto che una trasmissione avvenga tra due individui non è sufficiente a farla considerare una comunicazione privata e che in particolare una persona che riceva lecitamente un’opera in rete può vederla o ascoltarla entro l’ambiente familiare e in luogo determinato;

(17) considerando che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva;

(18) considerando che la protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile; che la prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità; che tale diritto non deve ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità;

(19) considerando che la questione dell’esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi “on-line”; che ciò vale anche per una copia tangibile di un’opera o di materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto; che, diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-i, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio “on-line” è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono;

(19 bis) considerando che è opportuno che gli Stati membri coordinino nella misura del possibile le disposizioni in merito al riconoscimento dei titolari dei diritti per l’utilizzazione delle loro opere;

(20) considerando che i diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d’autore e diritti connessi;

(21) considerando che deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti;
che l’accesso alla mediazione potrebbe assistere gli utenti e i titolari nella composizione delle controversie; che le deroghe alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico; che le differenze esistenti nelle limitazioni ed eccezioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi; che tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere; che, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni devono essere definite in modo più uniforme; che il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno;

(22) considerando che la presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico; che talune eccezioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione; che tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno; che è auspicabile che gli Stati membri applichino in modo coerente tali eccezioni e che ciò verrà verificato in futuro al momento dell’esame della legislazione di attuazione;

(23)  considerando che si deve prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione transitoria e accessoria che formano parte integrante e indispensabile di un procedimento tecnico eseguito all’unico scopo di consentire un utilizzo di un’opera o di altri materiali protetti che sia autorizzato o consentito dalla legge e non possieda di per sé un significato economico per i detentori dei diritti; che a queste condizioni tale eccezione potrebbe applicarsi anche alla realizzazione di copie “cache”  o al browsing;

(24) considerando che si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni in determinati casi, ad esempio per utilizzazioni a scopo didattico e scientifico, o da parte di istituzioni pubbliche quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d’informazione giornalistica, per citazioni, per l’uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari;

(24 bis) considerando che è comunque importante che gli Stati membri adottino tutte le misure adeguate per favorire l’accesso alle opere ai portatori di un handicap che sia di ostacolo all’utilizzo delle opere stesse, avendo particolare riguardo ai formati accessibili;

(25) considerando che gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, laddove previsti, forti ostacoli al mercato interno e che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un’eccezione in relazione alla reprografia;

(26) considerando che si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione al diritto di riproduzione, in alcuni casi accompagnata da un equo compenso, per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato; che si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per compensare i titolari dei diritti del pregiudizio subito; che le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della Società dell’informazione; che la copia digitale privata dovrebbe essere più diffusa ed avere un maggior impatto economico; che si dovrebbe, quindi, distinguere fra copia privata digitale e copia analogica e armonizzare le condizioni di applicazione in entrambi i casi fino a un certo punto;

(26 bis) considerando che è sempre più necessario e urgente addivenire ad una armonizzazione il più possibile precisa e uniforme circa le modalità di prelievo sulla copia privata da istituire in tutti gli Stati membri;

(27) considerando che, all’atto dell’applicazione dell’eccezione per la riproduzione a fini privati, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ad ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci; che eccezioni in materia non dovrebbero impedire né l’impiego di misure tecnologiche, né la loro applicazione in caso di comportamenti illeciti;

(28) considerando che gli Stati membri possono prevedere un’eccezione a favore di organismi accessibili al pubblico, quali per esempio le biblioteche non aventi fini di lucro e le istituzioni equivalenti; che tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione; che detta eccezione non dovrebbe comprendere l’utilizzo effettuato nel contesto della fornitura “on-line” di opere o materiali protetti; che la presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all’articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, modificata dalla direttiva 93/98/CEE ; che è comunque opportuno incoraggiare contratti o licenze specifici che favoriscano in modo equilibrato tali organismi e le loro finalità di diffusione;

(28 bis) considerando che gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, dovrebbero avviare uno studio per individuare nuove modalità giuridiche volte a comporre le controversie in materia di violazione dei diritti d’autore; tenendo conto del fatto che le attuali procedure in molti Stati membri sono complicate;

(29)  considerando che la facoltà di applicare le previste eccezioni deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali; che le eccezioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti; che l’introduzione di tali eccezioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico; che è pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni debba essere rivista nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti;

(29 bis) considerando che le eccezioni di cui all’articolo 5 paragrafi 2 e 3 non devono comunque impedire di definire relazioni contrattuali miranti ad assicurare un equo compenso ai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi;

(29 ter) considerando la necessità di una maggiore sensibilità quanto al valore del patrimonio culturale delle comunità e delle popolazioni indigene, e al rispetto per tale patrimonio; che tale rispetto dovrebbe comprendere l’astenersi da uno sfruttamento delle loro opere, il cui status non è ancora sufficientemente regolamentato da accordi e leggi internazionali; che né i regimi di diritto d’autore né motivi di libertà di comunicazione devono ledere il legittimo diritto al riconoscimento del patrimonio culturale delle comunità e popolazioni indigene;

(30) considerando che lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari del diritto di utilizzare misure tecnologiche per prevenire ed impedire la violazione del diritto d’autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis previsti dalla legge; che esiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l’elusione della protezione tecnica offerta da tali sistemi; che per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte le attività che rendono possibile o agevolano l’elusione di tali misure senza averne titolo; che una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che ostacolano e/o impediscono in modo efficace la violazione del diritto d’autore, dei diritti connessi al diritto d’autore o di diritti sui generis previsti dalla legge; che tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività aventi una finalità o un uso, rilevanti sotto il profilo commerciale, non finalizzati all’elusione della protezione tecnica;

(31) considerando che una protezione giuridica armonizzata non dovrebbe ostacolare la decompilazione autorizzata dalla direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, modificata dalla direttiva 93/98/CEE;

(32) considerando che sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri materiali protetti in formato digitale; che, dato il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche potrebbero dare luogo ad un’incompatibilità di sistemi all’interno della Comunità; che dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e l’interoperabilità dei diversi sistemi; che sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di sistemi utilizzati su scala mondiale;

(33) considerando che lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in particolare su rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l’opera e i materiali protetti, l’autore dell’opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzazione dell’opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi; che sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d’autore, apposte sull’opera ovvero a distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie dalle quali siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni; che, per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte queste attività;

(33 bis) considerando che un aumento della certezza giuridica quanto alla legittima identità di uno specifico sito Internet da cui si possa ottenere materiale soggetto a diritti di autore aumenterà la fiducia dei consumatori;

(33 ter) considerando che una maggiore fiducia dei consumatori fungerà da catalizzatore per investimenti sostanziali nella creatività e nell’innovazione, compresa l’infrastruttura della rete, e determinerà, a sua volta, una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea, sia nel settore della fornitura di contenuto che della tecnologia dell”informazione e, a titolo più generale, in un’ampia gamma di settori industriali e culturali;

(33 quater) considerando che ciò, a sua volta, tutelerà l’occupazione e promuoverà la creazione di nuovi posti di lavoro;

(34) considerando che le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere possibile il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento “on-line”; che le misure tecnologiche in oggetto devono presentare, tra le loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati;

(35) considerando che la presente direttiva non pregiudica l’applicazione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio …/…/CE , del …….., sulla tutela dei servizi ad
accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;

(36) considerando che gli Stati membri devono prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva; che devono adottare tutte le misure necessarie a garantire l’utilizzazione dei mezzi di ricorso e l’applicazione delle sanzioni; che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;

(37) considerando che, per conformarsi al trattato dell’OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e le riproduzioni fonografiche, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE devono essere modificate;

(38) considerando che, dopo un periodo di due anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva, la Commissione deve presentare una relazione sulla sua applicazione; che tale relazione deve esaminare in particolare se le condizioni stabilite dalla direttiva abbiano consentito il buon funzionamento del mercato interno e proporre se necessario l’adozione di provvedimenti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Campo d’applicazione

1. La presente direttiva riguarda la protezione giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla Società dell’informazione.

2. Salvo ove diversamente previsto, la presente direttiva lascia impregiudicate le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche di dati.

CAPO II
DIRITTI ED ECCEZIONI

Art. 2
Diritto di riproduzione

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti rispettivamente sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) delle loro opere, per quanto riguarda gli autori;
b) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori;
c) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di fonogrammi;
d) dell’originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i produttori delle prime fissazioni di una pellicola;
e) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda gli organismi di diffusione radio-televisiva.

Art. 3
Diritto di comunicazione al pubblico, compreso il diritto di messa a disposizione di
opere o materiali protetti

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, degli originali e delle copie delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti rispettivamente sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori;
b) delle loro riproduzioni fonografiche, per quanto riguarda i produttori di fonogrammi;
c) dell’originale e delle copie delle loro pellicole, per quanto riguarda i produttori delle prime fissazioni di una pellicola;
d) delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, per quanto riguarda gli organismi di diffusione radio-televisiva.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico di un’opera o di altri materiali protetti, indicati al paragrafo 2, e neppure con la loro messa a disposizione del pubblico.

3 bis. La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi del presente articolo.

Art. 4
Diritto di distribuzione

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dell’originale delle loro opere o di loro copie.

2. Il diritto di distribuzione nella Comunità dell’originale o di copie delle loro opere non si esaurisce, tranne nel caso in cui la prima vendita o altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Art. 5
Eccezioni alla protezione di cui agli articoli 2 e 3

1.  Sono previste eccezioni relativamente al diritto di cui all’articolo 2 per gli atti di riproduzione transitoria e accessoria che formano parte integrante e indispensabile di un procedimento tecnico eseguito all’unico scopo di consentire un utilizzo di un’opera o di altri materiali protetti. Tale utilizzo deve essere autorizzato dagli aventi diritto o permesso dalla legge e non deve avere rilevanza economica per i titolari dei diritti.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, ad eccezione delle edizioni di opere musicali, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso;
b)  le riproduzioni su supporti analogici di registrazione sonora, visiva o audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato solo personale e per fini non commerciali, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso; c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da organismi accessibili al pubblico e non tendenti all’acquisizione di un vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
b) bis. le riproduzioni su supporti digitali di registrazione sonora, visiva o audiovisiva effettuate da una persona fisica ad uso privato solo personale a fini non commerciali, nella misura in cui non siano operativi mezzi tecnici affidabili ed efficaci atti a salvaguardare gli interessi degli aventi diritto. Per ogni copia privata digitale deve comunque essere assicurato un equo compenso per tutti gli aventi diritto;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati a fini di archiviazione o conservazione da organismi che non tendono all’acquisizione di un vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, come in particolare le biblioteche e gli archivi e altre istituzioni pedagogiche, educative e culturali.
c bis) gli atti di riproduzione specifici il cui unico scopo è quello di rendere possibile un atto di radiodiffusione legittimo;
c ter) l’utilizzo analogico di singole opere stralciate da quotidiani e trasmissioni radiofoniche in relazione a resoconti su avvenimenti di attualità a mezzo stampa o via radio, sempreché sia indicata la fonte e nella misura in cui lo scopo informativo e la chiarificazione dell’avvenimento in questione lo giustifichino.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a)  allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità di illustrazione dell’attività didattica o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, a condizione che gli aventi diritto ricevano un equo compenso;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap nella misura in cui l’utilizzo sia direttamente collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c)  nel caso di utilizzo di estratti di ampiezza limitata in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità, sempreché si indichi la fonte, se possibile il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e dall’illustrazione dell’avvenimento preso in considerazione;
d)  quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi la fonte,
se possibile l’autore, e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;
e)  allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per il corretto svolgimento o il resoconto di procedimenti amministrativi, parlamentari o giudiziari.

3 bis. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limitazioni al diritto di distribuzione per atti di riproduzione specifici effettuati conformemente alle eccezioni al diritto di riproduzione previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e relative ai casi contemplati dagli articoli 2 bis e 10 bis della Convenzione di Berna.

4) Le suddette eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 vengono applicate esclusivamente a casi specifici e determinati e non vengono interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto o sia in contrasto con la normale utilizzazione delle loro opere o materiali protetti. Tali eccezioni e limitazioni non devono impedire l’uso di mezzi tecnici di protezione delle opere finalizzati a tutela degli aventi diritto, né pregiudicare la protezione di queste misure ai sensi dell’articolo 6.

4 bis. Laddove necessario, gli Stati membri garantiscono, con strumenti giuridici quali una licenza non volontaria severamente limitata o una presunzione legale, che le imprese di radio-telediffusione siano autorizzate ad utilizzare, o a consentire ad altri di utilizzare, le loro proprie vecchie produzioni di archivio prodotte o commissionate e finanziate da loro stesse sotto il proprio controllo editoriale ai fini di nuove trasmissioni o servizi on demand. Tale uso è soggetto al pagamento, da parte del produttore televisivo o radiofonico, di un’equa remunerazione vuoi ad autori, vuoi a interpreti/esecutori o ad altri titolari di diritti che hanno contribuito alla produzione.

CAPO III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI
SUL REGIME DEI DIRITTI

Art. 6
Obblighi relativi alle misure tecnologiche

1. Gli Stati membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro l’indebita elusione di efficaci misure tecnologiche volte a proteggere i diritti d’autore o i diritti connessi previsti dalla legge o il diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9/CE.

2.  Gli Stati membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro le attività, compresa la fabbricazione o la distribuzione di dispositivi, prodotti, componenti o la prestazione di servizi che:
a) sono oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione con la finalità di eludere la protezione;
b) abbiano come unica o principale finalità o uso commercialmente rilevante di eludere la protezione;
c) sono principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di misure tecnologiche volte a proteggere i diritti d’autore o i diritti connessi previsti dalla legge o il diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2 bis. Ai fini del presente articolo, per “efficaci misure tecnologiche”  si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o le componenti che nel normale corso del loro funzionamento sono destinati a proteggere i diritti d’autore o i diritti connessi previsti dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della citata direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci”  nel caso in cui l’accessibilità all’opera o l’uso dell’opera stessa o di altro materiale protetto vengono controllati tramite l’applicazione di un codice d’accesso o di ogni altro tipo di procedimento, inclusa la decriptazione, la ricomposizione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale, con l’autorizzazione dei titolari dei diritti.

Art. 7
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Gli Stati membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza autorizzazione i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere o di altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza autorizzazione le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compie tali atti sia consapevole o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, così facendo, di indurre, rendere possibile o agevolare una violazione di diritti d’autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis previsto al
capitolo III della direttiva 96/9/CE.

2. Ai fini del presente articolo, per “informazioni sul regime dei diritti” s’intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l’opera o i materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l’autore o qualsiasi altro titolare del diritto, o qualunque informazione circa le condizioni di uso dell’opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. La disposizione di cui al primo comma si applica quando una qualsiasi di queste informazioni figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un’opera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8
Sanzioni e mezzi di ricorso

1.  Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’utilizzazione dei mezzi di ricorso e l’applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e agire da fattori dissuasivi di ulteriori violazioni.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un’azione per danni o chiedere un provvedimento ingiuntivo e, se del caso, il sequestro del materiale all’origine della violazione.

Art. 9
Applicazione nel tempo

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data indicata all’articolo 11, paragrafo 1, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi o soddisfano i criteri di protezione previsti dalla presente direttiva o dalle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2. La presente direttiva lascia impregiudicato qualsiasi atto di utilizzazione economica eseguito prima della data di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

3. La presente direttiva non si applica ai contratti conclusi o ai diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore.

4. In deroga al paragrafo 3, ai contratti relativi all’utilizzazione economica di opere e di altri materiali protetti, in vigore alla data di cui all’articolo 11, paragrafo 1, si applicano le disposizioni della presente direttiva a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore, se a tale epoca tali contratti sono ancora in esecuzione.

Art. 10
Adeguamenti tecnici

1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:
a) l’articolo 7 è soppresso;
b) l’articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
“3. Possono essere applicate limitazioni solo in casi specifici e determinati ed esse non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti o sia in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti”.

2. L’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE è sostituito dal testo seguente:
“2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione”.

Art. 11
Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione, comunicandole altresì il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Entro la fine del secondo anno dalla data di cui al paragrafo 1, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione della presente direttiva, nella quale esamina, tra l’altro, in particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, l’applicazione degli articoli 5, 6 e 8. Per garantire il buon funzionamento del mercato interno, conformemente all’articolo 7A del trattato, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della direttiva.

2 bis. La protezione dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non pregiudica in alcun modo la protezione assicurata al diritto d’autore.

2 ter. Un comitato di contatto, presieduto da un rappresentante della Commissione e composto anche da rappresentanti degli Stati membri, contribuisce ad assicurare, attraverso opportune e costanti verifiche, la coerenza nell’attuazione delle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 5 e al paragrafo 1 dell’articolo 7.

Art. 12
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 13
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il Presidente

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