Ricerca scientifica: il Garante dei dati personali Soro esprime una pericolosissima posizione in materia di biobanche

In una intervista rilasciata a Nicola Pinna e pubblicata sul quotidiano “La Stampa” il 31 ottobre 2017l, parlando di biobanche il Garante dei dati personali Soro afferma

“…Se è vero che si possono ottenere profìtti dalle ricerche sul materiale biologico degli esseri umani, è altrettanto vero non esiste la proprietà di una biobanca, ma solo il diritto a fare studi sui campioni disponibili”.

In realtà questo non è vero perché i tessuti umani, una volta prelevati, non sono più nella disponibilità del paziente. Diventano praticamente “res nullius” e dunque di proprietà di chi ha eseguito il prelievo 1.

Non ci sono precedenti giurisprudenziali italiani ma, come rileva Jennifer Wagner nel suo articolo Property Rights and the Human Body Il principio che il tessuto prelevato da un paziente non gli appartiene è stato espresso da tempo nel leading case deciso nel 1990 dalla Corte suprema della California Moore v. Regents of the University of California, ribadito nel 2007 dalla Corte d’appello dell’Eight Circuit di Washington nel caso Washigton University v. Catalona e riaffermato recentemente da questa sentenza emessa da un tribunale canadese.

La posizione espressa dal Garante, oltre che sbagliata, è anche contraddittoria rispetto alla dichiarazione di principio contenuta nel considerando n. 4 del  GDPR, secondo il quale

“Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità.”

Interpretare, dunque, la normativa sul trattamento dei dati personali in modo da limitare la ricerca scientifica e la sperimentazione clinica – già ampiamente regolate da convenzioni internazionali, norme comunitarie leggi e decreti ministeriali e linee guida europee – significa creare ostacoli inutili ad attività che hanno come unico obiettivo quello di salvare la vita delle persone, o consentire loro di morire con dignità.

  1. Per approfondimenti: Canestrari S. Trattato di Biodiritto Vol. II – Il governo del corpo Giuffrè 2011 pag. 1037

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