Trib del riesame Alessandria Ord. 15 novembre 2001

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
 
N. 33/2001 R.G.M.C.R.
 
N. 3430/01 N.R.
 
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del riesame, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori:
 
Dott. ANTONIO MAROZZO Presidente
Dott. ROBERTO AMERIO Giudice
Dott. ERMINIO RIZZI Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei confronti di
C. D., nato in XXXXXXXXX il XXXXX, res. in XXXXXXXXXXXX
 
Il Tribunale, sciogliendo la riserva che precede , osserva quanto segue:
 
1) Il presente procedimento trae spunto da concomitante indagine instaurata presso la Procura della Repubblica di Avezzano relativamente alla cd. pirateria informatica con particolare riferimento alla riproduzione ed al commercio illecito per il tramite della rete internet di software e materiale ludico e sonoro.
 
Invero secondo quanto prospettato dalla c.n.r.n. generatrice della misura reale, la vendita del materiale illegalmente duplicato veniva proposta tramite inserzioni sul circuito internet e soprattutto su newsgroup di annunci di giochi e programmi per P.C. e veniva parimenti inviata a tutti coloro che ne facevano apposita richiesta.
 
Ancora si faceva presente, sempre nella medesima comunicazione, come la copia e la diffusione illegale del prodotto veniva realizzata in modo frammentato su tutto il territorio nazionale secondo un collaudato schema in cui il soggetto coinvolto rappresentava un semplice “nodo” nel senso cioè, che nella maggior parte dei casi, dopo aver ricevuto un supporto informatico ne realizzava ulteriori copie da distribuire attraverso un proprio portafoglio clienti realizzando profitti idonei a coprire le spese occorrenti per l’originale acquisto.
 
L’indagine in atto evidenziava, poi, come i metodi di spedizione dei pacchi postali ed il pagamento dei vaglia erano sempre state effettuate tramite spedizioni ordinarie in contrassegno postale o con accredito su c/c postale e con spedizioni in postacelere od in alcuni casi mediante corrieri espressi.
 
La cristallizzazione delle indagini preliminari si concretava attraverso l’individuazione delle varie cedole del corriere SDA e della conseguente identificazione dei soggetti “aderenti all’illegale iniziativa “.
 
Proprio in tale contesto venivano individuate nr. 8 cedole del corriere SDA attestanti l’invio di materiale informatico a C. D. al quale veniva sequestrato quant’altro potesse comprovare la sua illecita attività (computer, masterizzatore, programmi originali e duplicati etc).
 
2) Il C., dopo aver proposto istanza di restituzione del materiale al P.M., proponeva avverso il decreto di rigetto opposizione nanti al G.U. del Tribunale di Alessandria.
 
Ancora, avendo il P.M. richiesto ed ottenuto emissione di sequestro Preventivo ( nell’ambito dello stesso decreto di diniego ), il prevenuto a mezzo del proprio procuratore presentava la richiesta di riesame avverso tale ultimo provvedimento.
 
In particolare il ricorrente lamentando la carenza dei presupposti di applicazione della misura reale, sia ” quanto al fumus commissi delicti che quanto al periculum criminis “, evidenziava : in primo luogo come non corretta fosse l’ipotesi di reato elevata ai sensi dell’art. 648 C.P. posto che contestandosi l’acquisto di programmi per elaboratore ed altro materiale informatico illecitamente duplicato e quindi proveniente da delitto, si doveva più specificamente richiamare la normativa speciale introdotta dalla legge nr. 248 del 2000 ed in particolare dall’art. 16 il quale inquadrava la fattispecie nell’ambito del solo illecito amministrativo (statuente altresi la confisca amministrativa del materiale illecitamente duplicato); ed in secondo luogo come parimenti la violazione dell’art. 171 bis legge diritto d’autore presupponeva per la sua configurabilità ” l’abusiva duplicazione, per trarne profitto …. o la detenzione per scopo commerciale od imprenditoriale …”di programmi informatici.
 
Sempre il reclamante a tal proposito, faceva presente “di aver semplicemente acquistato, nell’ambito di una spiccata passione per la materia informatica, alcuni programmi in versione non originale al solo fine ludico e conoscitivo” (svolgendo lo stesso reclamante attività lavorativa incompatibile con l’utilizzazione di programmi di soluzione evoluta per l’ufficio ).
 
Infine il reclamante eccepiva pure l’insussistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze di reato o la commissione di reati nuovi giacchè non essendoci reato, non vi erano conseguenze oggetto di un possibile aggravamento.
 
In ultima analisi si prospettava come unica esigenza cautelare tutelabile quella già cristallizzata nel decreto di sequestro probatorio impugnato.
 
3) Tutto ciò premesso occorre preliminarmente constatare come l’organo inquirente non abbia in alcun modo esplicitato la condotta incriminatrice oggetto della disposta misura reale.
 
Infatti vengono esclusivamente menzionati gli articoli di legge asseritamente violati.
 
Secondariamente dalla disamina degli atti processuali non emergono accertamenti finalizzati ad appurare la natura e la tipologia dei programmi sottoposti a sequestro, essendosi limitato l’organo inquirente a sottoporre a sequestro probatorio prima e preventivo poi, non solo il materiale informatico acquistato tramite corriere dal C. ma altresì tutti gli strumenti correlati al loro utilizzo.
 
In questo contesto deve accogliersi la prima doglianza espressa nel corso della richiesta di riesame presentata con particolare riferimento alla violazione di cui all’art. 648 C.P..
 
Corretta appare infatti la prospettazione della difesa in cui evidenzia come l’art. 16 della Legge 248/2000 abbia in modo chiaro ed inequivoco sanzionato a solo titolo amministrativo chiunque “acquisti o noleggi supporti audiovisivi ….informatici …. non conformi alle prescrizioni della presente legge”.
 
Non solo ma con la norma citata si è finalmente giunti a chiarire come, considerata la natura del bene “oggetto di ricettazione”, si possa unicamente ritenere integrata la fattispecie ipotizzata dal P.M., allorquando la condotta materiale attenga a beni contraffatti e commercializzati come se fossero originali (in particolare si ritiene cioè che la ricettazione di materiale informatico possa sussistere solo nel caso in cui il prodotto sia contraffatto e posto in commercio come autentico).
 
In tutti gli altri casi invece considerata la natura di “res immaterialis” del bene informatico (natura che si contrappone invece al concetto di “res corporalis” proprio dell’oggetto della ricettazione), il legislatore ha ritenuto di configurare l’illecito possesso con una semplice violazione di natura amministrativa salvo che il fatto non costituisca concorso in altri reati.
 
Pertanto richiamate tutte le considerazioni della difesa sul punto deve ritenersi che con riferimento alla violazione di cui all’art. 648 C.P. non solo difettino i gravi indizi di colpevolezza richiesti ma altresì manchino i presupposti costitutivi.
 
4) Con riferimento poi alla prospettata violazione dell’art. 171 bis Legge 633/1941 si deve rilevare come in assenza di un esplicitato capo di imputazione, la condotta contestata possa essere inquadrata “nell’abusiva duplicazione, per trarne profitto di programmi per elaboratore … nella distribuzione vendita, e detenzione a scopo commerciale dei suddetti programmi …”.
 
Anche con riferimento a questa seconda ipotesi le argomentazioni della difesa sul punto appaiono convincenti.
 
Risulta infatti circostanza pacifica che il C. abbia ricevuto programmi abusivamente ed illecitamente duplicati, ma non risultano elementi, neanche a titolo indiziario, idonei a ritenere che lo stesso abbia concorso alla loro abusiva duplicazione “per trarne profitto”.
 
Inoltre la norma richiamata, individuando altre condotte penalmente rilevanti, presuppone che la detenzione di tali programmi sia finalizzata a scopo commerciale o imprenditoriale, mentre nel caso di specie la professione svolta dal C. (vedi dichiarazioni da lui rese nel corso dell’udienza camerale e non contestabili in alcun modo dalle risultanze agli atti) appare poco compatibile con l’utilizzo richiesto dalla norma di legge.
 
Ancora deve constatarsi come l’accertamento posto in essere non abbia consentito di chiarire se i programmi ricevuti dal C. siano stati duplicati, in quanto. nessun tipo di indagine sul punto è stata svolta.
 
Deve infine osservarsi come la tesi emersa dalla c.n.r. della sezione di Polizia Postale di Alessandria circa “la possibile distribuzione da parte del soggetto coinvolto di ulteriori copie dei programmi illecitamente duplicati, verso un proprio portafoglio clienti” non risulta in alcun modo suffragata da alcun debole riscontro indiziario.
 
Pertanto anche con riguardo a questa violazione di legge devono ritenersi condivisibili le osservazioni proposte dalla difesa circa la carenza dei presupposti giustificativi all’applicazione della misura reale.
 
P.Q.M.
 
Visto l’art. 324 c.p.p.;
 
revoca
 
il sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Alessandria in data 12.10.2001.
 
Si comunichi.
 
Alessandria, 14 novembre 2001.
 
IL GIUDICE ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE
 
Tribunale di Alessandria
Depositato in questa Cancelleria
Oggi 15 novembre 2001

Per gentile concessione di www.penale.it

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