Cass. penale sez. V – Sent. 9667/10

La localizzazione mediante it sistema di rilevarnento satellitare (c.d. gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all’attività d’intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l’applicabilità delle disposizioni di cui agli art. 266 seg. c.p.p.
L’acquisizione dei tabulati telefonici può avvenire sulla base della semplice autorizzazione del p.m.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione penale

Udienza in Camera di Consiglio del 15 gennaio 2010

composta dagli Ill.mi Signori:

Dr. Mario Rotella, Presidente
Dr. Arturo Carrozza, Consigliere
Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
D.ssa Maria Vessichelli, Consigiiere
Dr. Stefano Palla, Consigliere

ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato
da ZB (nato il XX.XX.XX)
da KB, nato il nato il XX.XX.XX
da S.A., nato il XX.XX.XX
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli,
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Angelo di Popolo) che ha chiesto rigettarsi i ricorsi

In fatto.

La difesa di ZB, di KB e di SA ricorre a questa Corte avverso l’Ordinanza del Tribunale della Liberta di Torino che, in data 11.5.2009,
rigettava (in parte) l’istanza promossa in relazione alIa misura carceraria applicata dal GIP presso il Tribunale di Alessandria.
A sostegno dell’ impugnazione viene dedotta:

  • erronea applicazione dell’art 309 comma 9 c.p.p. e carenza di motivazione; in particolare la violazione sulla disciplina della privacy quanto alle rilevazioni dei dati tramite sistema GPS, trattandosi di modalità diversa dal pedinamento;
  • inosservanza della norma processuale (art. 309 comma 5 e 1O) per la mancata trasmissione dei tabulati telefonici, poichè – contrariamente all’assunto giudiziale -l’ordinanza del GIP da atto ai tabulati che, però non vennero inviati al tribunale;
  • carenza di motivazione relativamente all’omessa trasmissione dei tabulati telefonici;
  • contraddittorietà di motivazione nella parte in cui trascura di rilevare l’omessa autorizzazione all’acquisizione del tabulati telefonici sull’utenza XXX-XXXXXXXX;
  • contraddittorietà di motivazione relativamente al capo c) nella parte in cui omette di rilevare che le dichiarazioni della persona offesa non contenessero contributo indiziario, attesa la anteriorita della redazione della annotazione di PG. 16.2.2009 rispetto ai fatti incriminati;
  • carenza di motivazione circa il peso da assegnare all’errata valutazione della persona offesa nella descrizione delle fattezze degli indagati (capo d);
  • carenza di motivazione nel vaglio degli indizi a carico di Z quanto al capo e);
  • carenza di motivazione nell’esame del rilievo difensivo che sottolineava la carenza di autorizzazione del PM all’ acquisizione di tabulati e tracciamenti relativi aIle utenze in uso ai soggetti di indagine, sicche era impossibile affermare la presenza di costoro sulluogo del reato giovandosi delle celle agganciate aUe utenze (capo f);
  • carenza di motivazione nell’esame delle esigenze cautelari desunte da argomentazioni giuridicamente insufficienti, disattente alle produzioni documentali difensive.

In diritto.
I ricorsi sono infondati e vengono rigettati.
Questa Corte ha affermato che la localizzazione mediante it sistema di rilevarnento satellitare (c.d. gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all’attività d’intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l’applicabilità delle disposizioni di cui agli art. 266 seg. c.p.p.
Donde l’infondatezza del primo motivo.

Dal testo dell’Ordinanza dei giudici torinesi si apprende che il contenuto dei tabulati fu trascritto nell’annotazione di PG. del 16.2.2009, da cui sono state tratte le rilevazioni a carico degli inquisiti (pag. 4). La doglianza, quindi, perde di interesse.
Nè ha pregio il successivo motivo, poichè l’acquisizione dei tabulati telefonici può avvenire sulla base della semplice autorizzazione del p.m. e che la sua carenza non rende inutilizzabile la risultanza, attesa la limitata intrusione nell’altrui sfera privata e l’inapplicabilita dell a severa disciplina propria delle intercettazioni 0 interruzioni delle comunicazioni. Di qui l’assenza di rilievo del motivo.
L’ulteriore motivo afferente al capo c) trascura di soppesare il peso delle risultanze, esposte dall’Ordinanza impugnata, circa le rilevazioni a mezzo GPS le quali già da sole, senza necessità di ulteriore apporto probatorio, sostengono la gravità degli indizi a carico dei ricorrenti.

Attiene a valutazione di fatto ed e insuscettibile di censura da parte del giudice di legittimità, la ritenuta attendibilita, nonostante l’ errore della persona offesa nella descrizione delle fattezze dei prevenuti: non sfugge, d’altra parte, che il giudice cautelare rammenta al riguardo (Ord. pag. 5) la sussistenza del quadro indiziario derivante dalla concomitante risultanza d’indagine. Onde il rilievo perde di peso nell’economia complessiva della valutazione.
Manifestamente infondata e la censura sulla motivazione relativa al capo e): non soltanto il giudice cautelare ha attentarnente distinto la posizione di S da quella del correo, manifestando completa disamina della risultanza, ma ha compiutamente descritto le risultanze delle rilevazioni GPS che, senza necessita di eccessiva motivazione, attestano la gravità del quadro indiziario.
Gli indizi relativi al capo f) sono esposti analiticamente (pag. 6) e prescindono dai tracciamenti e dalle risultanze dei tabulati, insistendo, invece, suIle conversazioni oggetto di intercettazione, le quali vennero ritenute adeguate per identificare I’ azione e d i1 contesto in cui essa si svolse. L’appunto difensivo non rileva.
Non risponde al vero che, quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di fuga sia stato dai giudici cautelari desunto dall a nazionalita straniera, quando l’Ordinanza impugnata accenna anche ai collegamenti provati dei prevenuti con soggetti ad essi collegati all’ estero, riscontrati in occasione dello spostamento in Svizzera nel marzo 2009,  circostanza che connota di concretezza la prognosi effettuata dal tribunale torinese. Ne la circostanza che il soggiomo elvetico del K fosse stato consentito dalla sosta in albergo esclude l’ assunto, presupponendo – comunque -legame di conoscenza ed amicizia in quel territorio.

Non è obbligo del giudice valutare ogni doglianza o rilievo difensivo, quando il complesso della motivazione sostenga l’assunto giudiziale: sulla posizione di Z il provvedimento impugnato ha dedicato sufficienti osservazioni motivazionali a sostegno delle esigenze cautelari, con passaggi esaurienti e logici.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria e delegata agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. C.p.p.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria è delegata agli adempimenri di cui all’art. 94 disp. att. C.p.p.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2010 1

Il cons. est.                                         Il Presidente

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2010

 

  1. Trascrizione testuale. Essendo l’udienza camerale del 15 gennaio 2010, probabilmente l’indicazione del mese di dicembre è un errore materiale. n.d.r.

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