Trib. Roma – Sez. spec. p.i.i. – Ord. 14 aprile 2010

D.lgs. 70/2003 – obbligo per gli operatori di segnalare il comportamento illecito degli utenti alle autorità competenti – diffida circostanziata da parte del titolare del diritto leso – sufficienza – sussiste
Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica è obbligato in via preventiva ex lege a comunicare alla procura della Repubblica le diffide ricevute da titolari di diritti lesi, insieme a tutte le informazioni in proprio possesso, con esclusione di quelle che rivelano l’identità del presunto autore

Scarica il testo integrale in formato PDF

Possibly Related Posts: