L’identikit del cliente comunicato al Garante

di Andrea Monti – IlSole24Ore del 11 luglio 2009

Un provvedimento del Garante dei dati personali del 25 giugno 2009 – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – impone ai fornitori di telefonia e agli internet provider di comunicare preventivamente all’Autorità l’esistenza di dati aggregati dell’utente. Si tratta, per esempio, di durata e frequenza dei collegamenti, volume di traffico generato) trattati per finalità di profilazione.

Il Garante della privacy punta a regolare successivamente questi trattamenti secondo l’art. 24 c. I lettera g) del decreto legislativo 196/03 in base – almeno – a sei parametri: possibilità di risalire immediatamente a informazioni dettagliate relative ai singoli utenti, utilizzo di apposite “profiling-machine”, possibilità di identificare immediatamente l’utente, poteri attribuiti agli incaricati del trattamento di profilazione, durata di conservazione dei dati di profilazione.

Conclusa la prima fase, il Garante deciderà dunque se autorizzare o no – e quali – i trattamenti in questione senza dover richiedere il consenso degli interessati e quali, al contrario, dovranno preventivamente essere autorizzati dall’avente diritto. Questa nuovo intervento del Garante della privacy nel campo delle telecomunicazioni sarebbe necessaria – si legge nel provvedimento – per verificare la correttezza delle pratiche di business intelligence attuate dagli operatori e per fornire loro adeguate prescrizioni a tutela dell’interessato.

Gli operatori TLC eseguono costantemente dei monitoraggi sulle prestazioni delle loro infrastrutture. Sono operazioni indispensabili per rispettare obblighi di legge (come la sicurezza della rete pubblica di comunicazione) e impegni contrattuali (ampiezza di banda messa a disposizione del cliente, disponibilità, continuità e prestazioni del servizio).

Va detto che la possibilità di analisi di dati aggregati anche per finalità di miglioramento delle offerte commerciali è un valore per il cliente e per l’impresa. Fino a quando l’informazione rimane confinata all’interno dell’azienda, non presenta rischi per il cliente e si traduce nella possibilità di studiare prodotti che soddisfino effettivamente le sue necessità. Se il provvedimento finale dovesse ostacolare in modo eccessivo questa attività, ci si potrebbe trovare di fronte a un irrigidimento delle offerte del mercato telco. Con riflessi anche sulla concorrenza.

Se anche per i dati aggregati dovessero essere imposte misure di trattamento rigide e non adattabili alle dimensioni aziendali come quelle che il Garante ha prescritto per il trattamento dei dati di traffico e la gestione degli amministratori di sistema, alcuni attori del mercato potrebbero decidere di uscirne, non potendo sostenere i maggiori costi derivanti dagli oneri burocratici e tecnologici.

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